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Quaderno CIV INPS 2026

Il ruolo dei Comitati Territoriali

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CIV Consiglio Indirizzo e Vigilanza

La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti Il ruolo dei Comitati Territoriali

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In copertina Salvatore Scarpitta: Paesaggio

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La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti Il ruolo dei Comitati Territoriali

Per accedere a tutti i contenuti della tutela delle persone con disabilità e non autosufficienza - l’attività dei Comitati inquadra il QR Code e vai alla pagina dedicata

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Questo quaderno consegna ai Comitati

Territoriali le elaborazioni e gli indirizzi che il CIV ha assunto affinché, nel complesso e

delicato percorso di attuazione da parte dell’INPS

dei

Legislatore,

compiti ruolo

assegnatigli

degli

dal

Organismi

territoriali, quali soggetti di verifica e di

monitoraggio della esigibilità dei diritti delle persone

fragili,

possa

essere

adeguatamente e tempestivamente svolto.

Si rinvia alle deliberazioni CIV n.23 del 2024, n.3 e 18 del 2025 e n.4 del 2026.

I contenuti e la redazione del volume: “La

tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti” sono stati coordinati dai Consiglieri del CIV Angela Maria Caracciolo e Francesco Rampi. Un particolare

ringraziamento

contributi a:

per

- Anna Maria Bilato, Roberto Ghiselli, Nazaro Pagano, Valeria Picchio, del CIV; - Filippo Bonanni, Vincenzo Damato, Cristina Deidda, Lorenzo Leoncini, Alessia Rimmaudo e Maria Grazia Sampietro, della DG INPS; - Alessandro Casile, Alida Cioffi, Maria Costanzo,

Marturano

Prisca

Duranti,

Sabrina

Michela

Verginelli,

della

Segreteria del CIV. Si ringraziano, inoltre: - la Segreteria del Presidente e del CdA; - il Coordinatore Generale Medico Legale Raffaele Migliorini;

- la DC Formazione e Accademia INPS, ed in particolare Vito La Monica; - il Centro stampa per la consulenza editoriale e per l’allestimento del volume e, in particolare, Diego De Felice e Paolo Migliori.

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Introduzione Il processo riformatore recentemente avviato in materia di disabilità e di politiche in favore delle persone anziane, rispettivamente con le Leggi delega n. 227 del 2021 e n. 33 del 2023, e con i successivi decreti attuativi, evidenzia una rinnovata consapevolezza rispetto a problematiche che richiamano, fondamentalmente, il diritto delle persone a condurre una vita dignitosa in ogni contesto e dimensione, nello spirito dei principi costituzionali. La Legge n.227 del 2021 si pone l’obiettivo di garantire alla persona con disabilità il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti. La Legge delega n.33 del 2023 prevede, con lo stesso spirito, la costruzione di un sistema che si occupa in modo completo e integrato della non autosufficienza. In tal modo l’Italia riconosce il diritto degli anziani ad essere assistiti in modo idoneo ed integrato. Con la sua attuazione dovremmo allinearci ai principali Paesi europei che già da anni hanno approvato sistemi assistenziali di questo tipo. La norma fissa i principi di promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla presenza di limitazioni e restrizioni della loro autonomia. La normativa, inoltre, promuove e valorizza le attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni. Il maggiore rilievo attribuito in questa fase ai temi della disabilità e delle persone anziane lo si deve, in particolare, ad una diversa consapevolezza che si sta affermando rispetto al tema dei diritti soggettivi delle persone, nella loro diversità e complessità, in ogni fase della vita e all’importanza crescente delle tematiche che si riferiscono alla terza età, in parte legata al progressivo innalzamento della speranza di vita, con i diversi bisogni crescenti connessi a questo processo. Oltre ad affermare l’obiettivo di garantire alle persone che si trovano in condizioni di svantaggio i supporti necessari al pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, in tutte le fasi della vita, nel percorso educativo, lavorativo e nella terza età, viene affermato il concetto che tutto ciò deve rientrare in una visione integrata, “multidimensionale”, dei fenomeni, che tenga conto delle specifiche condizioni soggettive, familiari, ambientali delle persone e metta in relazione stretta i diversi attori coinvolti nel processo di “presa in carico” e di definizione dei “progetti di vita”. In questa prospettiva è importante essere pienamente consapevoli che il ruolo dei soggetti istituzionali e associativi coinvolti deve cambiare, non solo perché vengono introdotte nuove competenze o si modificano quelle già esistenti, ma soprattutto perché è il processo complessivo e le modalità relazionali fra gli attori che sono destinate a mutare. Come accade per ogni riforma, anche in questo caso, non sono importanti solo i contenuti dalla normativa e le risorse messe a disposizione, ma anche la capacità collettiva di guidare, sostenere e realizzare concretamente gli obiettivi che ci si propone. Tutto ciò chiama in causa la responsabilità e l’attività dei diversi attori pubblici, Istituzioni ed Enti, ma anche l’insieme del mondo associativo e del terzo settore. Le riforme che hanno questo profilo, di natura fortemente sociale, vivono solo attraverso la partecipazione delle persone direttamente interessate e dei soggetti che le rappresentano e le sostengono.

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L’INPS è pienamente coinvolto in questo percorso e sta misurando, anche in questo ambito, la nuova funzione strategica che deve interpretare, cioè quella di essere un nodo della rete di relazioni da rafforzare ed estendere, soprattutto nei territori, in rapporto alle maggiori e nuove responsabilità che il Legislatore ha attribuito in questi anni all’Istituto, in particolare sul terreno delle politiche sociosanitarie, di sostegno alle famiglie, sulle politiche per il lavoro e la legalità. In questo contesto, che riguarda la disabilità e le politiche per gli anziani, le relazioni da attivare in maniera integrata sono molteplici e riguardano il sistema delle autonomie locali, gli ambiti sociali territoriali, le aziende sanitarie, i Centri per l’impiego e per la formazione, le istituzioni scolastiche, i soggetti della rappresentanza collettiva dei lavoratori, dei pensionati e delle persone disabili, il personale sanitario, gli enti di patronato, il terzo settore. Solo attraverso l’attivazione di questa rete sarà possibile estendere effettivamente le tutele e promuovere l’integrazione, realizzando le finalità qualitativamente più significative della normativa riformatrice. L’INPS è consapevole del nuovo ruolo che deve assumere, delle nuove attribuzioni e della complessità da gestire, in particolare per quanto concerne gli adempimenti accertativi, le conseguenti esigenze in termini di personale, sanitario e amministrativo, di logistica, e di supporti informatici. Ma è consapevole soprattutto dell’importanza di garantire, a partire dai territori, una adeguata collaborazione e sinergia con tutti i soggetti coinvolti, in tutte le fasi del percorso, prima, durante e dopo la sperimentazione. In questo ambito, un ruolo molto importante di raccordo con le diverse espressioni territoriali lo rivestono i Comitati territoriali INPS che, garantendo collaborazione e il supporto alle rispettive Direzioni, possono intercettare le esigenze specifiche del territorio, dell’utenza, dei Patronati, dei soggetti della rappresentanza sociale e istituzionale e promuovere, internamente e esternamente all’Istituto, le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi qualificanti e socialmente rilevanti delle Riforme. Al fine di fornire specifiche linee di indirizzo all’Istituto, nelle sue diverse articolazioni, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, è intervenuto su queste materie con specifiche deliberazioni nonché attraverso le Relazioni programmatiche approvate in questi ultimi anni. Il Consiglio sta, inoltre, sostenendo i Comitati territoriali attraverso diverse iniziative informative, seminariali e formative, per favorire questo processo di partecipazione necessario al conseguimento pieno degli obiettivi. La redazione di questo Quaderno rientra in questo contesto, cioè nella volontà di fornire ai Comitati territoriali un ulteriore strumento di supporto alla loro attività. Il Quaderno contiene importanti informazioni e analisi riguardanti la normativa, i processi in corso, le opportunità e le difficoltà già riscontrate e che si possono prospettare. Esso è anche frutto di un percorso di ascolto e coinvolgimento delle strutture territoriali, realizzato attraverso innumerevoli momenti di incontro dedicati a questo tema nel territorio, con iniziative specifiche o in occasione delle presentazioni dei Rendiconti sociali, e quindi tiene conto delle esperienze concretamente condotte. Il tema della tutela delle persone disabili e degli anziani, dei diversi ambiti relazionali, educativi, sanitari e lavorativi, per la sua rilevanza sociale e civile deve rappresentare un terreno su cui misurare la capacità di far coincidere lo sviluppo economico del Paese con la sua dimensione sociale e civile. Una sfida che contiene in sé un’idea ben precisa di Paese e del suo modello di sviluppo, nel quale le ragioni dell’innovazione tecnologica e della crescita economica devono essere accompagnate da quegli elementi di sostenibilità sociale che rendono plausibili una crescita in un

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contesto di coesione sociale, in particolare a fronte di rilevanti trasformazioni demografiche, tecnologiche ed economiche. Le Riforme di cui stiamo parlando sono uno dei principali terreni su cui si misura questa capacità, dal loro buon esito ne discende certamente la risposta ad una sfida che è di civiltà. Una sfida che chiama in causa l’impegno e la responsabilità di tutti e l’INPS, nelle sue diverse articolazioni e per quanto gli compete, deve esserne pienamente consapevole. Buon lavoro a tutte e a tutti. Roberto Ghiselli Presidente CIV INPS Roma, giugno 2026

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Sommario Introduzione a cura di Roberto Ghiselli, Presidente CIV INPS

Il processo riformatore per la disabilità e per gli anziani non autosufficienti

Scenario demografico e invecchiamento della popolazione

I cambiamenti demografici in Italia

I cambiamenti sociali in Italia

I cambiamenti legati all’’invecchiamento: analisi epidemiologica sulle patologie correlate Stratificazione epidemiologica per fasce di età in ambito assistenziale

21 22

La Riforma della disabilità e la Riforma per gli anziani non autosufficienti: spunti per una lettura coordinata

Nella Riforma della disabilità la qualificazione di persona con disabilità

Ridefinire i termini per attualizzare l’approccio alla disabilità

Definizioni

Domiciliazione e residenza: persone con disabilità e non autosufficienza

Sintesi dei profili giuridici della Riforma della disabilità e della Riforma a favore delle persone anziane non autosufficienti

Le due riforme gemelle: disabilità e non autosufficienza

La Riforma della disabilità

Definizioni La Riforma a favore delle persone anziane Definizioni

36 37 38

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

La Prestazione Universale

Le Risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza

INPS co-attore delle politiche sociali di prossimità

L’organizzazione dell’INPS necessita di evoluzione, innovazione e dimensionamento

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L’Istituto e la territorialità

La rete della disabilità

La sperimentazione

Invalidità Civile e disabilità: le prestazioni

Invalidità civile – fonti normative

Le prestazioni erogate dall’INPS

Assegno mensile e pensione di inabilità civile

Indennità di accompagnamento

Indennità mensile di frequenza

Prestazioni per ciechi, sordi e sordociechi

Assegno Unico Universale

Disabilità: fonti normative e prestazioni

Permessi giornalieri e mensili

Congedo straordinario

Invalidità di natura previdenziale/pensionistica

Invalidità civile, disabilità e anziani non autosufficienti: il percorso di accertamento sanitario

L’accertamento sanitario ante Riforma

L’accertamento sanitario degli ultra70enni segnalati come non autosufficienti

L’accertamento sanitario nella sperimentazione della Riforma della disabilità

L’esperienza delle C.I.C.

I Comitati territoriali e la disabilità

La rete territoriale per la disabilità e la non autosufficienza

I Comitati territoriali e la tutela delle persone con disabilità

Il monitoraggio amministrativo e le procedure di tutela

Contenzioso

Contenzioso amministrativo

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Autotutela

Il contenzioso nell’invalidità civile e nella disabilità

Il ruolo dei Comitati nel contenzioso

Gli “insegnamenti delle sperimentazioni”

Proposte di indirizzi del CIV

Piccola guida al monitoraggio territoriale

Allegato 1

100

Le strutture INPS per l’accertamento medico legale

100

Ambulatori medici

100

Allegato 2

106

Il ruolo dei Patronati e delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità

106

I Patronati

106

Le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità

111

Allegato 3

114

L’esperienza Home Care Premium (HCP)

115

Home Care Premium (HCP)

115

Appendice

120

Riferimenti normativi

120

Messaggi Hermes

121

Deliberazioni CIV

124

La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti è anche formazione

130

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Il processo riformatore per la disabilità e per gli anziani non autosufficienti “Secondo il Rapporto annuale ISTAT 2025, le persone con disabilità in Italia sono

2 milioni e 904 mila (il 5% della popolazione), di cui un milione e 690 mila sono donne” Nel corso dei lavori di redazione della Carta Costituzionale1, i padri costituenti dedicarono ampio confronto alla tutela dei diritti delle persone che oggi definiremmo “fragili”. L’approccio adottato era prevalentemente orientato a garantire elementi essenziali di sopravvivenza, con particolare attenzione alla tutela del reddito e alla integrità psico-fisica della persona. È in tale contesto, caratterizzato dalla presenza di “Assicurazioni pubbliche obbligatorie”2 con finalità sociali che si definiscono misure, per molti anni classificate come assistenziali, quali l’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e le erogazioni destinate alle persone non vedenti o con sordità. Il consolidamento di queste misure, nell’ambito di una peculiare esperienza italiana di Welfare, si è concretizzato quasi vent’anni dopo, all’interno di un ampio dibattito volto a superare l’assistenzialismo e giungere alla strutturazione di diritti sociali, alcuni correlati al rapporto di lavoro, altri a carattere universale. Analogamente, le esperienze mondiali post-belliche, con la nascita delle Agenzie delle Nazioni Unite, così profondamente in crisi oggi, si sono occupate di individuare valori condivisi e per i quali vergare comuni definizioni e comuni approcci valoriali a cui la” Riforma della disabilità” e la “Riforma degli anziani non autosufficienti” hanno inteso uniformarsi.3

1L’art.117 della Costituzione prevede, tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (secondo comma, lettera m). Tra essi rientrano i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), che sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate

che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non

discriminazione, prevenzione e eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità (art.1, comma 159, Legge 234/2021Legge di Bilancio 2022). Nell’ambito dei LEPS rientrano i servizi sociali e i servizi sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti. L’art. 3 della

Costituzione prevede che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. 2

L’art.38 della Costituzione stabilisce il diritto dei cittadini all’assistenza sociale e il diritto dei lavoratori di avere mezzi adeguati in caso di

infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, affidando le responsabilità di questi compiti agli Organi e Istituti predisposti dallo Stato.

3Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione

con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Tale definizione di disabilità è coerente con l’art.1, secondo paragrafo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Riforma intende uniformarsi anche integrando la Legge 104/1992 e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull’approccio bio-psico-sociale attivabile dalla persona con disabilità

o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e assicurando l’adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere. Inoltre è prevista l’adozione della Classificazione Internazionale of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla cinquantaquattresima Assemblea mondiale della Sanità il 22 maggio 2001 e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell’analisi del funzionamento della disabilità e della salute congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione Internazionale delle malattie

(ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letterature scientifica e nella pratica clinica. Infine, si è proceduto con l’adozione di una definizione di “profilo di funzionamento coerente con ICF e con le disposizioni della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell’ICD.

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Scenario demografico e invecchiamento della popolazione I cambiamenti demografici in Italia Come è ampiamente noto, le analisi demografiche mettono da tempo in evidenza un progressivo e significativo invecchiamento della popolazione destinato a produrre rilevanti effetti sul sistema sociale, economico e di welfare del nostro Paese.

Distribuzione della popolazione per genere, età e regione Popolazione 2025 Regione

Genere

Età

Femmine

Maschi

Totale

0-14

15-64

65 e oltre

Totale

Abruzzo

645.906

623.212

1.269.118

144.705

793.204

331.209

1.269.118

Basilicata

267.499

262.505

530.004

57.386

334.919

137.699

530.004

Calabria

933.889

900.757

1.834.646

228.171

1.157.627

448.848

1.834.646

Campania

2.853.823

2.728.514

5.582.337

740.274

3.648.539

1.193.524

5.582.337

Emilia Romagna

2.270.127

2.191.871

4.461.998

526.663

2.823.355

1.111.980

4.461.998

Friuli-Venezia Giulia

609.114

584.170

1.193.284

129.842

735.122

328.320

1.193.284

Lazio

2.938.212

2.770.966

5.709.178

681.028

3.669.189

1.358.961

5.709.178

Liguria

778.702

731.441

1.510.143

155.675

913.432

441.036

1.510.143

Lombardia

5.089.559

4.944.359

10.033.918

1.224.531

6.416.877

2.392.510

10.033.918

Marche

754.330

726.215

1.480.545

167.292

919.382

393.871

1.480.545

Molise

144.924

142.890

287.814

29.995

179.258

78.561

287.814

Piemonte

2.171.584

2.080.284

4.251.868

475.765

2.632.870

1.143.233

4.251.868

Puglia

1.984.208

1.893.187

3.877.395

458.186

2.459.594

959.615

3.877.395

Sardegna

794.486

767.895

1.562.381

151.862

981.462

429.057

1.562.381

Sicilia

2.451.026

2.336.364

4.787.390

615.437

3.038.107

1.133.846

4.787.390

Toscana

1.875.762

1.781.954

3.657.716

403.512

2.275.630

978.574

3.657.716

Trentino-Alto Adige

547.842

538.410

1.086.252

151.042

690.270

244.940

1.086.252

Umbria

437.901

413.572

851.473

94.305

523.868

233.300

851.473

Valle d'Aosta

62.370

60.162

122.532

13.938

76.944

31.650

122.532

Veneto

2.460.483

2.392.989

4.853.472

570.440

3.073.899

1.209.133

4.853.472

Italia

30.071.747

28.871.717

58.943.464

7.020.049

37.343.548

14.579.867

58.943.464

Fonte: Istat

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L’aspettativa di vita alla nascita in Italia, nel 2024, è stata per le donne di 85,6 anni e per gli uomini di 81,5 anni, con un incremento rispetto al 2014 rispettivamente di 6 mesi per le donne e 14 mesi per gli uomini. Speranza di vita

Anno

Alla nascita

A 65 anni

A 85 anni

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

2014

85,0

80,3

22,3

18,9

7,2

5,9

2015

84,5

80,1

21,9

18,7

6,8

5,6

2016

85,1

80,6

22,4

19,1

7,2

5,9

2017

84,8

80,5

22,1

19,0

6,9

5,7

2018

85,2

80,8

22,4

19,3

7,1

6,0

2019

85,4

81,1

22,6

19,4

7,2

6,0

2020

84,5

79,8

21,7

18,3

6,6

5,5

2021

84,8

80,3

22,0

18,8

7,0

5,8

2022

84,8

80,6

21,9

18,9

6,8

5,7

2023

85,1

81,0

22,3

19,4

7,1

6,0

2024

85,6

81,5

22,7

19,9

7,4

6,3

Fonte - Rapporto Istat 2025

Si è registrato il progressivo recupero rispetto alla flessione dell’aspettativa di vita rilevata negli anni della pandemia da Covid; nel 2019, l’aspettativa di vita aveva raggiunto gli 85,4 anni per le donne e 81,1 per gli uomini. Meno positivi sono, invece, i dati della vita in buona salute. Il Rapporto ISTAT 2025 segnala come la vita in buona salute alla nascita abbia subito negli ultimi anni una flessione, nel 2024 è calcolata in 59,8 anni, età riallineata a quella del 2019. In questo contesto, le donne risultano maggiormente penalizzate, dal momento che per loro la stima di 56,6 anni segna il minimo dell’ultimo decennio: in un solo anno le donne hanno perso 1,3 anni di vita in buona salute, ampliando il noto divario di genere a loro svantaggio (-3,2 anni) in controtendenza, quindi, rispetto alla migliore aspettativa di vita. Esistono, inoltre, significative differenze geografiche che vedono penalizzato il Mezzogiorno, con i livelli più bassi (55,5 anni), rispetto al Centro e al Nord (rispettivamente 58,9 e 59,7 anni), con dati più negativi per le donne in tutte le aree e peggiori nel Mezzogiorno.

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Speranza di vita in buona salute alla nascita (in anni) Femmine

Maschi

2014

57.1

59,4

2015

57.5

59,2

2016

57.7

59,9

2017

57.8

59,8

2018

57.6

59,4

2019

57.6

59,8

2020

60.1

61,9

2021

59.3

61,9

2022

59.1

61,2

2023

57.9

60,5

2024

56.6

59,8

Fonte - Rapporto Istat 2025

Sebbene la disabilità sia una condizione che può attraversare tutte le età, le criticità sull’aspettativa di vita in buona salute possono incrementare il rischio di sfociare in situazioni di disabilità nell’età matura e anziana. Il Rapporto dell’ISTAT rileva che nel 2023 le persone con disabilità4 in Italia erano 2 milioni 904 mila, vale a dire il 5% della popolazione di cui 1 milione 690 mila donne, dato in leggero calo rispetto al rapporto tra le persone con disabilità e il totale della popolazione nel 2009. Il 19,2% delle persone con disabilità ha più di 75 anni e in questo gruppo, le donne rappresentano il 21,9% mentre gli uomini sono il 19,2%. Nella classe di età 65-74 anni le persone con disabilità sono il 6,9%, anche in questo caso prevalgono le donne con il 7,3% rispetto agli uomini con il 6,5%. Rispetto a età più giovani, la percentuale di disabilità è pari all’1,4% per chi ha meno di 44 anni e del 3,9% tra i 44 anni e i 64 anni. Per quanto riguarda il genere, fino ai 64 anni la presenza di disabilità è maggiore negli uomini, mentre dopo i 64 anni sono più numerose le donne con situazioni di disabilità. A livello territoriale, nelle Isole si registra la prevalenza più elevata, 6,4%; al Centro la percentuale scende al 5,2% e al Sud al 5,0%, mentre si registrano dati inferiori al 5% al Nord (Nord-ovest 4,6% e nel Nord-est 4,4%). Nell’ambito dell’indagine europea sulla salute (Ehis)5 condotta nel 2019 e pubblicata nel 20216, l’Istat rilevava 3,8 milioni di anziani con grave riduzione dell’autonomia nelle attività quotidiane di cura personale o in quelle della vita domestica, il 32,3% della popolazione con oltre 65 anni colpita da patologie croniche e multimorbilità e un milione di anziani con bisogni di assistenza o ausili in quanto non autonomi nella cura della persona.

Vedi Rapporto Istat 2025 – Capitolo 2 Popolazione e Società https://www.istat.it/produzione-editoriale/rapporto-annuale-2025-la-situazione-

del-paese-il-volume/ 5

L’Indagine europea sulla salute (Ehis) è prevista dal regolamento Ue n. 255/2018 della Commissione ed è condotta in tutti gli Stati dell’Unione

Europea con l’obiettivo di definire indicatori di salute confrontabili a livello europeo sui principali aspetti delle condizioni di salute della popolazione. La prossima edizione riguarderà l’anno 2025.

6 Report ISTAT “Le condizioni di salute della popolazione anziana in Italia” – anno 2019 https:istat.it/it/files/2021/07/Report-anziani-2019.pdf

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Interessante è anche la disamina della salute della popolazione sotto il profilo di patologie croniche che possono essere osservate, con percentuali molto diverse, sia nella popolazione con disabilità sia nella popolazione senza disabilità. Come prevedibile, la presenza di almeno una cronicità aumenta con l’età. Per la popolazione di oltre 75 anni con disabilità si riscontrano patologie croniche nel 90,5% dei casi mentre in quella senza disabilità nel 69,8%, con una progressione significativa a partire dai 65 anni.

Con disabilità

ANNI 18-44 ANNI 65-74

ANNI 45-64 ANNI 75 e oltre

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Senza disabilità

2010

2023

2022

2021

0,0 2020

0,0 2019

20,0

2018

20,0

2017

40,0

2016

40,0

2015

60,0

2014

60,0

2013

80,0

2012

80,0

2011

100,0

2010

100,0

ANNI 18-44

ANNI 45-64

ANNI 65-74

ANNI 75 e oltre

Fonte: Rapporto ISTAT 2025 –

I cambiamenti sociali in Italia Se si allarga lo sguardo alla composizione dei nuclei familiari, il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni segnala che nel 2021 le famiglie con almeno un componente di 65 anni o più erano 10.276.199 e rappresentavano il 36,2% del totale delle famiglie. Il 40% è composto da persone sole. In un decennio, tra il 2011 e il 2021, le famiglie formate da almeno un anziano sono aumentate del 13,3% per un totale di oltre 1 milione e 200 mila, confermando che la necessità di servizi e presidi sarà sempre più sentita nel futuro non potendo più sopperire le famiglie, e in particolare le donne, nella misura coperta fino ad oggi con forme di welfare informale e familiare7.

Rapporto annuale ISTAT 2025 – Capitolo 3 “Una società per tutte le età”. Nell’ambito della strategia SNAI (Strategia Nazionale per le Aree

Interne), l’ISTAT utilizza una definizione funzionale di famiglia utile per rilevare i fabbisogni sociali e le fragilità, superando quindi il concetto

meramente legale di famiglia.

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Famiglie con almeno un componente di 65 anni e più per tipologia familiare e Classificazione SNAI Tipologia familiare

Totale v.a.

Centri

v.a.

Aree interne

v.a.

Persone sole

4,102,566

39.9

3,106,009

39.6

996,557

40.8

Coppie con figli (a)

1,232,237

12.0

921,852

11.8

310,385

12.7

Coppie senza figli (b)

2,999,248

29.2

2,300,559

29.4

698,689

28.6

Monogenitori (a)

1,030,789

10.0

792,900

10.1

237,889

9.7

Famiglie con due o più 212,851 nuclei

2.1

166,319

2.1

46,532

1.9

Altre tipologie (b)

698,508

6.8

547,686

7.0

150,822

6.2

Totale

10,276,199

100.0

7,835,325

100.0

2,440,874

100.0

Fonte: Istat Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. Anno 2021. (a) Famiglie con un solo nucleo e senza altre persone residenti. (b) Famiglie composte da un insieme di persone che non formano nucleo e famiglie con un solo nucleo e con altre persone residenti.

Sono proprio i cambiamenti sociali in Italia e nel Vecchio Continente che hanno riportato all’attenzione il tema che oggi definiamo della disabilità. È, infatti, all’interno della società che si afferma un nuovo e differente approccio verso le persone considerate “diverse” rispetto a quelle definite “normali”. Dopo anni di invisibilità, le persone con disabilità “emergono” e si affacciano nella società, mostrando la loro fragilità, i limiti cognitivi, fisici e di aspettativa di vita e, allo stesso tempo, valorizzando le potenzialità di ogni singola persona. Il dibattito sui diritti ha compiuto oltre cinquanta anni ed ha vissuto differenti fasi e articolati approcci8. L’evoluzione terminologica riflette i mutamenti sociali e concettuali in materia. Oggi il decreto legislativo n.62 del 2024 e il decreto legislativo n.29 del 2024, figli rispettivamente della Legge delega n. 227 del 2021e della legge delega n.33 del 2023 si propongono l’obiettivo di una rilettura dell’intera materia.

La svolta sociale sul tema è rappresentata dalla Legge n.118 del 1971 che definisce l’invalidità civile come una minorazione fisica, psichica o

intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo e, quindi, garantisce diritti e agevolazioni a chi rientra nei parametri previsti. Solo nel 1992 con la Legge n.104 viene riconosciuto lo status di persona con disabilità e introdotti supporti e permessi specifici per favorire l’integrazione e l’autonomia nella vita quotidiana, inclusi permessi lavorativi per le persone con disabilità o per i familiari che se ne prendono cura, oltre ad altri supporti (ADI, parcheggi, ecc.).

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I cambiamenti legati all’invecchiamento: analisi epidemiologica sulle patologie correlate Le recenti riforme in campo assistenziale, la Legge n.227 del 2021 e la Legge n.33 del 2023 e i relativi decreti attuativi, hanno disegnato uno scenario che vede INPS attore strategico in tema di disabilità e di non autosufficienza della popolazione anziana. Sappiamo che il Legislatore ha inteso adottare il modello bio-psico-sociale nella descrizione e nella valutazione della disabilità, superando definitivamente il modello “abilista” del passato; ciò significa che la persona non è più valutata esclusivamente su quello che è in grado o meno di fare ma, piuttosto, su quanto la sua partecipazione alla vita sociale sia più o meno ristretta a causa dell’interazione tra i problemi di salute e l’ambiente circostante. Le misure introdotte sul tema assistenziale comportano necessariamente una ricomposizione e coordinamento delle competenze istituzionali in modo che il livello nazionale (INPS) il livello regionale (Servizio Sanitario Nazionale) e il livello territoriale (Ambiti Territoriali Sociali) operino in stretta sinergia evitando inutili duplicazioni di accertamenti, sovrapposizioni di erogazioni di servizi, confusione circa gli attori nell’offerta di servizi, ecc. In ultima analisi si tratta di realizzare un processo ordinato il cui fine è quello di mettere a disposizione della persona con disabilità ogni misura possibile atta a minimizzare la restrizione della partecipazione di cui si è detto sopra. Il ruolo strategico di INPS è del tutto evidente; in particolare, si consideri che secondo la normativa vigente: • INPS è unico accertatore relativamente all’accertamento medico-legale della condizione di disabilità nel caso di persone tra 0 e 70 anni; • INPS è parte integrante del Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana non Autosufficiente nel caso delle persone ultrasettantenni. Lo scenario disegnato comporta inevitabilmente un importante impegno nel realizzare piattaforme informatiche comuni attraverso le quali gli attori istituzionali citati possano dialogare e utilizzare un linguaggio condiviso; comporta, altresì, un’importante attività di formazione per i nostri professionisti. In tal senso il CGML e la DC Formazione e Accademia si sono attivate e hanno già attuato piani di formazione prevedendo anche l’adozione di strumenti innovativi quali i FAD a distanza. Al fine di governare con efficacia i processi è necessario, altresì, prevedere un attento monitoraggio della domanda delle persone con disabilità e dei fattori causali alla base della domanda. Ne discende che l’Osservatorio Statistico INPS avrà un ruolo, se possibile, ancora più cruciale e determinante nell’indicare al decisore politico le priorità di intervento nei vari territori. In questo senso si pensi alla recente esperienza della pandemia e alla fondamentale importanza che ha avuto il monitoraggio dettagliato dei fenomeni. Per quanto detto il CGML (Coordinamento Generale Medico Legale) ha inteso mettere a disposizione un quadro sinottico dell’attuale epidemiologia della domanda di “invalidità”, termine che deve essere abbandonato e che qui è usato solo per indicare che ci si riferisce a un periodo anteriforma, con particolare riguardo alle morbidità legate all’invecchiamento della popolazione italiana. Dai nostri dati è emerso che l’invecchiamento della popolazione comporterà un notevole aumento quantitativo delle patologie cronico-degenerative neuro-psichiche con il conseguente aumento della domanda in materia assistenziale.

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Tutto il sistema nazionale sarà dunque chiamato a fronteggiare tale domanda ed è verosimile che INPS sarà una istituzione decisiva per affrontare la sfida.

Stratificazione epidemiologica per fasce di età in ambito assistenziale L’INPS è in grado di fornire un significativo contributo per la conoscenza dell’epidemiologia delle patologie nel nostro Paese, grazie alla sua capillare diffusione su tutto il territoriale nazionale ed alla possibilità di archiviare i dati in un database che dal 2010 viene alimentato dai giudizi medico-legali espressi in riferimento alle richieste di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, Legge n.104 del 1992 e Legge n.68 del 1999. Tale report ha lo scopo di delineare l’andamento per età delle principali patologie oggetto di giudizi per invalidità civile, con particolare riguardo alle patologie oncologiche. Il database (Osservatorio Epidemiologico INPS) è stato interrogato per raccogliere tutti i verbali in ambito assistenziale definiti tra il 2019 e il 2024. Si è quindi proceduto a raccogliere i verbali relativi ai gruppi di patologie più rappresentativi (oncologiche, cardiovascolari, psichiche, neurologiche e osteomuscolari/del tessuto connettivo): il campione è stato ottenuto selezionando nel database INPS esclusivamente il codice nosologico riferito alla patologia principale e/o prevalente che ha motivato la richiesta di prestazione di invalidità civile. Per ciascun gruppo di patologie, è stata poi effettuata una stratificazione per età, secondo le seguenti fasce: 18-65 anni, 66-75 anni, 76-85 anni, 86-95 anni e 96-105 anni. È stato anche raccolto il dato relativo a tutte le fasce d’età (da 0 anni in poi). Infine, per ciascun blocco di patologie, sono state raccolte le informazioni relative alle patologie prevalenti. Di seguito, sono riportati, per ciascun anno (dal 2019 al 2024), i dati nazionali relativi al numero di verbali per invalidità civile, sia in totale (tutte le fasce d’età), sia per le fasce d’età oggetto di studio.

Numero di verbali di invalidità civile in totale e per fasce d'età - 2019-2024 Invalidità civile Dato Nazionale

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totale

920.631

629.240

890.818

904.769

936.372

957.304

5.239.134

18-65 anni

344.052

230.712

339.020

326.482

344.047

372.638

1.956.951

66-75 anni

137.258

94.366

134.939

138.853

142.245

157.635

805.296

76-85 anni

226.277

155.732

212.849

218.472

222.620

245.159

1.281.109

86-95 anni

145.506

105.418

141.707

150.417

151.777

171.008

865.833

96-105 anni

7.906

5.906

7.770

8.784

8.773

10.864

50.003

Tutte d'età

fasce

Tali dati, raccolti per estrapolare la frequenza dei singoli gruppi di patologie per ciascuna fascia d’età, forniscono un riscontro interessante relativamente ai gruppi d’età per i quali vengono definite (e, dunque, pervengono) più domande

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di invalidità civile: 18-65 anni e 76-105 anni. Ciò è in linea con l’Annuario statistico italiano 20249 che evidenzia come il 51,6% delle persone tra i 55 e i 59 anni soffra di patologie croniche che, come noto, possono essere altamente invalidanti. Tale percentuale sale all’85,1% tra gli ultrasettantaquattrenni, ove la comorbilità si attesta al 64,3 per cento. Il calo delle domande di invalidità definite (e, dunque, pervenute) dopo gli 86 anni riflette invece la speranza di vita nel nostro Paese, che si attesta complessivamente sugli 83,4 anni.10 Si segnala una riduzione delle domande definite nel 2020, dovuta al verificarsi della condizione pandemica, durante la quale si è registrata una contrazione delle domande di invalidità civile pervenute e definite. Ciò è avvenuto nonostante lo sforzo dell’INPS di procedere alla definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione sugli atti, sulla base dell’articolo 29-ter del decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020, rubricato “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”. Di seguito (Tabella 2) si riporta la ripartizione numerica e percentuale dei verbali medico-legali estratta dal database INPS, dalla quale emerge che le patologie di più frequente riscontro nel periodo 2019-2024 sono state, nell’ordine: disturbi psichici, tumori, patologie neurologiche e degli organi di senso, patologie cardiovascolari, patologie osteomuscolari e del tessuto connettivo, ecc. Ripartizione numerica e percentuale dei blocchi di patologie nei verbali – 2019-2024

Qui sotto, sono evidenziati il numero e la percentuale dei verbali relativi al gruppo costituito dalle patologie neurologiche e i disturbi psichici (comprendenti per le fasce di età più avanzata i disturbi psichici associati alle patologie neuro-degenerative), le patologie cardiovascolari, quelle osteoarticolare ed infine le patologie oncologiche, per ciascun anno.

ISTAT, Sanità e salute, in Annuario statistico italiano 2024, 162-206, 2024. Disponibile al seguente link:

https://www.istat.it/storage/ASI/2024/capitoli/C04.pdf 10

ISTAT, Indicatori demografici, anno 2024. Disponibile al seguente link: https://www.istat.it/wp-

content/uploads/2025/03/indicatori_demografici_2024.pdf

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Verbali relativi ai disturbi psichici e le patologie neurologiche, alle patologie oncologiche, cardiovascolari e osteomuscolari (numeri assoluti e percentuali sui verbali totali dell’anno) 2019

Invalidità civile - Dato Nazionale

Patologie neurologiche Disturbi Psichici Patologie cardiovascolari Patologie osteomuscol. T. connettivo Patologie oncologiche

2020

2021

2022

2023

2024

355.650 38,63% 245.592 39,03% 349.556 39,24% 351.654 38,87% 351.742 37,56% 297.159 31,04% 285.725 31,04% 190.104 30,21% 288.744 32,41% 294.031 32,50% 301.680 32,22% 246.674 25,77% 243.611 26,46% 155.585 24,73% 246.261 27,64% 253.043 27,97% 264.175 28,21% 238.265 24.89% 214.489 23,30% 168.646 26,80% 202.848 22,77% 207.970 22,99% 218.775 23,36% 195.192 20.38%

Numero di verbali relativi ai disturbi psichici + patologie neurologiche, patologie cardiovascolari, osteomuscolari e del tessuto connettivo e alle patologie oncologiche, per anno 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2019

2020

2021

2022

2023

Patologie neurologiche + Disturbi Psichici

Patologie cardiovascolari

Patologie osteomuscolari/t.connettivo

Patologie oncologiche

2024

Per tutti gli anni analizzati (2019-2024) i verbali relativi ai disturbi psichici e le patologie neurologiche costituiscono la maggioranza, seguono le patologie cardiovascolari, quelle osteoarticolari ed infine la patologia oncologica Vale ora il conto di evidenziare nello specifico quali sono state le patologie prevalenti nell’ambito dei gruppi patologici considerati. Di particolare interesse per l’impatto in ambito sociosanitario vi è da evidenziare che per le patologie oncologiche, come da un lavoro scientifico da noi precedentemente effettuato nel 2023, gli organi più colpiti in tutte le fasce di età sono la mammella, le forme onco-ematologiche, il colon-retto, l’apparato respiratorio e la prostata.

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Incidenza delle più frequenti forme tumorali

Tumori piu frequenti 2015 - 2023

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

mammella

K sangue

colon-retto

tumori app. respiratorio

prostata

vescica

pancreas

stomaco

encefalo

2022

2023

Sono riportati, sia in numeri assoluti che in percentuali, i verbali relativi alle varie patologie in totale e per fasce d'età, per ciascun anno preso in esame.

Verbali relativi alle patologie neurologiche + disturbi psichici in totale e per fasce d'età 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totale

Invalidità civile Dato Nazionale

Tutte le fasce d'età

355.650

38,63% 245.592

39,03% 349.556

39,24% 351.654

38,87% 351.742

37,56% 297.159

31,04%

1.951.353 37,25%

18-65 anni

107.730

31,31%

68.684

29,77% 107.141

31,60% 103.823

21,53% 108.593

21,70%

94.045

25,24%

590.016

30,15%

66-75 anni

41.332

30,11%

28.708

30,42%

31,07%

16,64%

42.707

15,75%

37.441

23,75%

235.794

29,28%

76-85 anni

109.478

48,38%

77.705

49,90% 105.449

49,54% 105.674

27,33% 104.262

25,90%

85.534

34,89%

588.102

45,91%

86-95 anni

91.595

62,95%

66.458

63,04%

89.698

63,30%

92.614

36,20%

90.466

33,99%

75.036

43,88%

505.867

58,43%

96-105 anni

5.515

69,76%

4.037

68,35%

5.347

68,82%

5.858

37,74%

5.714

36,03%

5.103

46,97%

31.574

63,14%

41.921

43.685

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Verbali relativi a patologie cardiovascolari in totale e per fasce d'età 2019

Invalidità civile

Dato Nazionale

2020

2021

2022

2023

2024

Totale

Tutte le fasce d'età

286.931 31,17% 190.943 30,35% 290.197 32,58% 295.767 32,69% 303.588 32,42% 132.265 13,82% 1.499.691 28,62%

18-65 anni

77.703 22,58% 48.414 20,98% 79.832 23,55% 75.633 23,17% 80.330 23,35% 40.366 10,83% 387.797 19,82%

66-75 anni

51.161 37,27% 33.405 35,40% 53.097 39,35% 54.684 39,38% 56.317 39,59% 24.234 15,37% 266.403 33,08%

76-85 anni

96.003 42,43% 64.145 41,19% 94.265 44,29% 97.471 44,61% 99.265 44,59% 40.715 16,61% 482.081 37,63%

86-95 anni

59.490 40,88% 43.026 40,81% 60.208 42,49% 64.852 43,11% 64.736 42,65% 25.729 15,05% 311.180 35,94%

96-105 anni

2.574

32,56%

1.953

33,07%

2.795

35,97%

3.127

35,60%

2.940

33,51%

1.221

11,24%

14.287

28,57%

Verbali relativi a patologie osteomuscolari e del tessuto connettivo in totale e per fasce d'età Invalidità civile Dato Nazionale

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totale

Tutte le fasce d'età 241.970 26,28% 154.601 24,57% 245.091 27,51% 252.387 27,90% 263.581 28,15% 121.487 12,69% 1.279.117 24,41% 18-65 anni

75.587 21,97% 46.570 20,19% 79.805 23,54% 77.890 23,86% 85.261 24,78% 47.620 25,21% 412.733 21,09%

66-75 anni

36.054 26,27% 22.745 24,10% 38.340 28,41% 40.257 28,99% 41.878 29,44% 17.608 29,61% 196.882 24,45%

76-85 anni

76.260 33,70% 48.307 31,02% 73.919 34,73% 76.931 35,21% 78.283 35,16% 31.985 35,27% 385.685 30,11%

86-95 anni

51.567 35,44% 35.241 33,43% 50.535 35,66% 54.502 36,23% 55.246 36,40% 22.964 35,61% 270.055 31,19%

96-105 anni

2.502

31,65%

1.738

29,43%

2.492

32,07%

2.807

31,96%

2.913

33,20%

1.310

31,39%

13.762

27,52%

Verbali relativi a patologie oncologiche in totale e per fasce d'età: numeri assoluti e percentuali Invalidità civile Dato Nazionale

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totale

Tutte le fasce d'età

216.228 23,49% 170.397 27,08% 204.763 22,99% 210.352 23,25% 221.488 23,65% 195.192 20,39% 1.218.420 23,26%

18-65 anni

108.755 31,61% 86.063 37,30% 102.864 30,34% 102.904 31,52% 108.898 31,65% 100.135 26,87% 609.619 31,15%

66-75 anni

45.604 33,23% 35.926 38,07% 43.711 32,39% 46.063 33,17% 48.422 34,04% 44.150 28,01% 263.876 32,77%

76-85 anni

45.629 20,17% 35.409 22,74% 42.368 19,91% 44.713 20,47% 46.931 21,08% 39.228 16,00% 254.278 19,85%

86-95 anni

15.809 10,86% 12.656 12,01% 15.388 10,86% 16.227 10,79% 16.764 11,05% 11.391

6,66%

88.235

10,19%

96-105 anni

431

2,65%

2.412

4,82%

5,45%

343

5,81%

432

5,56%

445

5,07%

473

5,39%

288

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Il grafico rappresenta la prevalenza (espressa in forma percentuale) dei verbali nei gruppi in esame (disturbi psichici e neurologici, patologia cardiovascolare, osteoarticolare e patologia tumorale) nelle fasce di età. Vi è da rilevare come sia confermato il dato relativo alla significativa incidenza delle forme neoplastiche fino alla settima decade di vita, per poi assistere ad un loro decremento. Si rileva, inoltre. come nelle fasce di età più avanzata predominino in maniera preponderante i disturbi psichici e neurologici associati Prevalenza in valori percentuali delle patologie considerate per fasce di età 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 18-65 anni Oncologia

66-75 anni

76-85 anni

M. Cardiov

86-95 anni

M. Osteoart

96-105 anni

D. Psichici e neurol

Come è noto, l’Italia è uno dei Paesi al mondo con più alta percentuale di anziani e le demenze comprendono un insieme di patologie (demenza di Alzheimer, demenza vascolare, frontotemporale, a corpi di Lewy, ecc.) non guaribili che devono essere affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite, perché globale e progressivo è il coinvolgimento della persona e dei suoi familiari. Per il notevole impatto che determinano in ambito sociosanitario e per la richiesta di una ampia e qualificata rete integrata di servizi sanitari e socioassistenziali, le demenze si connotano attualmente di una notevole rilevanza politica, economica e sociale. Le demenze, infatti, appresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale e, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione generale, sia nei Paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo, rappresentano un problema sempre più rilevante in termini di sanità pubblica. Nell’istogramma è rappresentato il numero dei verbali riferiti specificamente alle forme demenziali distribuite per fasce di età e ovviamente correlato alla domanda di assistenza presso l’INPS. La frequenza delle demenze aumenta con l’avanzare dell’età, la riduzione riferita alla fascia d’età compresa tra gli anni 96-105 è quindi attribuibile, verosimilmente, alle patologie prevalenti legate agli eventi terminali (ad esempio patologie cardiovascolari), nonché alla fisiologica riduzione del campione in esame.

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Prevalenza in valori percentuali delle patologie considerate per fasce di età

DEMENZE 217658

250000

201157

200000 150000 100000 50000 0

52905 16241

18-65

12511

66-75

76-85

86-95

96-105

I dati estratti dal database dell’INPS confermano quanto contenuto nel Piano Nazionale Demenze che evidenzia il progressivo aumento nella popolazione generale della demenza, definita dall’OMS una priorità mondiale di salute pubblica: “nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050 […] e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8 anni […]”

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La Riforma della disabilità e la Riforma per gli anziani non autosufficienti: spunti per una lettura coordinata Nella Riforma della disabilità la qualificazione di persona con disabilità Per delineare compiutamente l’innovazione legislativa insita nella Riforma della disabilità11 risulta fondamentale esaminare in modo approfondito la finalità sottesa al processo valutativo che segue la presentazione della richiesta tramite certificato medico introduttivo. È stato volutamente utilizzato il termine “richiesta” invece che “domanda” per segnare la discontinuità dell’approccio non solo della metodologia valutativa e/o dei soggetti e dei luoghi della valutazione. Il Legislatore ha inteso, infatti, sottoporre le persone, che si presume abbiano disabilità, ad una valutazione di carattere generale per definirne le caratteristiche e conseguentemente anche il diritto di accesso agli strumenti di supporto e di aiuto. L’innovazione principale consiste, quindi, nella unicità della valutazione che ha come output non il mero diritto ad una prestazione, ma il riconoscimento della qualità e dell’impatto della disabilità in relazione alla “normalità” dello svolgimento delle attività e relazioni quotidiane. È in questa “unificazione della valutazione” uno degli approcci più innovatori delle Riforme. L’approccio onnicomprensivo senza distinzione sostanziale12 per età e per tipologia medico/psichica della disabilità, non ha come primo esito il diritto o meno ad una prestazione quanto una valutazione della persona nel suo complesso. Da questa valutazione “globale “possono derivare uno o più diritti e un Progetto di vita e/o Piano di assistenza individualizzato (PAI). Per queste ragioni si intrecciano due differenti esigenze: • la prima, di dare generale e rapida attuazione alle Leggi; • la seconda, di “sperimentare” un nuovo percorso di “richieste”, “valutazioni”, “Progetto di vita” e “Piano di assistenza individualizzato (PAI)”in discontinuità con la pregressa esperienza. Non è, quindi, solo la centralità di un soggetto unico nazionale, l’INPS, a caratterizzare la svolta sul tema. Il soggetto unico nazionale può garantire, rispetto alla pregressa situazione di gestione da parte dei sistemi sociosanitari, articolati a livello regionale, maggiore omogeneità valutativa. La qualificata esperienza INPS in termini di CIC13 (Convenzione invalidità civile) per la valutazione del diritto alla invalidità civile costituisce elemento utile ma non sufficiente per accelerare l’attuazione delle Riforme.

Emanazione della Legge quadro recante deleghe al Governo in materia di disabilità (Legge n.227 del 2021) attuata con i seguenti decreti:

la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità (d.lgs. n.222 del 2023);

l’istituzione di un’Autorità Garante nazionale dei diritti dele persone con disabilità (d.lgs. n.20 del 2024);

la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, ai fini della definizione della condizione di disabilità, delle procedure di accertamento, della valutazione dimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (d.lgs. n.62 del 2024).

Si vedano gli aspetti peculiari del D.lgs. n.29 del 2024 di Riforma della non autosufficienza degli anziani.

CIC a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ai sensi della quale le Regioni sono state autorizzate ad affidare all’INPS,

tramite la stipula di apposite convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, convivevano due diverse modalità di erogazione:

un sistema duale, vigente nelle Regioni in cui non è stata sottoscritta la Convenzione, che prevede un primo accertamento dei requisiti sanitari di competenza delle Commissioni ASL e la validazione definitiva ad opera dell’INPS;

un sistema accentrato dove è attiva la Convenzione per l’accentramento (CIC), ai sensi della Legge sopracitata, in cui l’Istituto segue l’intero iter procedimentale: dalla richiesta all’eventuale erogazione del beneficio economico.

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Quella esperienza, che ha coinvolto il 25,78%14 delle richieste annue di invalidità, ha sedimentato l’organizzazione, ha strutturato luoghi, ha permesso di attrezzarsi con risorse umane e professionali adeguate dove è stata concordata tra INPS e SSN.

Ridefinire i termini per attualizzare l’approccio alla disabilità È significativo che il Legislatore abbia sentito l’esigenza di introdurre un nomenclatore che archivia la terminologia vigente e definisce nuovi termini relativi all’approccio alla fragilità. Le nuove definizioni attribuiscono rilievo alla persona, specificando il termine “con disabilità” e/o persona “non autosufficiente”.La nuova terminologia per qualificare la persona ingloba in sé una ulteriore caratteristica, vale a dire la presenza di una o più fragilità nella stessa persona.

Definizioni L’art. 2 del Decreto legislativo n.62 del 2024 fornisce le seguenti definizioni: a) «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; b) «persona con disabilità»: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto; c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International

Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;

d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946,

reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale è possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo; f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attività e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'età, alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che può ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici; g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilità; h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel Progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché

Valutazione sanitaria affidata in CIC ad INPS per un totale di 383.437 per le diverse prestazioni di invalidità civile. rispetto al totale a livello

nazionale di 1.487.146.(Fonte: Rendiconto Sociale INPS 2024)

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per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno;

i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento;

«valutazione di base»: procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;

k) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita; l) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri; m) «domini della qualità di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilità valutabili con appropriati indicatori. Le stesse definizioni sono utili anche per comprendere la ratio della Riforma della non autosufficienza.

Domiciliazione e Residenza: persone con disabilità e non autosufficienza I percorsi di invecchiamento nell’incontro con la disabilità e non autosufficienza sono significativamente differenziati in riferimento al contesto sociale in cui vivono le persone e al contesto di relazioni, con particolare attenzione a quello familiare ed alla disponibilità di risorse economiche e di strutture abitative adeguate. L’allungamento dell’età costituisce elemento di differenziazione nella disponibilità di sufficienti risorse economiche Inoltre, l’età costituisce elemento selettivo rispetto alla necessità ed alla qualità delle relazioni parentali ed amicali. per strutturare una risposta di carattere domiciliare adeguata. Per questo la certificazione conseguente all’accertamento sanitario costituisce l’input di un percorso che disegna o può ridisegnare la riposta personalizzata alla fragilità.

La vecchiaia non è uguale per tutti. La scienza misura le disuguaglianze. Gli studi confermano ciò che la saggezza

popolare aveva intuito: i ricchi vivono più a lungo e invecchiano meglio, mentre i poveri vivono meno e

invecchiano peggio, di Roberto Petrini su Avvenire del 17 luglio 2026

La vecchiaia non è uguale per tutti. I ricchi invecchiano meglio e vivono di più, i poveri vivono meno e invecchiano peggio. La saggezza

popolare, in qualche modo, aveva già intuito questa drammatica verità. Oggi però la comunità scientifica riunita nei giorni

scorsi a Venezia per iniziativa della Fondazione Giorgio Cini in un progetto guidato dal suo direttore scientifico ed ex ministro dell'Economia, Daniele Franco -ha compiuto un passo in avanti decisivo nel misurare dimensioni e cause di quello che viene ormai definito il fenomeno delle Inegualities in Longevity.

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Il simposio di due giorni ha messo a fuoco un punto cruciale: non è soltanto il reddito a determinare quanto a lungo vivremo. L'aspettativa di vita dipende da un insieme di fattori che tendono a sommarsi nel corso dell'esistenza: patrimonio, livello di istruzione, condizioni di lavoro, qualità dell'abitazione, possibilità di accedere alle cure e, in alcuni casi, perfino le capacità cognitive misurate all'inizio della vita adulta. La notizia più sorprendente arriva dalla ricerca presentata dall'economista Paul Bingley. Lo studio riguarda per ora la Danimarca, ma si basa su un campione enorme e altamente rappresentativo di circa 200mila uomini e donne seguiti attraverso i registri amministrativi nazionali. La conclusione è poco rassicurante: tra chi occupa il gradino più basso e chi quello più alto della scala socioeconomica il divario nell'aspettativa di vita raggiunge 24 anni. Un quarantenne appartenente al gruppo più privilegiato può aspettarsi di vivere quasi fino a novant'anni, mentre chi si trova all'estremo opposto della scala sociale deve fare i conti con una prospettiva di vita molto più breve. Il dato più innovativo, tuttavia, non è soltanto la dimensione del divario. È il fatto che finora lo abbiamo probabilmente sottostimato. Considerare un solo indicatore - il reddito oppure il titolo di studio - restituisce infatti un'immagine parziale. Secondo Bingley, quando si combinano tutti i principali fattori sociali emerge un miglioramento della longevità dal 50 al 150 per cento in più rispetto a quello misurato con gli strumenti tradizionali. In altre parole, il peso delle disuguaglianze sociali sulla durata della vita è molto maggiore di quanto ritenuto finora. Questo significa che anche stime

spesso citate dalle istituzioni europee rischiano di cogliere soltanto una parte del fenomeno. Ad esempio, la Commissione europea ricorda che un sessantacinquenne con un titolo universitario vive mediamente 1,6 anni in più rispetto a chi non ha completato la scuola secondaria superiore. È un dato importante; ma fotografa soltanto una delle dimensioni dello svantaggio sociale. Lo studio danese suggerisce che, considerando insieme istruzione, reddito, patrimonio e condizioni lavorative, il divario reale potrebbe essere molto più ampio. L'invecchiamento, dunque, amplifica drammaticamente le diseguaglianze. E tra i fattori destinati a pesare sempre di più c'è il cambiamento climatico. Raya Muttarak, demografa dell'Università di Bologna, ha mostrato come il clima non colpisca tutti allo stesso modo, ma accentui le differenze sociali già esistenti. Oggi si continua a morire più per il freddo che per il caldo, ma il riscaldamento globale sta rapidamente modificando questo equilibrio. Le ondate di calore diventeranno sempre più letali e faranno emergere nuove forme di disuguaglianza. Anche il luogo d lavoro diventerà un fattore decisivo. Chi trascorre l'estate in un ufficio climatizzato o può lavorare da casa affronta rischi molto diversi rispetto a chi passa le giornate nei campi, nei cantieri o sulle strade. L'aria condizionata diventa così il simbolo di qualcosa di più profondo: la diversa capacità di proteggersi dal caldo. Non contano soltanto la temperatura o la latitudine, ma anche la qualità della casa, il reddito, l'accesso ai servizi sanitari e le condizioni di lavoro. È facile immaginare che questo tema entrerà presto anche nell'agenda sindacale. La relazione di Muttarak sfata inoltre un luogo comune duro a morire: quello secondo cui gli immigrati provenienti da paesi più caldi sarebbero naturalmente più resistenti alle alte temperature e quindi più adatti ai lavori agricoli o all'edilizia. I dati raccontano una storia diversa. La maggiore vulnerabilità dei migranti non dipende da fattori biologici o genetici, ma dal fatto che lavorano spesso nei campi o nei cantieri. Che fare? Fabiana Pierini, della Commissione europea, avverte che la risposta

non può limitarsi ad aumentare automaticamente l'età pensionabile. Chi appartiene ai gruppi sociali più svantaggiati vive mediamente meno e rischierebbe così di lavorare più a lungo per godere della pensione per un numero inferiore di anni rispetto ai più abbienti. Per questo, sostiene la Commissione, servono pensioni minime più solide, maggiore tutela delle carriere

discontinue e un rafforzamento della previdenza complementare. Il messaggio che emerge dal convegno- cui hanno partecipato anche la ex ministra del Lavoro Elsa Fomero, economisti come Gregorio De Felice e clinici come Francesco Landi - è però ancora più ampio. Non basta intervenire sulle pensioni. Se si vuole ridurre davvero il divario nella longevità occorre agire sulle cause che lo producono: istruzione, qualità del lavoro, condizioni abitative, accesso alla sanità e più in generale sulle disuguaglianze sociali. Una metrica che l'economista di Ca' Foscari Agar Brugiavini ha già sintetizzato in un nuovo indice: l' Active Ageing Index. Daniele Franco, che nella sua carriera è stato direttore generale della Banca d'Italia, Ragioniere generale dello Stato e ministro dell'Economia nel governo Draghi, parla apertamente di una "sfida': E i dati che ha richiamato nella relazione introduttiva ne mostrano con chiarezza la dimensione etica. Secondo le indagini dell'Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di anziani che hanno rinunciato almeno una volta a una visita o a un esame di cui avevano bisogno raggiunge il 40 per cento tra le fasce

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economicamente disagiate. È un segnale che dimostra quanto le disuguaglianze incidano sulla possibilità di curarsi. Il tema, ormai, è sul tavolo. E la domanda che pone riguarda tutti: bisogna evitare che la longevità - che è una grande conquista dell'umanità - diventi sempre più un privilegio sociale. Il vero problema non è soltanto vivere più a lungo, ma fare in modo che gli armi di vita guadagnati non diventino l'ennesimo dividendo della disuguaglianza. Le analisi e le indicazioni fornite nella conferenza della Fondazione Cini mostrano che si può fare molto per limitare questo rischio, a livello nazionale e internazionale, ma bisogna innanzi tutto avere consapevolezza del problema. Per l’Istituto la certificazione conseguente all’accertamento medico sanitario costituisce la messa a disposizione a favore della “rete territoriale” degli elementi utili alla presa in carico oltre che per la definizione delle prestazioni di politica sociale disponibili nell’ambito di quelle necessarie. L’alimentare il fascicolo elettronico sanitario con un’adeguata e documentata situazione sociosanitaria, è la chiave, sia per i “minori “di 70 anni che per gli ulta70enni per definire, nell’ambito della presa in carico del progetto di vita e/o del piano individualizzato di assistenza, i percorsi necessari. Nasce proprio negli ambulatori medici INPS la certificazione che definisce quali servizi e prestazioni sono necessari e conseguentemente la rete dei soggetti da coinvolgere. Questa “chiave” di accesso alla filiera della presa in carico, che ha nell’accertamento sanitario e in quello sociosanitario gli elementi fondamentali, attribuisce all’INPS il ruolo di co-attore nella rete territoriale. Nel caso della residenzialità o semi residenzialità delle persone con disabilità (residenze per disabili, per non autosufficienti, comunità o centri diurni) risulta più semplice la presa in carico poiché i responsabili sociosanitari sono i soggetti delle relazioni con gli erogatori di eventuali prestazioni e/o servizi integrativi rispetto a quelli prodotti o erogati in house. Più articolata risulta la situazione nel caso della domiciliarità. In questo caso risulta opportuno costruire la mappatura dei soggetti che interloquiscono con l’INPS. È opportuno, quindi, che il Comitato verifichi che i titolati dei servizi sanitari e di quelli sociosanitari si siano fatti promotori della istituzione del Tavolo territoriale.

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Sintesi dei profili giuridici della Riforma della disabilità e della Riforma a favore delle persone anziane non autosufficienti Le due Riforme gemelle: disabilità e non autosufficienza Stanno “camminando” in parallelo due provvedimenti legislativi che hanno, in termini concettuali, comuni valori e finalità: il d.lgs. n.62 del 2024 e il d.lgs. n. 29 del 2024. Al centro si colloca la Riforma della disabilità per i suoi marcati aspetti di innovazione. Analizzando la Riforma della non autosufficienza per le persone anziane si possono rilevare alcuni elementi che risultano contraddittori. La genesi delle due Leggi delega n.227/2021 e n.33/2023 15 insieme ai relativi decreti legislativi, d.lgs. n.62/2024 e n.29/2024, tracciano percorsi distinti riferendosi, per responsabilità, titolarità e fonti di finanziamento, a diverse articolazioni istituzionali: il Ministero delle Politiche Sociali e della Disabilità per la Riforma della disabilità e il Ministero della Salute per la Riforma della non autosufficienza. Il processo valutativo, elemento chiave nel percorso di presa in carico per la disabilità, è accentrato nel ruolo delle Commissioni Mediche INPS, mentre, per la non autosufficienza, il compito “torna” alle articolazioni territoriali del Sistema Sanitario Regionale ed in particolare ai PUA (Punti Unici di Accesso), dislocati nelle costruende Case di comunità quali presidi di prossimità. In termini dimensionali, sulla base dei primi dati raccolti durante la sperimentazione è emerso che nelle prime province e nei primi mesi, la platea di riferimento per la valutazione medica delle due Riforme era pressoché omogenea tra minorenni e adulti, da un lato, ed ultrasettantenni non autosufficienti, dall’altro. Il campione analizzato presentava una quota di circa il 37% di utenti ultrasettantenni non autosufficienti del totale delle richieste pervenute. Al momento, non si dispone di elementi sufficienti per una valutazione riguardo al Progetto di vita e al Piano di Assistenza Individuale (PAI) essendo sostanzialmente rinviata, per diverse motivazioni, la loro attuazione. Risulta, inoltre, complesso ipotizzare che valutazioni multidisciplinari e multidimensionali possano generare percorsi di presa in carico efficaci basati esclusivamente sul criterio anagrafico.

Emanazione Legge delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (L.n.33/2023) attuata con i seguenti provvedimenti:

in ottemperanza dell’art.2 comma 3 è stato emanato il DPCM 5 giugno 2023 che disciplina le modalità di funzionamento e l’organizzazione delle attività del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scopo del Comitato è di redigere, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, un “Piano nazionale per l’invecchiamento

attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana “oltre che un “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.” •

L’introduzione di diverse misure per promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana (d.lgs. n.29/2024)

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La Riforma della disabilità Nella Legge n.227 del 2021” Delega al Governo in materia di disabilità” vengono individuati alcuni ambiti, all’interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi riguardanti la definizione delle condizioni di disabilità16 e il riassetto e semplificazione della normativa di settore, tra cui: • l’accertamento della disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base; • la valutazione multidimensionale della disabilità, la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente; • la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e di accessibilità; • l’istituzione di un Garante nazionale della disabilità; • il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto legislativo n. 62 del 2024, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la L. n. 104 del 1992.

Definizioni Come già evidenziato, secondo le nuove disposizioni, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3). La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità. La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di progetto di vita e valutazione multidimensionale. Per Progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Fonte: Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati” Politiche per la non autosufficienza e la disabilità”

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Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita. La nuova disciplina ha previsto una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale ed al progetto di vita (art.33, c.2). La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025. La durata è stata estesa a ventiquattro mesi dall'articolo 19-quater, comma 2, lett. c), del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025). Di conseguenza, è attualmente previsto che la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni previgenti per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione sanitaria (si rimanda, in proposito, alla circolare INPS n. 42 del 17/02/2025 che illustra l'iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile). L'articolo 12 del d.lgs. n. 62 del 2024 prevede , entro il 30 novembre 2026, l'adozione di un Regolamento del Ministro della salute che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. In attesa del citato decreto, il comma 7-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024, ha stabilito l’adozione, per consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla (le c.d. tre patologie). Tale regolamento è stato adottato con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94. Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-quater del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.

La Riforma a favore delle persone anziane La Legge. n. 33 del 2023 reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane17. Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei "Punti Unici di Accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "Progetto Assistenziale Individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Fonte: Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati” Politiche per la non autosufficienza e la disabilità”

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In attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della Legge delega è stato emanato dal Governo il d.lgs. n. 29 del 2024, contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Definizioni Il decreto definisce "persona anziana" la persona che ha compiuto 65 anni e "persona grande anziana" la persona che ha compiuto 80 anni; per persona anziana non autosufficiente, inoltre, si deve intendere la persona anziana che, anche in considerazione dell'età, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale. Il decreto prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale e la promozione del lavoro agile per i soggetti anziani. Inoltre, sono previsti degli interventi intesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani e iniziative e misure da parte del Ministero del turismo, finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane. Sono previsti anche interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali; le relative linee guida devono essere predisposte dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della persona anziana (CIPA). Sono previste attività, in favore delle persone anziane, di formazione delle competenze digitali e di supporto nell'utilizzo dei servizi in via digitale delle Pubbliche Amministrazioni. Il decreto stabilisce la promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, finalizzate a consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona cd. "grande anziana", affetta da almeno una patologia cronica. L’art.21 del citato d.lgs. - che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età - definisce l'articolazione del Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA), costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le Amministrazioni centrali dello Stato competenti, l'INPS, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). Il CIPA si avvale delle risultanze delle attività di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA al fine di promuovere, in raccordo con la cabina di regia per la determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione LEP, una migliore armonizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l'organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti. Il decreto stabilisce che, nell'ambito dei Punti Unici di Accesso (PUA), deve essere assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata.

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L’accesso ai servizi e ai processi valutativi garantiti tramite i PUA (che hanno sede presso le articolazioni del SSN denominate "Case della comunità") è assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: • persona affetta da almeno una patologia cronica; • persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari. La valutazione è effettuata su richiesta dell'interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali - dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del Servizio sanitario nazionale, che indirizza l'interessato al PUA. Sulla base della valutazione effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) si procede alla definizione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La Riforma Anziani mira a definire un quadro organico di politiche per le persone anziane, riorganizzando e semplificando le norme sull’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria. La Riforma ridisegna l’assetto dell’assistenza degli anziani ultrasettantenni segnalati come non autosufficienti, individuando nei Punti Unici di Accesso (PUA), che hanno sede presso le articolazioni del SSN denominate “Case della Comunità”, il perno organizzativo territoriale, attribuendogli un ruolo centrale per l’attivazione della valutazione multidimensionale unificata dal bisogno assistenziale. L’art.27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29 stabilisce che la valutazione della disabilità per gli anziani ultrasettantenni, segnalati come non autosufficienti, è svolta dalle Unita di valutazione Multidimensionale Unificata costituite presso i PUA ed è separata da quella prevista per gli infrasettantenni e gli ultrasettantenni segnalati come autosufficienti che rientrano nella Riforma della disabilita di cui al decreto legislative 3 maggio 2024, n. 62, e sono valutati dalle Unita di Valutazione di Base costituite presso l'INPS. Con il decreto legislativo 30 aprile 2024, n. 93, ai fini dell'applicazione del nuovo percorso valutativo per gli anziani ultrasettantenni segnalati come non autosufficienti, si è introdotto inizialmente un periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2026 (cfr. l'art. 27 comma 8 bis del decreto legislative 15 marzo 2024, n. 29) da attuare in una Provincia per ogni Regione, in linea con le disposizioni introdotte dalla Riforma della Disabilita, con la previsione di entrata a regime in tutto ii territorio nazionale dal 1 ° gennaio 2027. Successivamente, con decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, la decorrenza della sperimentazione ha subito un differimento al 1° gennaio 2027 e, conseguentemente, l'entrata a regime della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è attualmente prevista dal 1° gennaio 2028. Le modifiche normative sopra richiamate hanno creato, di fatto, un disallineamento temporale tra l'applicazione della Riforma della Disabilità e la Riforma Anziani. Per superare tale disallineamento, ii Legislatore è intervenuto in sede di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, apportando una modifica all'art. 28, comma 7 del decreto legislative 15 marzo 2024, n. 29. L'articolo 32 del d.lgs. n. 29 del 2024 (che si applica solo alle persone che abbiano

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compiuto i 70 anni di età) stabilisce che l'accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza L’articolo 1, comma 159 della Legge n.334/2021, definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Per quanto riguarda la non autosufficienza, l'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socioassistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono erogati nelle seguenti aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socioeducativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. All'interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

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La Prestazione Universale L’articolo 34 del d.lgs. n. 29 del 2024 ha istituito, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una Prestazione Universale18 per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti gravi e ultraottantenni. È difficile esprimere ed articolare una valutazione in merito alla norma relativa alla Prestazione Universale per le persone non autosufficienti gravi, ultraottantenni e indigenti in assenza di elementi quali-quantitativi disponibili nella fase di sperimentazione. In tale ambito risulta forse sufficiente evidenziare come i parametri/criteri adottati per l’accesso alla Prestazione Universale hanno come conseguenza una platea che non rispecchia pienamente la presenza di “grandi anziani” con gravi limitazioni nell’autosufficienza e con difficoltà di carattere economico. L'INPS provvede all'erogazione della Prestazione Universale che viene riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: • un’età anagrafica di almeno 80 anni; • un livello di bisogno assistenziale gravissimo; • un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a 6.000 euro; • la titolarità dell'indennità di accompagnamento (di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 18 del 1980 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), ovvero il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento di essa. La Prestazione Universale, esentata da imposizione fiscale e non assoggettabile a pignoramento, viene erogata su base mensile ed è composta da: • una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento (prevista dall'articolo 1 della L. n. 18 del 1980); •

una quota integrativa definita "assegno di assistenza", pari a 850 euro mensili finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale, che coinvolge gli enti territoriali e locali per specifici ambiti.

Quando fruita, la Prestazione Universale assorbe l’indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni previste dall’art.1, comma 164, della Legge n.234/2021 (ovvero i contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento), per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza.

Fonte: Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati “Politiche per la non autosufficienza e la disabilità”

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Le risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza Non è questo il contesto idoneo per valutare il fabbisogno economico-finanziario di dotazione per la piena attuazione delle riforme in esame. in ogni caso, si richiamano le attuali fonti di finanziamento che nel tempo hanno registrato e registreranno evuluzioni sulla base di valutazioni delle scelte di politica sociale che il Legislatore compirà.

Dotazione finanziaria Fondo Nazionale non Autosufficienza 2025-2027 Ø Anno 2025 à 982,2 mln € Ø Anno 2026 à 934,5 mln € Ø Anno 2027 à 1.108,4 mln € Fonte: DPCM approvati dalla conferenza unificata del 18 marzo 2026

Ripartizione delle risorse per l’anno 2026 Voce di spesa (DPCM 18.03.2026)

Importo

Ø Quota indistinta (Disabile e Anziani ≤70 anni)

619,90 mln €

Ø LEP Anziani - Assistenza domiciliare e sollievo

250,00 mln €

Ø Personale e Sociale per PUA (Punti Unici)

50,00 mln €

Ø Progetti di vita Indipendente

14,64 mln €

Ø TOTALE RISORSE 2026

934,54 mln €

Il Nuovo Fondo per il Caregiver Familiare - Risorse Legge di Bilancio 2026 Ø 2026 Infrastruttura tecnologica INPS per gestione domande

1,15 mln €

Ø 2027 Contributi diretti al caregiver (a regime)

207 mln €

RISORSE DI BILANCIO INPS Ø Pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili 2026 21.796 milioni di euro Ø Invalidità civile a cittadini stranieri

757 milioni di euro

Ø Prestazione universale per ultra ottantenni

250 milioni di euro

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INPS co-attore delle politiche sociali di prossimità Alcuni anni or sono, ai vertici dell’INPS si è aperta una discussione sulla ridefinizione dell’acronimo INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). La discussione, a dir la verità, rapidamente conclusa senza aver suscitato grande interesse, ruotava attorno a “Previdenza sociale” che si proponeva potesse evolvere in “Protezione sociale”. Come molte discussioni, talvolta si affacciano in tempi sbagliati e vengono archiviate. In realtà, prima della definizione della denominazione occorrerebbe analizzare l’evoluzione del ruolo o meglio dei ruoli che il Legislatore ha affidato e sta affidando all’Istituto. È fuori discussione che, in questi anni, in particolare nei momenti di crisi, il Legislatore abbia “usato” l’INPS per far fronte a situazioni emergenziali. Si pensi al ruolo dell’Istituto nella funzione di sostegno al reddito, svolto durante l’emergenza Covid. È importante non archiviare ma analizzare quella esperienza per valutare la positiva rispondenza mostrata dall’Istituto, che ha garantito servizi anche quando altre Pubbliche Amministrazioni si ritraevano dalla presenza sul territorio e dal rapporto con la utenza. La territorialità e la capacità relazionale con l’utenza dell’INPS risultano sperimentate e consolidate, capaci di erogare prestazioni economiche e capaci di divenire per questi temi presenza di prossimità grazie anche all’apporto e alla supplenza dei Patronati. Il protocollo con l’ANCI sui Punti Utenti Evoluti nei Comuni, il Progetto POLIS con Poste Italiane, i Punti Utenti INPS con i Sindacati dei Pensionati rafforzano il ruolo di prossimità dell’INPS nei rapporti con l’utenza attraverso la collaborazione con importanti soggetti istituzionali e di rappresentanza del territorio anche per il riconoscimento e/o l’erogazione di servizi e/o prestazioni economiche previdenziali o di politica sociale. La valutazione delle “persone con disabilità” presenta caratteristiche differenti e più complesse in quanto la “richiesta” attraverso il certificato medico introduttivo è finalizzata al rilascio del certificato polifunzionale finale anche per ottenere prestazioni non necessariamente economiche. Il primo risultato è, infatti, quello di un check up sulla presenza di elementi certificabili che permettano di riconoscere il richiedente come “persona con disabilità”. L’output di tale screening è la produzione di una certificazione polifunzionale finale che serve e servirà da base sia per le eventuali evoluzioni nel tempo, sia per collegare elementi sanitari, anagrafici, sociali e reddituali utili a determinare il diritto alle “prestazioni”. La definizione di “prestazioni” è deliberatamente mantenuta generica e senza qualificazione, poiché, in relazione al Progetto di vita che ne discende, la persona potrà accedere a diverse tipologie di prestazioni (economiche, sociosanitarie, sanitarie) erogate da differenti soggetti della rete territoriale. Se la “Riforma” individua nell’INPS il soggetto su cui grava il compito valutativo, è il rapporto tra valutatore e la Rete dei servizi alle persone con disabilità, il punto di criticità e di innovazione.

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L’organizzazione dell’INPS: necessita di evoluzione, innovazione e dimensionamento La riflessione sull’organizzazione dell’INPS coinvolge diversi elementi da sottolineare. La Riforma prevede elementi di discontinuità rispetto all’esperienza della invalidità civile, in particolare: • è un servizio di prossimità e quindi fortemente condizionato dalle caratteristiche territoriali; • è un servizio in rete ponendo, quindi, l’INPS in relazione con una pluralità di soggetti istituzionali e del terzo settore; • è un servizio rivolto alla “fragilità” e deve farsi carico dell’articolazione e della composizione dell’utenza, fortemente condizionata dal contesto sociale ed economico e dalla segmentazione in minori, adulti in età lavorativa ed anziani e grandi anziani Ai fini di una necessaria ed efficace progettazione/pianificazione pluriennale risulta utile analizzare attentamente il contesto di riferimento nel quale si inseriscono sia la fase sperimentale della Riforma sia quella di attuazione a regime e il volume dei beneficiari. Per questo si riportano i dati delle attività svolte da INPS nell’intervallo di tempo dal 2022 al 2024, ante sperimentazione, con riferimento all’attività amministrativa, unitamente a quelli riferiti all’anno 2025, per ciascuna Regione e suddivisi per tipologia di prestazione (indennità o pensioni). Invalidità Civile – numero persone a cui sono riconosciute una o più prestazioni Regione

2022

2023

2024

2025

Indennità

Pensioni

Totale

Indennità Pensioni

Totale

Indennità Pensioni

Totale

Indennità Pensioni

Totale

Abruzzo

11.697

3.079

14.776

11.071

3.090

14.161

11.940

3.431

15.371

12.505

3.693

16.198

Basilicata

5.477

1.630

7.107

5.511

1.662

7.173

5.388

1.821

7.209

5.373

1.693

7.066

Calabria

19.230

7.679

26.909

21.526

8.948

30.474

23.804

10.197

34.001

22.011

8.865

30.876

Campania

46.907

19.390

66.297

52.876

22.002

74.878

54.476

23.554

78.030

51.850

21.072

72.922

Emilia- Romagna

32.732

5.482

38.214

32.955

5.750

38.705

32.337

6.256

38.593

33.733

6.102

39.835

Friuli-Venezia Giulia

9.031

1.424

10.455

8.381

1.452

9.833

9.274

1.602

10.876

9.522

1.496

11.018

Lazio

46.906

12.414

59.320

51.343

13.387

64.730

59.627

16.166

75.793

63.252

16.101

79.353

Liguria

10.658

2.095

12.753

12.992

2.520

15.512

13.618

2.828

16.446

13.701

2.768

16.469

Lombardia

67.381

11.976

79.357

69.620

13.456

83.076

69.321

13.970

83.291

69.596

13.327

82.923

Marche

13.938

2.449

16.387

13.599

2.673

16.272

14.071

2.934

17.005

14.460

2.764

17.224

Molise

2.663

712

3.375

2.742

722

3.464

3.008

853

3.861

2.928

744

3.672

Piemonte

28.081

5.643

33.724

27.901

5.554

33.455

28.910

6.403

35.313

29.599

6.170

35.769

Puglia

41.605

15.294

56.899

43.999

16.393

60.392

47.296

18.247

65.543

46.913

18.179

65.092

Sardegna

14.651

4.029

18.680

15.621

4.695

20.316

13.581

4.060

17.641

17.564

5.022

22.586

Sicilia

38.942

15.480

54.422

40.824

16.113

56.937

45.719

17.871

63.590

47.584

18.102

65.686

Toscana

28.040

4.796

32.836

27.824

4.980

32.804

27.683

5.284

32.967

27.383

4.991

32.374

Umbria

9.832

2.238

12.070

9.872

2.375

12.247

10.081

2.548

12.629

9.123

2.374

11.497

Veneto

33.925

6.122

40.047

32.815

5.959

38.774

35.233

6.358

41.591

34.012

6.231

40.243

461.696

121.932 583.628

481.472

131.731 613.203

505.367

144.383 649.750

511.109

139.694 650.803

Italia

Nota: nelle Indennità sono comprese le erogazioni relative alla indennità di accompagnamento, frequenza, ecc.; nelle Pensioni, l’assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità ecc. Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale – Coordinamento Generale Statistico Attuariale.

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Considerando le dimensioni del fenomeno, risulta indispensabile costruire la pianificazione pluriennale del “servizio di prossimità” per la disabilità e la non autosufficienza basata sulle seguenti ipotesi: • per gli aspetti amministrativi, stimando non significative variazioni quantitative; • per gli aspetti di valutazione medica: - l’incremento relativo alle attività di valutazione sanitaria della disabilità; nell’esperienza delle province di prima sperimentazione, tale attività è risultata mediamente pari al 63% delle valutazioni complessivamente svolte sul totale delle richieste pervenute; - l’incertezza relativa alla valutazione della non autosufficienza degli anziani ultrasettantenni; nelle province di prima sperimentazione, tale valutazione è stata pari al 37% di quelle svolte sul totale delle richieste pervenute. In sintesi, l’attribuzione all’INPS della valutazione sanitaria della disabilità comporta un’attività ambulatoriale stimata in 1.500.000 di visite, comprensive della valutazione della non autosufficienza. Qualora invece la stessa fosse attribuita strutturalmente, come da indicazioni del Decreto Legislativo n.29 del 2024, alle commissioni multidisciplinari del SSN, l’attività degli ambulatori INPS è stimabile in 940.000 visite, così come meglio analizzabile

dall’articolazione di seguito rappresentata. Prestazioni di disabilità e non autosufficienza. Stima valutazione sanitaria su dati 2024

Regione

Domande

Stima attività aggiuntive CON

Domande

Stima attività aggiuntive SENZA

pervenute per

non-autosufficienza

definite di

ultra 70 anni non autosufficienti

invalidità

civile, cecità e

Attività già

svolte in CIC

Valore assoluto

sordità

ultra 70 anni Valore %

non

autosufficienti

Valore assoluto

Valore %

Abruzzo

33.292

33.292

100,00%

13.847

19.445

58,41%

Basilicata

16.264

16.264

0,00%

6.111

-6.111

Calabria

65.068

65.068

0,00%

19.576

-19.576

Campania

165.453

77.564

87.889

53,12%

47.838

40.051

45,57%

Emilia-Romagna

115.171

115.171

100,00%

44.751

70.420

61,14%

Friuli-Venezia Giulia

25.007

6.412

18.595

74,36%

12.365

6.230

33,50%

Lazio

153.338

153.338

0,00%

54.839

-54.839

Liguria

39.447

39.447

100,00%

16.530

22.917

58,10%

Lombardia

220.400

220.400

100,00%

91.208

129.192

58,62%

Marche

36.944

36.944

100,00%

14.986

21.958

59,44%

Molise

8.954

8.954

100,00%

3.251

5.703

63,69%

Piemonte

105.612

105.612

100,00%

35.799

69.813

66,10%

Puglia

122.554

122.554

100,00%

41.302

81.252

66,30%

Sardegna

39.497

39.497

100,00%

13.243

26.254

66,47%

Sicilia

130.940

32.500

98.440

75,18%

44.408

54.032

54,89%

Toscana

81.416

81.416

100,00%

31.075

50.341

61,83%

Umbria

29.983

29.983

100,00%

12.740

17.243

57,51%

Veneto

97.806

32.291

65.515

66,98%

48.138

17.377

26,52%

1.487.146

383.437

1.103.709

74,22%

552.007

551.702

49,99%

Italia

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

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L’Istituto e la territorialità I risultati della sperimentazione ci hanno consegnato aspetti, criticità e dimensioni dei flussi che hanno la necessità di essere analizzati e studiati dettagliatamente per individuare e consegnare all’Istituto e al Legislatore i punti di forza e di debolezza riscontrati nelle prime fasi. È insufficiente e riduttivo leggere solo i dati e i tempi di risposta confrontandoli con l’esperienza pregressa dell’invalidità civile. L’analisi ci affida le criticità e suggerisce, anche in termini comparati tra le diverse realtà, le correzioni urgenti, ordinamentali, metodologiche e relazionali. Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla Relazione, parte integrante della deliberazione CIV n. 4/2026, che offre anche spunti in merito alla necessaria riorganizzazione delle strutture territoriali INPS e dal percorso e dimensionamento delle dotazioni di figure professionali. Sarebbe stato importante approfondire i seguenti aspetti prima di estendere la sperimentazione o trasferire compiti alle nuove realtà che il Legislatore ha identificato e sta definendo come ulteriori sedi sperimentali: 1) caratteristiche della Rete territoriale per la disabilità; 2) articolazione territoriale dei luoghi INPS per la valutazione sanitaria; 3) adeguatezza delle risorse professionali INPS presenti e in fase di acquisizione. Finora abbiamo esaminato, dal punto di vista delle persone con disabilità i mutamenti profondi che, in termini generali, valoriali e sociali sono insiti nelle leggi delega e devono concretizzarsi nei provvedimenti attuativi, nei decreti legislativi e nei decreti e regolamenti che ne conseguono. La scelta di procedere tramite una fase sperimentale avrebbe richiesto un intervallo temporale tra la prima e le successive fasi di ampliamento del numero delle province, al fine di valorizzare i risultati della sperimentazione ed evitare la reiterazione di eventuali criticità emerse. Il percorso delineato dal Legislatore ha, invece, caratteristiche di attuazione scaglionata delle riforme anzichè di sperimentazione. Queste Riforme, nate a cavallo di due legislature caratterizzate da maggioranze politiche diverse, potrebbero beneficiare di sostegni ampi e trasversali. Particolare rilevanza assumono, quindi, i decreti legislativi attuativi che rappresentano parte integrante della ratio delle leggi delega.

La Rete della disabilità Come ricordato se la “Riforma” individua nell’INPS il soggetto titolare del compito valutativo, è il rapporto tra valutatore e la Rete dei servizi alle persone con disabilità, il punto di criticità e di innovazione. L’Istituto è garante di una omogeneità valutativa mentre la competenza per garantire il diritto e riconoscere prestazioni e risorse pubbliche, dipende dal contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di diversi attori coinvolti nelle politiche sociali e sanitarie, che talvolta possono avere approcci istituzionali non armonici. È quindi il ruolo della Rete il punto di criticità della Riforma.

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Rete alla cui composizione concorrono non solo soggetti istituzionali, con cui l’INPS dispone di una consolidata esperienza, ma anche enti del terzo settore, così fortemente articolati nella composizione, nelle forme e nelle modalità, ma così centrali per gli aspetti sociali e sociosanitari di livello territoriale.

La sperimentazione Le scelte operate dall’Esecutivo in merito a dove e a quando compiere le sperimentazioni, sono state assunte a prescindere da valutazioni svolte dall’Istituto in merito all’adeguatezza della struttura e dell’organizzazione dell’INPS nei territori selezionati. Questo aspetto sta consegnando un quadro con esiti fortemente differenziati, prevalentemente legati a peculiarità di carattere logistico e di relazioni territoriali oltre che di dotazioni di risorse professionali. Il quadro della scelta dei territori di prima (dal 1° gennaio 2025), seconda (dal 30 settembre 2025) e terza (dal 1° marzo 2026) sperimentazione mette in luce, come già evidenziato, il carattere di attuazione graduale delle riforme senza l’adeguato spazio temporale per valutare gli esiti delle sperimentazioni e apportare, se necessario, i Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

conseguenti necessari correttivi, tra questi, il ruolo dei Patronati e il rispristino delle visite sugli atti.

La sperimentazione della Riforma della disabilità

Province in sperimentazione dal 1°gennaio 2025 Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì -Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste

Province in sperimentazione dal 30 settembre 2025 Alessandria, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Lecce, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Valle d’Aosta

Province in sperimentazione dal 1° marzo 2026 Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia e Provincia autonoma di Bolzano

NOTA BENE: Le province autonome di Bolzano, Trento e la regione autonoma della Valle D’Aosta sono soggette a normative proprie in materia di disabilità e seguono, pertanto, le disposizioni specifiche della regione di appartenenza

Legenda:

Province in sperimentazione dal 1°gennaio 2025

Province in sperimentazione dal 30 settembre 2025

Province in sperimentazione dal 1°marzo 2026

Fonte: Elaborazione Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

Come noto, la Riforma della disabilità attribuisce al certificato medico introduttivo il valore di “domanda di prestazione” o, come più volte lo abbiamo definito, di “richiesta”. Nonostante gli sforzi praticati dall’INPS, l’assenza di richieste fondate su un’analisi socioeconomica e una qualificata consulenza, porta a risultati preoccupanti. Di seguito, sono evidenziati i dati relativi ai percorsi di valutazione di base conclusisi con il “potenziale” riconoscimento di prestazioni economiche. L’assenza dei modelli AP70 per quasi il 15% dei casi conferma la necessità di riconoscere nell’impianto normativo della Riforma il ruolo consulenziale e assistenziale dei Patronati.

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PRIMA SPERIMENTAZIONE 1.01.2025-30.06.2026 AP70 E RUOLO PATRONATI CERTIFICATI

CERTIFICATI

TRANSITATI

PROVINCIA

% AP70

CON

AP70 PRESENTATI

PRESENTATI SU

AP70 70 NON

% AP70 NON

PRESENTATI

PRESENTATI

AP70 INVIATI

% AP70

DAI

INVIATI DAI

PATRONATI

PATRONATI

SU FASE

NECESSITA’

CONCESSORIA

DI AP70

BRESCIA

24.861

14.277

12.893

90,31%

1.294

9,06%

11.539

89,49%

CATANZARO

13.939

8.527

7.297

55,58%

1.230

14,43%

6.850

93,87%

FIRENZE

15.883

7.827

6.535

83,49%

1.292

16,50%

5.245

80,26%

FORLI’-CESENA

11.473

6.628

5.555

83,51%

1.073

16,19%

5.108

91,95%

FROSINONE

12.547

6.974

6.157

88,29%

817

11,71%

5.684

92,32%

PERUGIA

23.260

12.988

10.933

84,18%

2.055

15,82%

9.685

88,59%

SALERNO

31.984

16.487

13.778

83,57%

2.699

16,37%

12.820

93,05%

SASSARI

7.886

6.052

5.211

86,10%

841

13,89%

4.118

79,03%

TRIESTE

5.029

2.906

2.443

84,07%

673

16,28%

1.969

80,60%

TOTALE

146.826

82.666

70.892

85,76%

11.684

14,13%

63.018

88,89%

NECESSITA’ DI AP70

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

SECONDA SPERIMENTAZIONE 30.09.25-30.06.26 AP 70 RUOLO DEI PATRONATI

PROVINCIA

CERTIFICATI

CERTIFICATI

TRANSITATI

CON

% AP70 AP70

SU FASE

NECESSITA’

CONCESSORIA

DI AP70

PRESENTATI

ALESSANDRIA

3.306

2.106

1.776

GENOVA

9.971

6.246

ISERNIA

1.165

LECCE

PRESENTATI SU

AP 70 NON

% AP70 NON

AP70 INVIATI

% AP70

DAI

INVIATI DAI

PATRONATI

PATRONATI

PRESENTATI

PRESENTATI

84,33%

330

15,67%

1.598

89,98%

5.219

83,56%

1.027

16,44%

4.057

77,74%

650

541

83,23%

109

16,77%

507

93,72%

9.623

4.816

4.152

86,21%

664

13,78%

3.936

94,80%

MACERATA

2.403

1.356

1.220

89,97%

136

10,03%

1.173

96,15%

MATERA

2.607

1.291

11.137

88,07%

154

11,93%

1.056

92,88%

PALERMO

15.627

7.448

6.217

83,47%

1.231

16,53%

55.503

88,52%

TERAMO

3.708

2.131

1.814

85,12%

317

14,87%

1.709

94,21%

VICENZA

5.331

3.550

3.052

85,97%

498

14,03%

2.692

88,20%

TOTALE

53.741

29.594

25.128

84,91%

4.466

15,09%

22.231

88,47%

NECESSITA’ DI AP70

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - DIREZIONE CENTRALE Salute e Prestazioni di Disabilità

In sintesi è opportuno evidenziare gli aspetti di maggiore importanza nelle novità che il Legislatore ha introdotto e tra questi gli elementi di continuità e discontinuità del ruolo attribuito all’INPS. 1) Riforma disabilità: Numerosi osservatori rilevano le analogie e gli elementi di continuità tra le misure introdotte dalle Riforme e le attribuzioni, ante Riforme, conferite all’INPS nell’ambito dell’invalidità civile, derivanti anche dall’interazione tra le disposizioni normative e le Convenzioni CIC.

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Sono qui evidenziati gli elementi di discontinuità in quanto rappresentano i principali aspetti su cui concentrarsi e lavorare per preparare l’Istituto ad assumere il nuovo e complesso ruolo nazionale di valutatore unico. A) Valutatore unico: - è il ruolo INPS di garanzia della omogeneità a livello nazionale che si misura, quindi, con venti differenti sistemi sociosanitari regionali e con diverse realtà geografiche, sociali, relazionali e territoriali; - è una valutazione delle persone, sostanzialmente a prescindere dall’età, analizzando tutti gli elementi e tutte le tipologie di disabilità. Non è più solo l’approccio comparativo tra una scala ideale e le persone per valutare se sussistono i requisiti per riconoscere una specifica prestazione; il “prodotto” della valutazione è il certificato polifunzionale finale per l’insieme delle prestazioni e/o dei sostegni alla persona con disabilità. B) Il certificato polifunzionale finale emesso fotografa, al momento, la situazione e rappresenta nel prosieguo l’eventuale punto di riferimento per registrare/misurare le variazioni. Il certificato viene utilizzato come strumento per la valutazione multidisciplinare e multidimensionale finalizzata alla stesura del “Progetto di vita”; - utilizza metodologie e scale di valutazione di carattere internazionale, con la finalità di garantire “l’oggettività” del processo valutativo e quindi limitare il più possibile la componente soggettiva del valutatore; - richiede una diagnostica di sostegno che, per alcune patologie, è di difficile acquisizione da parte del Servizio Sanitario Nazionale e quindi comporta oneri elevati in larga parte a carico dell’utente; - necessita di un certificato medico introduttivo, da parte del medico di medicina generale o di altre categorie mediche che, in particolare nella sperimentazione, è diventata una barriera, difficile, onerosa e talvolta dissuasiva;

- comporta un tempo importante ma sufficientemente ampio per la compilazione del questionario di valutazione che misura la salute e la condizione di disabilità, denominato WHODAS;

- assume la centralità del principio dell’accomodamento ragionevole come facilitatore del Progetto di vita. Titolare del procedimento Valutazione di base

Prima del D.lgs.62

Dopo il D.lgs.62

q più sogge): Asl – accertamento sanitario Inps – validazione verbali + concessione ed erogazione delle prestazioni

Inps - unico responsabile della valutazione di base

q Inps – ges8one dell’intero procedimento sanitario e amministra8vo nelle Sedi in CIC (convenzioni invalidità civile con le Asl)

Inps – unico responsabile della concessione e della erogazione delle prestazioni conseguen8 agli accertamen8 di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, disabilità

C) Il ruolo di medico certificatore congloba in sé anche attività delegabili all’intermediario istituzionale. Il 14

mancato riconoscimento del ruolo dei Patronati nella decretazione ha comportato, apparentemente per

12 maggio2026

ragioni legate alla semplificazione, un aumento delle responsabilità dei certificatori introduttivi per le attività

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anagrafiche amministrative e identificative. Non è chiaro perché non si sia posto rimedio e non sia stata riconosciuta l'utilità della contestuale o precedente compilazione dell'AP70 che avrebbe potuto, nei casi in cui l’utente aderisse a tale modalità, alleggerire il certificatore di significative incombenze. D) I Patronati e le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità è utile che assumano un ruolo nel processo di valutazione, agendo come consulenti, facilitatori e garanti dell'esigibilità dei diritti. E) Le persone fragili al centro sta a significare la necessità di ridurre i disagi legati alla valutazione. Tale aspetto diventa ancora più pregnante se, altro elemento di criticità, si procedesse reintroducendo lo strumento della valutazione agli atti. Nel caso delle persone con disabilità la indispensabilità della visita in presenza costituisce, o può costituire, una problematica non solo logistica ma anche di carattere emotivo o psicologico. Per questo, ad esempio, per tutte le persone che vivono presso istituzioni pubbliche, no profit o private accreditate o autorizzate, in ragione dello stato di salute, dell’età o del bisogno assistenziale, diverrebbe utile prevedere forme di visita assistita a distanza. Queste strutture sociosanitarie hanno l’obbligo della presenza di un medico ed anche di altre figure sanitarie professionali sanitarie quali lo psicologo, l’educatore o l’infermiere professionale, a cui affidare l’assistenza per il collegamento con la Commissione di valutazione; sarebbe, così, possibile svolgere la visita senza alcun spostamento né della Commissione, né dell’utente. La valutazione documentale e quella a distanza assistita sono modalità utili sia all’INPS che all’utente; occorre una funzione di soggetti qualificati e riconosciuti, come i Patronati e le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, che collaborino alla costruzione del dossier da sottoporre alla valutazione della Commissione. È questo un aspetto da non sottovalutare per i vantaggi che ne possono derivare in termini di semplificazione e di riduzione del disagio. Il ruolo dell’intermediario istituzionale dovrebbe trovare spazio, quindi, nella normativa. F) Il rimborso dell’onorario del certificato medico introduttivo con le risorse pubbliche dell’invalidità civile, relativamente alle richieste accolte, costituirebbe elemento di equità. G) Prestazione Universale Un aspetto rilevante riguarda la non autosufficienza grave tra gli ultraottantenni in condizioni di indigenza. In tale ambito risulta forse sufficiente evidenziare come i parametri/criteri adottati per l’accesso alla Prestazione Universale hanno come conseguenza una platea che non rispecchia pienamente la presenza di “grandi vecchi” con gravi limitazioni nell’autosufficienza e con difficoltà di carattere economico. Tra i limiti all’accesso di questa prestazione è evidente il troppo contenuto livello di reddito. 2) La Riforma della disabilità e quella degli anziani non autosufficienti Abbiamo provato ad evidenziare gli aspetti innovativi che la Riforma19 ha introdotto in materia. Per una corretta analisi del contesto risulta indispensabile soffermarsi anche sulla normativa “gemella” riferita alle persone anziane20 e alle persone anziane non autosufficienti. Relativamente al tema delle persone anziane, l’assenza di decretazione attuativa è stata interpretata, nella prima fase, come consegna all’INPS della totalità della platea di richiedenti senza distinzione di età o di condizione. Successivamente, con la Legge di conversione n. 50 del 20 aprile 2026, che ha introdotto modificazione al decreto legge n. 19/2026, sono state definite le modalità temporanee di coordinamento tra la Riforma della disabilità e la 19

D.lgs. n.62 del 2024

D.lgs. n.29 del 2024

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Riforma anziani. In particolare, qualora il medico valutatore segnali la condizione di non autosufficienza (in relazione alle valutazioni della cognitività e della mobilità), l’accertamento della condizione di disabilità delle persone ultrasettantenni non autosufficienti seguirà la procedura valutativa antecedente al decreto legislativo 62/2024, anche nei territori interessati dalla sperimentazione della Riforma della disabilità 3) La “filiera INPS per le politiche sociali” Per quanto riguarda la costruzione di una rete territoriale INPS destinata alle persone con disabilità, assume rilievo che la valutazione delle persone non autosufficienti ultrasettantenni sia stata riassegnata al SSN. Dal punto di vista quantitativo, la segmentazione dei soggetti valutatori risulta poco coerente rispetto alla rilevanza attribuita alle Riforme. Le considerazioni prima svolte con riferimento all’impostazione generale delle Riforme hanno valore anche per questo aspetto peculiare. • In conclusione, richiamiamo, per coerenza e completezza le deliberazioni CIV relative: • alla disabilità: deliberazione n. 23/2024, n. 3/2025, n.18 del 2025 e n. 4 del 2026 • al modello organizzativo: deliberazione n. 34/2023 • agli organici: deliberazione n. 35/2023 Le Riforme consegnano l’indispensabilità e l’urgenza di un piano pluriennale che coinvolga trasversalmente molti aspetti (organizzativi, di risorse umane, patrimoniali, professionali, di competenze amministrative e relazionali). In particolare, l’integrazione multidisciplinare deve affrontare gli aspetti relativi alla: a) gestione di una attività di prossimità fortemente correlata alla Rete territoriale dei servizi alla persona che necessita di una filiera lunga nel territorio, fortemente differenziata in relazione alle peculiarità anagrafiche e di conurbazione del contesto. La prossimità esige una immediata integrazione nella rete di riferimento ed una strutturazione dell’offerta INPS che favorisca il dialogo tra soggetti e che differenzi l’approccio in relazione alle peculiari caratteristiche; b) differenziazione nella fissazione a visita in relazione all’utenza: - minorenni; - minorenni istituzionalizzati; -

in età da lavoro;

- anziani istituzionalizzati; - anziani con supporto domiciliare; - grandi anziani; - grandi anziani non autosufficienti;

valorizzazione della documentazione, certificato medico introduttivo e documentazione integrativa;

indispensabilità della diagnostica in relazione ai tempi di attesa del SSN;

presenza di ambulatori di visita e degli orari stessi in rapporto alla struttura sociale e alla dipendenza di

essere accompagnati.

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Invalidità civile e disabilità: le prestazioni Invalidità civile - fonti normative Nel 1968, con le Leggi n. 406 e 482, vengono istituite l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili21 e il sistema di collocamento obbligatorio, poi abrogato e sostituito dal concetto di “collocamento mirato”, introdotto dalla Legge n.68 del 1999. La più recente definizione di “invalido civile”, per cause che non dipendono da eventi di guerra, di lavoro o di servizio, è contenuta nell’art. 2 della Legge n. 118 del 1971: “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […]”. Il grado di invalidità civile, cioè della riduzione o totale mancanza della capacità lavorativa “generica”, viene determinato sulla base delle Tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992. Per ciascuna patologia o menomazione viene attribuita una percentuale compresa tra un minimo del 34% e un massimo del 100%: con una percentuale compresa tra il 74% e il 99% si parla di “invalido civile parziale” e, invece, di “invalido civile totale” se viene riconosciuto il 100%. In base all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 509 del 1988, per i soggetti ultrasessantasettenni, salvo ulteriori aumenti dell’età anagrafica per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, e per i minori di 18 anni, la valutazione del grado di invalidità civile concerne la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Dal riconoscimento del diverso grado di invalidità civile derivano prestazioni di natura assistenziale, di tipo economico (indennità, assegni o pensioni, non reversibili), ma anche benefici non economici: • fino al 33%: nessuna prestazione;

• dal 34% al 45%: ausili e protesi, correlati alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile e forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale; • dal 46%: iscrizione alle liste speciali dei Centri per l'Impiego per il collocamento mirato; • dal 51%: congedo per cure per una durata massima di 30 giorni, anche frazionati, concesso, ogni anno, su richiesta dell’invalido e sulla base di certificazione sanitaria di struttura pubblica; • dal 67%: esenzione dal ticket sanitario e dall’obbligo della reperibilità oraria per le visite fiscali, agevolazioni per il pagamento di abbonamenti per il trasporto pubblico, per le graduatorie delle case popolari, ecc.; • dal 74%: assegno mensile di invalidità (fino ai 67 anni), in base ai requisiti reddituali; • dal 100%: pensione di invalidità civile (fino ai 67 anni di età), in base ai requisiti reddituali; • dal 100%: l’indennità di accompagnamento nei casi in cui il soggetto invalido al 100% non riesca a deambulare o a compiere gli atti della vita quotidiana in maniera autonoma.

Si ricordano anche l’indennità di frequenza per i minori di 18 anni, l’indennità di comunicazione per i sordi, il contrassegno invalidi, le agevolazioni fiscali, la Disability card, il contributo genitori monoreddito o disoccupati con figli disabili, ecc.

per i ciechi civili era stato previsto un “Assegno a vita” dalla L. n.632/1954, poi modificata dalla L n.66/1962 che ha

introdotto la pensione

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Inoltre, a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, con una percentuale di invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa22. Il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari almeno al 74%, in presenza di altri requisiti contributivi e anagrafici, è utile anche per richiedere l’Ape sociale, indennità economica che viene erogata fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata per lavoro precoce o la pensione “opzione donna” (con requisiti al 31.12.2024).

Le prestazioni erogate dall’INPS Le prestazioni di invalidità civile fanno parte del più ampio ventaglio di forme di assistenza sociale erogate dall'INPS; non si tratta, infatti, di prestazioni alimentate e determinate sulla base di contributi versati durante l’attività lavorativa, ma di misure che hanno lo scopo di fornire supporto economico e assistenza sociale a persone con una ridotta capacità lavorativa e in stato di bisogno. I dati riferiti all’anno 2025 ci raccontano che nel nostro Paese le prestazioni di invalidità civile (assegni, pensioni e indennità di accompagnamento) ammontano a 3.503.140, in crescita rispetto all’anno precedente (3.215.973) e, comunque, anche in tutto l’intervallo di tempo a partire dal 2022. In particolare, tra i titolari di prestazioni di invalidità civile, le donne risultano essere più numerose rispetto agli uomini e in aumento nell’intervallo di tempo considerato: 2.022.395 contro 1.480.745 nel 2025. Particolarmente interessante è il numero di indennità di accompagnamento di cui beneficiano le donne, decisamente più elevato rispetto agli uomini con un rapporto uomo/donna che si presenta meno equilibrato rispetto a quello che risulta dall’analisi di genere tra i beneficiari di pensioni di invalidità civile: nel 2025, la differenza a favore delle donne, che si attesta intorno alle 473.000 unità in più, farebbe pensare ad una maggiore presenza delle donne in virtù della loro maggiore longevità. Come si può vedere dalla tabella sottostante, le indennità di accompagnamento al femminile sono 1.454.638, mentre, quelle di cui sono titolari gli uomini ammontano a 981.066. Invalidità Civile – numero di prestazioni erogate nel 2025 2025

Prestazioni

Femmine

Maschi

Totale

Indennità di accompagnamento

1.454.638

981.066

2.435.704

Pensioni di invalidità civile

567.757

499.679

1.067.436

2.022.395

1.480.745

3.503.140

Totale

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Legge n. 388/200, art. 80 c. 3

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Assegno mensile e pensione di inabilità civile L'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità sono prestazioni economiche assistenziali, erogate per tredici mensilità, in favore, rispettivamente, degli invalidi civili parziali che hanno, cioè, subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% e degli invalidi civili totali, che hanno, invece, una inabilità lavorativa totale pari al100%. Queste prestazioni vengono concesse ai cittadini italiani, residenti sul territorio italiano, di età compresa tra i 18 e i 67 anni (o l’età pensionabile più elevata in funzione di ulteriori incrementi dovuti all’aumento dell’aspettativa di vita). Il cittadino titolare della pensione di inabilità deve soggiornare stabilmente sul territorio italiano; la residenza all'estero preclude, infatti, la possibilità di ottenere queste prestazioni o di mantenerne la titolarità e l’allontanamento dal territorio italiano per periodi superiori a sei mesi consecutivi comporta la sospensione del pagamento e, dopo un anno, la revoca della prestazione economica. La percezione concreta dell’indennità economica è subordinata al rispetto di un limite di reddito individuale. In particolare, il reddito rilevante è quello imponibile Irpef, al netto degli oneri deducibili, per esempio, i contributi previdenziali e assistenziali versati e al lordo delle ritenute fiscali. La Legge23 impone ai titolari di prestazioni assistenziali legate a invalidità civile, cecità civile, sordità ed ai titolari di assegno sociale, pensione sociale e assegno sociale sostitutivo, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, l’obbligo di comunicare annualmente la propria situazione reddituale all’INPS. La mancata comunicazione nei tempi stabiliti comporta, dapprima, la sospensione e, successivamente, la revoca da parte dell’INPS delle prestazioni economiche in godimento. Al compimento del sessantasettesimo anno di età, i titolari delle due prestazioni hanno diritto all’assegno sociale, fermi restando i criteri reddituali validi per l’invalidità civile.

Indennità di accompagnamento L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale, erogata per dodici mensilità che può essere concessa agli invalidi civili totalmente inabili, per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita, che necessitano, quindi, di assistenza continua. I richiedenti devono essere, inoltre, cittadini italiani e residenti in maniera stabile sul territorio italiano. L'indennità di accompagnamento ha natura assistenziale e il suo scopo è quello di compensare la perdita di autonomia e la necessità di assistenza. Non è una misura legata alla capacità economica della persona; pertanto, anche una persona con un reddito elevato può avere diritto all'indennità di accompagnamento, a condizione che possieda i requisiti sanitari previsti dalla Legge. Inoltre, essendo esente da Irpef e non considerata reddito ai fini fiscali e Isee, non va dichiarata nel reddito e non influisce sui requisiti per altre prestazioni sociali o assistenziali.

art. 35, comma10 bis, del Decreto-legge 207/08, convertito in Legge n.14/09

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Poiché l'indennità di accompagnamento è un beneficio per compensare uno svantaggio derivante da una minorazione e un generale bisogno di assistenza senza riferimento all’età, spetta anche ai minori di 18 anni e agli ultra-sessantasettenni. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in un istituto per un periodo di durata superiore a 29 giorni. Per evitare la sospensione del pagamento dell’indennità, l’INPS ha messo a disposizione una specifica procedura per la presentazione della "dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica", da utilizzare al termine dei periodi di ricovero di durata superiore a 29 giorni, indicando le date di inizio e fine ricovero e allegando eventuale documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria da cui si evinca che "la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana".

Indennità mensile di frequenza L’indennità mensile di frequenza24 è una prestazione economica assistenziale, erogata massimo per 12 mensilità, in favore dei minori con particolari condizioni sanitarie, fino al compimento del diciottesimo anno di età. In particolare, ai minori devono essere riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz. Per queste minorazioni, gli stessi devono, inoltre, avere necessità di fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione con il SSN; frequentare scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado o centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale. La corresponsione del benefico è limitata, quindi, all’effettiva durata del trattamento o del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La prestazione può essere revocata, pertanto, in ogni momento, nel caso in cui dai controlli effettuati dall’INPS non risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Nel caso di sola frequenza scolastica la prestazione viene concessa per il periodo ottobre-giugno. Oltre che cittadini italiani e residenti abitualmente sul territorio italiano, i minori devono trovarsi in uno stato di bisogno economico in relazione esclusivamente al reddito personale imponibile Irpef del minore, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. L’indennità è incompatibile con periodi di ricovero continuativo e permanente, con l’indennità di accompagnamento, di comunicazione e speciale, ma è prevista la possibilità di scegliere la prestazione più favorevole.

Prestazioni per ciechi, sordi e sordociechi I ciechi civili si distinguono in ciechi totali e ciechi parziali25. I primi, sono destinatari, dai 18 anni, della pensione e dell’indennità di accompagnamento; i secondi, hanno diritto alla pensione, a prescindere dall’età, all’indennità speciale, a prescindere da qualsiasi requisito reddituale, così come avviene per l’indennità di accompagnamento.

24 25

Istituita dalla Legge n. 289/90 Legge n. 138/2001

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Altri requisiti sono la cittadinanza italiana e la dimora stabile e abituale sul territorio italiano, nonché lo stato di bisogno economico nel caso della pensione. I sordi sono definiti come “minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino al compimento del dodicesimo anno di età) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio”26. In virtù di tale menomazione, i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si trovano in uno stato di bisogno economico, hanno diritto alla pensione se hanno un grado di sordità o ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell’orecchio migliore. Hanno diritto all’indennità di comunicazione, invece, a prescindere dalla situazione economica, se hanno un’ipoacusia di intensità rapportata all’età: pari o superiore a 60 decibel per i minori di 12 anni; pari o superiore a 75 decibel per i maggiori di 12 anni, sempre che sia possibile l’insorgenza prima dei 12 anni. Infine, i sordociechi sono definiti come persone a cui sia riconosciuta una disabilità specifica unica: “persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le menomazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e cecità civile”27. Pertanto, hanno diritto alle pensioni e alle indennità spettanti per le due diverse categorie, sempre nel rispetto dei requisiti prescritti dalle specifiche norme.

Assegno Unico Universale L’Assegno Unico Universale28 (AUU) rappresenta un sostegno economico erogato dall’INPS mensilmente sulla base dell’ISEE, a favore dei nuclei familiari in cui sono presenti figli minorenni, o anche maggiorenni purché siano soddisfatte alcune particolari condizioni. Se, invece, nel nucleo familiare sono presenti figli disabili, il diritto all’AUU non è vincolato ad alcuna condizione e spetta senza alcun limite.

Disabilità: fonti normative e prestazioni Nel nostro ordinamento, la Legge n.104 del 1992 definisce lo “stato di handicap”, ora “condizione di disabilità”, in virtù delle modifiche apportate dal recente Decreto Legislativo n.62 del 2024 alla terminologia utilizzata, oltreché alle procedure di accertamento sanitario con la valutazione di base e la valutazione multidimensionale per la realizzazione di un progetto di vita personalizzato. Il termine “handicap” è sostituito da “condizione di disabilità”; “persona handicappata, portatore di handicap, disabilità, disabile e diversamente abile” sono sostituiti da “persona con disabilità”; “handicap non grave” si definisce “necessità di sostegno lieve o medio”; “connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” si definiscono “necessità di sostegno elevato o molto elevato”; “disabile grave” diventa “persona con necessità di sostegno intensivo”.

Legge n. 95/2006

Legge n. 107/2010

Istituito dal D.lgs. n. 230/2021

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Secondo la Legge29, la persona con disabilità è chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La Legge30 definisce, inoltre, la condizione di gravità, a cui si collega la necessità di sostegno intensivo, come la situazione in cui la compromissione, singola o plurima, correlata all'età, riduce l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La disabilità rappresenta, quindi, una condizione di svantaggio sociale che deriva dall’interazione tra la menomazione (fisica, sensoriale, psichica) e il contesto sociale di riferimento in cui la persona vive. Per questo motivo, diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, la procedura di accertamento della condizione di disabilità si basa su criteri medico-sociali che tengono conto della difficoltà di inserimento sociale della persona e non si fonda quindi univocamente su criteri medico-legali o quantitativi legati all’incapacità lavorativa personale. Di conseguenza, si piò verificare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di disabilità grave nel caso in cui la patologia comporti importanti difficoltà nella vita di relazione e inserimento sociale. Il riconoscimento della condizione di disabilità può essere richiesto, infatti, anche dalle persone con invalidità diverse da quella civile (di guerra, per servizio, di lavoro). Ai disabili vengono riconosciute, oltre alle prestazioni di invalidità civile e di accompagnamento, altre prestazioni, benefici e agevolazioni non di tipo economico, come, per esempio, i permessi dal lavoro, estesi anche alle persone che li assistono. A questi si aggiungono anche le misure previste dal Decreto Legislativo n.151 del 2001 per la tutela e il sostegno della maternità e paternità, come, ad esempio, le due ore di riposo giornaliero dal lavoro, il prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario. Tali prestazioni sono riconosciute ai cittadini italiani e a quelli stranieri ed apolidi con residenza in Italia, a seguito di accertamento effettuato dalle Commissioni Mediche, ora Unità di Valutazione di Base (UVB). Possono utilizzare i permessi retribuiti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia per la propria disabilità, sia per l’assistenza ai familiari.

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art. 3, c.1, Legge n.104/1992 art. 3, c.3, Legge n.104/1992

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Norme principali

Benefici

Legge n.104/1992

(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap) come modificata dal D.Lgs n.62/2004 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per

l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) D. Lgs n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

- Permessi per assistere familiari disabili in situazione di gravità

- Permessi fruibili da lavoratori disabili in situazione di gravità - Prolungamento del congedo parentale - 2 ore di riposo giornaliero - Congedo straordinario per assistere familiari disabili gravi

Legge n.106/2025 (Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche)

- Ulteriori 10 ore annue di permesso - Congedo straordinario non retribuito max 24 mesi

I requisiti per poter beneficiare dei permessi giornalieri o mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari alternativi al prolungamento sono, innanzitutto, l’esistenza di un rapporto dipendente per tutto il periodo di fruizione del beneficio, la certificazione della condizione di disabilità grave31 e l’assenza di ricovero a tempo pieno del disabile in strutture che offrono assistenza sanitaria continuativa, salvo alcune eccezioni legate alla particolare gravità del disabile ricoverato e alla necessità di assistenza anche da parte dei familiari. Più di recente la legge ha previsto ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per esami e cure mediche e il congedo straordinario non retribuito per un periodo massimo di 24 mesi, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, con un grado di invalidità pari o superiore al 74% (art. 1 e 2 legge 106 del 2025). I dati a disposizione mostrano che, nel 2025, nel solo comparto privato del lavoro dipendente, 835.022 lavoratori hanno beneficiato di prestazioni derivanti dalla Legge n.104 del 1992, con una netta prevalenza, quindi, delle prestazioni per l’assistenza di familiari disabili gravi (756.271, pari al 90,57%).

ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n.104/92

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Gestione lavoratori dipendenti privati: beneficiari di prestazioni per disabilità grave per assistere i familiari o per se stessi 2025

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE Permessi per familiari con disabilità grave (Articolo 33, comma 3, Legge 104/1992 e Articolo 42, comma 1, D.lgs 151/2001) Prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con disabilità (Articolo 33, comma 1, D.lgs 151/2001)

Congedo straordinario fino a 2 anni per assistenza persone con disabilità grave (Articolo 42, comma 5, Decreto Legislativo 151/2001)

Permessi personali per lavoratori privati con disabilità gravi (Articolo 33, comma 6, Legge 104/1992) Totale

Femmine

Maschi

Totale

325.605

347.128

672.733

828

295

1.123

45.654

37.884

83.538

39.968

37.660

77.628

412.055

422.967

835.022

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Permessi giornalieri e mensili Il disabile in situazione di gravità che ha un rapporto di lavoro dipendente ha diritto a due ore o ad un’ora di permesso dal lavoro, utilizzabili in entrata o in uscita, a seconda che il suo orario giornaliero contrattualmente previsto sia di almeno sei ore giornaliere o di meno di sei ore. Il permesso è retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Per fruire dei permessi giornalieri orari, i lavoratori del settore privato devono inoltrare all’INPS una domanda telematica; diversamente, i lavoratori del settore pubblico devono presentare la domanda esclusivamente all’Amministrazione presso cui svolgono la loro attività lavorativa. In alternativa alle ore di riposo giornaliero orario, il lavoratore disabile in situazione di gravità può scegliere di fruire del permesso mensile di tre giorni lavorativi, anche frazionandoli in ore. È possibile per il lavoratore disabile in situazione di gravità ricevere l’assistenza del coniuge ovvero di un parente o affine entro il secondo o il terzo grado a determinate condizioni, cumulando così i propri permessi mensili o giornalieri con i permessi mensili del familiare, utilizzandoli nelle stesse giornate ovvero in giornate diverse. Di questo stesso permesso (tre giorni lavorativi al mese) possono avvalersi, quindi, con le stesse modalità, anche i lavoratori che assistono un familiare disabile grave32. Inoltre, allo stesso lavoratore può essere riconosciuta la possibilità di cumulare più permessi per assistere familiari diversi. Anche in questi casi, il permesso è retribuito e coperto da contribuzione figurativa.

Coniuge, unito civilmente/convivente di fatto, parenti o affini entro il secondo gravo, ovvero entro il terzo grado se uno dei genitori o il

coniuge/unito civilmente/convivente di fatto del disabile abbiano 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

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A partire dal 13 agosto 2022, è stato superato il principio del “referente unico”; pertanto, il diritto ai permessi mensili per l’assistenza allo stesso disabile grave può essere riconosciuto anche a più soggetti in alternativa tra loro33, fermo restando "il limite complessivo di tre giorni".

Congedo straordinario Con lo scopo di sostenere maggiormente i lavoratori che assistono familiari disabili gravi consentendo una più ampia possibilità di astenersi dal lavoro, la Legge34 inizialmente ha previsto che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, […], un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”. Successivamente35, sono state apportate delle importanti integrazioni e modifiche alle norme in materia di permessi mensili e congedo straordinario per l’assistenza ai disabili gravi, sia rispetto ai soggetti che hanno diritto al congedo e alle modalità di fruizione, sia rispetto alla previsione di una indennità economica e alla sua misura. I soggetti che possono beneficiare del congedo sono individuati secondo il seguente ordine di priorità, con la precisazione che chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma sempre nel limite di durata massima pari a due anni: • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità; • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente; • figlia o figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

• fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; • uno dei figli della persona disabile in situazione di gravità, anche se la convivenza si instaura successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Decreto Legislativo n.105/20220 art. 3, c. 1, lettera b), n. 2)

Legge n. 53/2000, art.4, c.2

con il Decreto Legislativo 151/2001 e, poi, in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1158, con il D.Lgs. n. 105/2022

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Inoltre, alla fruizione del congedo straordinario viene fatta corrispondere l’attribuzione di un’indennità pari all’ultima retribuzione relativa al mese precedente l’inizio del congedo unitamente all’accredito dei contributi figurativi, utili ai fini del diritto e della misura della pensione. L'indennità, anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT. Il trattamento di congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato nel tempo anche a giorni.

Invalidità di natura previdenziale/pensionistica Rilevante è anche l’attività dell’INPS in materia di prestazioni di invalidità di natura previdenziale in quanto correlate all’attività lavorativa e all’assicurazione IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti). Le prestazioni vigenti nel 2025 rientranti in tale perimetro e riferite complessivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ai lavoratori autonomi, ai parasubordinati e ad altre tipologie, sono state 808.672 con una prevalenza di titolari maschi in tutte le categorie, in controtendenza rispetto al dato delle invalidità civili. Anche in questo ambito appare palese come i risultati sul versante delle prestazioni di previdenza non possano che essere conseguenza della situazione e delle condizioni presenti del mercato del lavoro che vedono le donne meno presenti. Pensioni da lavoro per Invalidità – 2025 GESTIONI

TRATTAMENTI PRENSIONISTICI

Femmine

Maschi

Totale

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

Invalidità

190.603

262.943

453.546

DIPENDENTI PUBBLICI

Invalidità

72.303

108.587

180.890

LAVORATORI PARASUBORDINATI

Invalidità escluse pensioni suppl.

741

1.745

2.486

Invalidità incluse pensioni suppl.

942

1.261

2.203

LAVORATORI AUTONOMI

Invalidità

60.194

92.915

153.109

ALTRE PREVIDENZIALI

Invalidità

7.655

8.783

16.438

332.438

476.234

808.672

TOTALE

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Analizzando i dati relativi alle prestazioni di invalidità e inabilità previdenziali registrati nelle province di prima sperimentazione (assegno di invalidità e pensione di inabilità), nel confronto tra il 2024 e il 2025, si rileva una netta contrazione delle istanze presentate nel 2025, con percentuali comprese tra il 6,8 e il 21,8, e una media della flessione del 13,1%. Tale contrazione è in controtendenza rispetto alla stabilità e alla leggera crescita nei territori non sede di sperimentazione. Il fenomeno evidenzia l’impatto immediato dell’applicazione della Riforma della disabilità che presenta alcune criticità sotto il profilo della assistenza e tutela qualificata. È evidente che il mancato, o sicuramente ridotto, supporto tecnico consulenziale da parte dei Patronati, soprattutto nella fase iniziale della richiesta di accertamento sanitario, ha contribuito a “frenare” la contestuale presentazione

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proprio delle domande di invalidità e inabilità previdenziali. La contrazione nei territori sperimentali è in controtendenza rispetto alla stabilità e alla leggera crescita negli altri territori Dinamica delle prestazioni di invalidità e inabilità previdenziale nelle province di prima sperimentazione 2024 Province

Accolte

Respinte

2025

Totale Definite

Pervenute Accolte

Respinte

diff. %

Totale Definite

Pervenute Accolte Respinte

Totale Definite

Pervenute

Brescia

1.030

1.895

3.322

3.059

672

1.346

2.452

2.538

-34,8% -29,0% -26,2%

-17,0%

Catanzaro

1.009

1.542

2.732

2.716

984

1.297

2.572

2.532

-2,5% -15,9%

-5,9%

-6,8%

Firenze

599

987

1.738

1.644

470

668

1.348

1.405

-21,5% -32,3% -22,4%

-14,5%

Forlì

461

589

1.270

1.271

470

606

1.184

1.131

2,0%

2,9%

-6,8%

-11,0%

Frosinone

368

861

1.332

1.375

436

753

1.293

1.203

18,5% -12,5%

-2,9%

-12,5%

Perugia

1.880

1.842

4.004

3.943

1.537

1.508

3.238

3.085

-18,2% -18,1% -19,1%

-21,8%

Salerno

1.749

2.452

4.381

4.519

1.667

2.367

4.304

4.143

-4,7%

-8,3%

Sassari

535

788

1.596

1.524

439

655

1.320

1.390

-17,9% -16,9% -17,3%

-8,8%

Trieste

155

299

492

527

171

244

474

454

10,3% -18,4%

-3,7%

-13,9%

7.786

11.255

20.867

20.578

6.846

9.444

18.185

17.881

-12,1% -16,1% -12,9%

-13,1%

66.722

94.493

179.938

174.594

64.851

89.278

176.577

176.370

-2,8%

-5,5%

-1,9%

1,0%

74.508

105.748

200.805

195.172

71.697

98.722

194.762

194.251

-3,8%

-6,6%

-3,0%

-0,5%

-3,5%

-1,8%

Tot.Province oggetto di sperimentazione Province non oggetto di sperimentazione Totale nazionale

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Pensioni

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Invalidità civile, disabilità e anziani non autosufficienti: il percorso di accertamento sanitario L’accertamento sanitario ante Riforme Le disposizioni normative e procedurali relative al procedimento di accertamento sanitario dell’invalidità civile e della disabilità, valido prima dell’avvio della sperimentazione della Riforma della disabilità, sono contenute nella circolare INPS n. 42 del 2025. Tale sistema - che, di seguito, si riporta in sintesi - è stato introdotto dal 1° gennaio 2010 ed è attualmente in vigore nelle Province che non rientrano nella sperimentazione prevista dal d.lgs. n.62/2024, in attesa che la nuova disciplina di accertamento della disabilità, si estenda dal 1° gennaio 2027, su tutto il territorio nazionale. La domanda di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo o persona con disabilità deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente per via telematica, integrata dai dati socioeconomici necessari per procedere all’erogazione della prestazione. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino o anche tramite i Patronati o le Associazioni di categoria. In particolare, dai dati riferiti al biennio 2024-2025, si evince come il ricorso al Patronato, che rappresenta, in generale, il canale di consulenza, assistenza e tutela maggiormente utilizzato dai cittadini nel momento di richiesta di prestazioni, sia molto elevato (oltre l’80%) quando le prestazioni richieste sono proprio quelle relative all’invalidità civile e alla disabilità, che sono strettamente attinenti con questioni sanitarie e ed economiche, molto delicate per la vita di soggetti colpiti da fragilità e disagio. Nel 2024 le domande presentate dal sistema Patronati rappresentano l’85.3% del totale e nel 2025 continuano ad attestarsi su percentuali significative pari all’80%. La flessione registrata è dovuta evidentemente ai cambiamenti introdotti dal d.lgs. 62/2024 nelle province di sperimentazione che hanno visto, a partire dal 1° gennaio 2025, i Patronati, unitamente al loro ruolo, estromessi dalla fase iniziale di richiesta di accertamento sanitario all’INPS finalizzato proprio al riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e disabilità. Domande presentate Argomento

Invalidità Civile

2024

2025

Patronato

% su tot.

Cittadino

% su tot.

Patronato

% su tot.

Cittadino

% su tot.

706.59

85,3

122.173

14,7

751.664

80,0

188.428

20,0

L’invio della domanda deve essere preceduto dal certificato medico introduttivo, attestante la natura delle infermità e/o delle patologie invalidanti, che deve essere compilato ed inviato telematicamente dal “medico certificatore” su apposita modulistica predisposta dall’INPS. L’INPS, una volta ricevuta la richiesta di accertamento sanitario, la invia alla Commissione medica competente territorialmente (della Struttura Sanitaria o dell’INPS nei territori dove esiste una convenzione per l’accertamento dei requisiti sanitari), che dovrebbe disporre l’effettuazione della visita entro un tempo massimo di 30 giorni oppure, in presenza di patologie oncologiche, entro 15 giorni. Dal 2020 esiste la possibilità di richiedere la cosiddetta “visita agli atti” attraverso un’apposita procedura informatica, allegando alla domanda – contestualmente all’invio o anche in un momento successivo - adeguata documentazione sanitaria. La

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Commissione (se delle strutture sanitarie, integrata da un medico dell’INPS quale componente effettivo), una volta effettuati i controlli sanitari sia sulla base dei soli documenti inviati dal cittadino o dal Patronato, sia attraverso la visita diretta, esprime il proprio giudizio medico-legale e stabilisce la percentuale di invalidità riportando l’esito in un verbale. Terminata la fase degli accertamenti sanitari, l’INPS invia al cittadino il verbale della visita definitivo per ciascun accertamento di invalidità civile e di disabilità. Se il giudizio finale della Commissione prevede l’erogazione di provvidenze economiche, l’INPS liquiderà direttamente la prestazione ai cittadini con decorrenza, in generale, dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario. Ciò è reso possibile dalla domanda che integra il certificato medico introduttivo e che contiene tutti i dati amministrativi e socioeconomici.

L’accertamento sanitario degli ultra 70enni segnalati come non autosufficienti Dal 1° giugno 2026, in applicazione della L. n.50/2026 che ha modificato il d.lgs. n.29 del 2024, il procedimento di accertamento sanitario ante Riforme descritto al paragrafo precedente, viene eseguito in tutte le province, comprese quelle in sperimentazione, anche per l’accertamento sanitario degli ultra70enni segnalati come non autosufficienti dal medico certificatore. La nuova disposizione ha stabilito, infatti, che, in attesa dell'entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, per il periodo di sperimentazione che va dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, nei territori interessati dalla sperimentazione della Riforma della Disabilita, agli ultrasettantenni segnalati come non autosufficienti spetta la tutela prevista dalle norme sull'accertamento della disabilita antecedenti al Dlgs n. 62/2024. Per tale platea, pertanto, "continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l’accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto e alla legge 5 febbraio 1992, n.104, legge 30 marzo 1971 n.118 e legge 11 febbraio 1980, n.18. In presenza di almeno una patologia cronica e ingravescente (segnalazione di non autosufficienza) il percorso di valutazione segue le modalità anteriforma, ovvero: •

il certificato medico introduttivo deve essere abbinato alla domanda amministrativa per l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità, della legge 5 febbraio 1992, n.104;

dopo la presentazione della domanda, è prevista la visita medica presso le ASL (con successiva validazione da parte dell’INPS) o i Centri medico-legali INPS (CML), se attivo convenzionamento INPS-ASL;

In assenza di patologie croniche e ingravescenti, si attiva il nuovo iter di valutazione di base introdotto dalla Riforma della disabilità (art. 27, comma 4 del decreto-legislativo 15 marzo 2024, n.29). Pertanto, il flusso del certificato medico introduttivo segue un doppio instradatore come si evince dal diagramma di seguito riportato.

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Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

Il flusso di trasmissione del certificato medico introduttivo

Flusso e competenza SSN/INPS nella valutazione sanitaria

Art. 27 D.Lgs 29/2024 1. persona affetta da almeno una patologia cronica; 2.persona che si trova in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

Persona ultra 70enne (art.40 D,lgs 29/2024)

Residenza o domicilio in una provincia in sperimentazione

Certificato medico introduttivo per Invalidità Civile e L. 104 dal 1° giugno 2026

Residenza o domicilio in una provincia non in sperimentazione

Sussistenza delle condizioni

Non sussistenza delle condizioni

Certificato Medico Introduttivo ante Riforma (+ domanda amministrativa)

Certificato Medico Introduttivo post Riforma (per nuova valutazione di base)

Persona infra 70enne

Certificato Medico Introduttivo post Riforma (per nuova valutazione di base)

Persona di qualsiasi età

Certificato Medico Introduttivo ante Riforma (+ domanda amministrativa)

Procedura dedicata ai medici certificatori dal 1° giugno 2026 Medici abilitati – Invio certificati invalidità civile Compilazione certificato invalidità civile Cognome Nome Medico

Provincia e Numero iscrizione all’Ordine

Anagrafica richiedente Codice fiscale Cognome Sesso Provincia di nascita

Nome Data di nascita Comune di nascita

Residenza Provincia Indirizzo CAP

Comune Numero civico

Domicilio Il richiedente è domiciliato presso un indirizzo diverso dalla residenza? SI Provincia Comune Indirizzo Numero civico CAP

Condizioni di non autosufficienza Il richiedente è in possesso di una o entrambe le condizioni di seguito riportate? SI NO (*)Persona affetta da almeno una patologia cronica (art.27 c.2 lettera a) D.Lgs 29/2024 SI

(*) Persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni

fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari (Art.27 c.2 lettera b) D.Lgs 29/2024 SI NO

In presenza di entrambe le condizioni, il medico sarà indirizzato alla vecchia procedura per compilare il certificato medico introduttivo (Mod.C) e riceverà un avviso per ricordare al suo assistito di presentare la domanda amministrativa, al massimo entro 90 giorni dall’invio del certificato. In presenza, invece, di una o nessuna delle condizioni, il medico sarà indirizzato alla nuova procedura per compilare il certificato medico introduttivo per la valutazione di base.

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Accertamento sanitario Riforma anziani Dlgs 29/2024 Sperimentazione valutazione mul8dimensionale dal 1° gennaio 2027

Accertamento sanitario Tu#e le Province comprese quelle in sperimentazione

Se il medico ri8ene l’ultra70enne non autosufficiente: - Cer8ficato inviato all’Inps - Domanda amministra8va anche tramite i Patrona8 - Convocazione a visita da Commissione Medica ASL - Verbale per ogni accertamento Se il medico ri8ene l’ultra70enne autosufficiente: - Nuovo cer8ficato/domanda inviato all’Inps - Valutazione di base Commissione Medica Inps - Cer8ficato finale polifunzionale

dal 1° giugno 2026 Ultra70enni non autosufficien> accertamento ASL secondo procedure e criteri ante riforma disabilità

Dlgs. 29/2024 – sperimentazione 1.1.2025 – 31.12.2026 della Prestazione Universale per anziani ultra80enni non autosufficien2

La modifica normativa di cui alla L. 50/2026 ha effetti diretti anche sul carico di lavoro dei singoli Centri12medico-legali maggio2026 e, dunque, sulle stime relative al numero delle Commissioni mediche su tutto il territorio nazionale che, al netto della platea degli ultrasettantenni segnalati come non autosufficienti, qualora strutturalmente ripresi in carico dal SSN, subiscono, una contrazione di 300 unità rispetto alle stime antecedenti, risultando pari a 521 unità. Nella tabella che segue sono evidenziati i totali delle Commissioni per la valutazione di base previste per ciascuna Direzione Regionale ricalcolate a seguito dello scorporo degli anziani ultrasettantenni segnalati come non autosufficienti.

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Stime organici medici 2026-2027 Concorso 2024

Regioni

Organici prima del concorso 2024

Posti a

concorso 2024

Abruzzo

SSN

Basilicata

CIC

Calabria

CIC

Campania

SSN/CIC

Assunti dopo

concorso 2024

Stime 2026-2027

Organici al

12.05.2026*

125

SSN

SSN/CIC

Lazio

Risorse

Posti

vacanti

potenziali da concorso

Organici

(specializzandi)

109

204

CIC

190

107

Liguria

SSN

Lombardia

SSN

Marche

SSN

Molise

SSN

Piemonte Puglia

potenziali da concorso

(specializzandi)

9 18

220

283

143

6 3

SSN

di medici

di medici

30,00%

15,93%

111

24,32%

18,75%

142

297

142

27,03%

115

211

115

115

54,50%

15,15%

44,44%

107

63,55%

SSN

122

138

Sardegna

SSN

Sicilia

SSN/CIC

102

166

175

Toscana

SSN

11,84%

Umbria

SSN

Veneto

SSN/CIC

109

38,53%

Altro

Italia

739

1.069

691

1.445

378

311

1.817

378

311

313

17,23%

Friuli

30 113

% carenza

Venezia

dopo

assunzione

Romagna

Posti

vacanti

Emilia

Posti

vacanti

Risorse

Giulia

NB * Al netto degli esodi al 31.12.2026 Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV

La stima del fabbisogno, tenendo conto del maggiore impegno per la nuova invalidità civile (NIC), per le prestazioni di carattere previdenziale e per la partecipazione dei medici INPS alle Commissioni operanti presso le strutture del Servizio Sanitario, può risultare pari a poco più di n.1.800 unità di medici. Le disponibilità che potenzialmente possono derivare dagli esiti dell’ultimo concorso per l’assunzione di medici strutturati, pur ammontando complessivamente a 311 medici specializzandi, in relazione alla distribuzione territoriale e alle rinunce all’entrata in servizio sulla base della concorrenza del mercato del lavoro, sono stimabili in poco più di 65 medici. Ciò comporta l’urgenza di approntare nuove modalità di rafforzamento degli organici medici per 11 regioni per almeno 350 nuovi medici. Nella situazione di transizione occorrerà ricorrere a degli interventi di carattere emergenziale come, ad esempio, l’ulteriore differimento del termine di scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti a professionisti medici Extra ACN oggi previsti fino al 30 settembre 2026 (Delibera del C.d.A. n.32 dell’11 marzo 2026).

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L’occasione della verifica delle stipule o del rinnovo delle C.I.C., eventualmente per gli ultrasettantenni segnalati dal medico certificatore come non autosufficienti, comporterà la indispensabile negoziazione con i diversi Sistemi Sanitari regionali di accordi che prevedano la messa a disposizione (comando, trasferimento, ecc.) di medici già impegnati nelle strutture di valutazione medica di carattere legale. Per quanto riguarda i medici delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, occorre verificare la capienza delle risorse finanziarie alle singole Regioni, al fine di consentire la contrattualizzazione del personale medico necessario, mediante designazione da parte delle stesse. Nel mercato del lavoro sociosanitario italiano, con una particolare accentuazione per quello delle aree di confine, occorre riesaminare gli elementi vigenti relativi alle incompatibilità, giungendo con la massima rapidità all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un nuovo regolamento in materia. La trasformazione così radicale delle funzioni sanitarie e del numero dei medici necessari esige la ridefinizione dei budget relativi al salario incentivante o accessorio in modo che possano assumere, in particolare nella così difficile situazione emergenziale, una caratteristica premiante per la positiva risposta che l’insieme dei medici sta dando in termini di riduzione del disagio e del possibile disservizio nei confronti delle persone fragili. Il CIV, inoltre, in una logica di carattere strategico, reputa che la così positiva e importante esperienza della funzione del medico legale, sia per gli aspetti di valutazione ai fini previdenziali che ai fini della disabilità e non autosufficienza, debba portare gli Organi dell’Istituto in concorso tra di loro e con il coinvolgimento e l’auspicabile sostegno del Ministero vigilante, all’apertura di un confronto per designare e strutturare, unitamente al Ministero dell’Università, l’INPS quale sede di specializzazione.

L’accertamento sanitario nella sperimentazione della Riforma della disabilità Il D.lgs. n. 62/2024, come modificato dal D.L. n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2025, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Una delle novità della riforma è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede che il medico certificatore invii, per via telematica, all’INPS il nuovo “certificato medico introduttivo”. Quest’ultimo rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Istituti di patronato o di intermediari autorizzati. La Valutazione di base è, in sostanza, il procedimento unitario per il riconoscimento della condizione di disabilità gestito dall'INPS che si avvia esclusivamente per via telematica tramite un medico abilitato. Il processo si articola nei seguenti passaggi fondamentali: 1. Trasmissione del certificato medico introduttivo: il medico certificatore (es. il medico di base) compila e invia telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo. Questo passaggio genera un numero di protocollo univoco. 2. Allegazione della documentazione: entro 7 giorni dalla visita, è possibile integrare la pratica allegando ulteriore documentazione sanitaria (tramite il servizio online "Allegazione documentazione sanitaria").

Pagina 75 del PDF

3. Convocazione e visita: l'INPS convoca la persona a visita presso la Commissione Medica per una valutazione diretta (o "sugli atti" nei casi previsti dalla legge). 4. Esito: Il procedimento si conclude con l'emissione di un certificato polifunzionale finale entro 90 giorni (30 giorni per i minori e 15 giorni per i malati oncologici). 5. Modello AP70: invio all’Inps, anche tramite il Patronato o le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, del modello AP70 con i dati socioeconomici indispensabili per l’erogazione della eventuale prestazione economica riconosciuta. Il confronto con i Comitati Territoriali nel percorso sulla disabilità ha permesso di dialogare con le strutture sociosanitarie territoriali e con le professionalità sanitarie (medici, psicologi, assistenti sociali, ecc.) che operano nelle strutture pubbliche territoriali. Da qui, con forza, è emersa la centralità della persona nella valutazione. Di seguito, il contributo raccolto dalla ASL della città di Torino.

Oltre la diagnosi: la persona al centro della valutazione

Dimensioni sociali

Il contesto, le barriere e i facilitatori ambientali

Approccio Medico-Legale

Modello Bio-Psico-Sociale Dimensioni ambientali

Dimensioni psicologiche

Gli habitat di vita, dalla scuola al mondo del lavoro

I desideri, le aspettative e l’identità della persona

Il D.Lgs 62/2004 non è una riorganizzazione procedurale. E’ l’adozione definitiva di una prospettiva che guarda alla totalità della persona.

Pagina 76 del PDF

La competenza psicologica nell’approccio multidimensionale Funzioni cognitive e neuropsicologiche (Scale di intelligenza, risorse e fragilità mentali)

La persona Valutazione ICF con rigore clinico

Funzionamento emotivo e relazionale (Profilo di personalità e gestione del mondo emotivo)

Competenze adattive (Misura della capacità di operare autonomamente nei contesti reali)

Ognuno di questi passaggi richiede competenze specifiche. La psicologia non è un’aggiunta marginale: è il cuore di una valutazione che non vuole ridursi a una versione «più snella» della vecchia invalidità civile.

Il progetto di vita richiede un ponte inter-istituzionale inedito IL PROGETTO DI VITA Un ecosistema vivo che elimina le barriere e attiva i supporti necessari per la piena partecipazione della persona.

COLLABORAZIONE SISTEMATICA

INPS

SSN

Valutazione multidimensionale unificata e rigorosa

LA SFIDA

Presidio psicologico stabile e accompagnamento territoriale

Istituzioni con culture, linguaggi e prassi profondamente diverse sono chiamate dal D.Lgs 62/2024 a una collaborazione sistematica mai tentata prima.

Pagina 77 del PDF

L’esperienza delle C.I.C. Con lo scopo di semplificare la fase sanitaria dell’invalidità civile, la Legge36 ha previsto che l’INPS possa stipulare, con le Regioni e le strutture sanitarie, convenzioni per accentrare, nell’Istituto stesso, anche tutta la fase sanitaria del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile (C.I.C.), razionalizzando, in tal modo, l’iter sanitario al fine di contrarre i tempi dell’intero procedimento. Riguardo all’attività di valutazione medico legale, alle C.I.C. si applicano le disposizioni di legge che già regolano l’attività delle Commissioni delle strutture sanitarie e i medici delle stesse sono sostituiti da medici appartenenti all’INPS. Il C.d.A. con delibera n.76 del 13 maggio 2026 ha predisposto un nuovo testo di convenzione finalizzato all’adeguamento alla recente evoluzione normativa e alla sua applicazione limitata alla platea degli anziani ultrasettantenni non autosufficienti. La nuova Convenzione disciplina l’affidamento all’INPS delle funzioni di accertamento sanitario per le prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, con riferimento esclusivo agli anziani rientranti nel perimetro definito dal d.lgs. 29/2024, con oneri a carico del SSN. Pertanto, le attività di accertamento saranno svolte dall’INPS, anche con risorse sociosanitarie e/o economiche messe a

Accertamento sanitario

disposizione dalle strutture sanitarie sulla base delle convenzioni. Accertamento sanitario

AYualmente, coesistono diverse modalità di accertamento sanitario dell’invalidità civile e della disabilità

Province non in sperimentazione

L. 102/2009 – innovazione organizza8va e tecnologica del processo di riconoscimento finalizzata alla contrazione dei tempi di accertamento e di erogazione delle prestazioni Accertamento sanitario ASL per tu) a prescindere dall’età riepilogo: circolare Inps n. 42/2025

Le prestazioni erogate, e non, dall’Inps non cambiano

Province in sperimentazione

D.lgs. 62/2024 – riforma della disabilità in via sperimentale fino a dicembre 2026

12 maggio2026

Art.18, comma 22, d.lgs. 98/2011

Pagina 79 del PDF

I Comitati territoriali e la disabilità La Rete territoriale per la disabilità e non autosufficienza La caratteristica fondamentale della Riforma della disabilità e della Riforma a favore degli anziani non autosufficienti, a differenza di quanto reiteratamente evidenziato, non risiede nel percorso di semplificazione quanto nell’approccio integrato e multidisciplinare all’accertamento medico sanitario. Ciò prende spunto già dal certificato medico introduttivo che non è finalizzato unicamente a dimostrare la perdita di capacità cognitiva e/o della mobilità per ottenere una correlata prestazione economica ma ad un approccio più globale teso ad evidenziare la fragilità e le connesse prestazioni o i servizi finalizzati al sostegno ed alla integrazione. Risulta utile, quindi, evidenziare la mappa delle relazioni che sia l’organismo territoriale, il Comitato, che la struttura gestionale territoriale INPS, per il tramite del Direttore di sede, mantengono con i diversi soggetti del territorio. Il Comitato Territoriale INPS – Organismo dell’Istituto formato da componenti proposti dalle Parti Sociali – si confronta con: • le Parti Sociali più rappresentative; • le istituzioni e gli Enti territoriali; • gli Enti del Terzo settore; • i Patronati; • gli Intermediari.

Con le Parti Sociali più rappresentative:

Organizzazioni

CGIL

sindacali dei

CISL

lavoratori dipendenti pubblici, privati e dei pensionati

Associazioni delle imprese e dei lavoratori autonomi

UIL

Confindustria Confapi

CONFSAL

Confcommercio, Confesercenti Confartigianato, C.N.A., C.A.SA., CLAAI;

CISAL

Confagricoltura;

U.G.L

ABI; Coldiretti, CIA;

F.N.S.I

Lega coop., Confcoop., A.G.C.I.;

CIDA Altri

Pagina 80 del PDF

Con le Istituzioni ed Enti territoriali q Inail;

q Amministrazioni comunali;

q Centri per l’Impiego;

q Amministrazione provinciale/area metropolitana;

q Agenzie Formative;

q Amministrazione regionale;

q Enti bilaterali che si occupano delle materie INPS;

q Azienda sanitaria locale;

q Camera di commercio Industria, Artigianato e

q Ispettorato territoriale del lavoro;

Agricoltura;

q Questura;

q Ufficio scolastico regionale e territoriale;

q Forze dell’ordine;

q Università; q Banca d'Italia;

q Prefettura; q …

q Poste Italiane; q …

Con gli En) del terzo se0ore

Associazioni di volontariato (anche Centri Servizi Volontariato); Associazioni di promozione sociale; Imprese sociali; Associazioni invalidi (civili, ciechi, sordi…).

Cipas

Copas

Encal, Epas, Sias

Acai, Enac, Inpal, Labor, SBR, Senas

Con i Patronati

Ce.Pa.

Cipla

Acli, Inca, Inas, Ital

Enapa, Enasco, Epaca, Epasa, Inac, Inapa

Altri non appartenenti ai raggruppament i

Inapi, Inpas, Anmil, Epac, Enasc, etc

Pagina 81 del PDF

Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine dei Consulenti del lavoro

Ordine degli avvocati

Con gli intermediari

CAF

Associazioni di rappresentanza delle persone fragili

Sostanzialmente, già oggi, i Comitati Territoriali svolgono un ruolo determinante di carattere relazionale con tutti i soggetti della rete territoriale per la disabilità e la non autosufficienza. In assenza di un ruolo attivo di questi soggetti, nella costruzione del Tavolo della disabilità, il Comitato territoriale INPS, nella sua veste di soggetto di tutela, è opportuno che svolga il ruolo di facilitatore. Tale compito va svolto in collaborazione con la Direzione di sede che, eventualmente, potrà agevolare la indispensabile nascita del Tavolo e, se utile, ospitarlo presso l’Istituto. È attorno a questo Tavolo che si sviluppa la capacità innovativa delle Riforme. Inoltre, il Comitato avrà attenzione alle prestazioni di Home Care Premium e di Long Term Care erogate dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a favore dei pubblici dipendenti, dei pensionati ex pubblici dipendenti (e /o dei loro congiunti,) che hanno aderito versando i propri contributi alla Gestione stessa (Fondo Credito). A tal fine, si rinvia all’approfondimento tematico nell’Allegato 3.

I Comitati Territoriali e la tutela delle persone con disabilità Nell’ambito delle politiche a favore delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2024 in vigore dal 30 giugno 2024, i Comitati Territoriali, in conformità al Regolamento di Organizzazione dell’INPS e delle deliberazioni del CIV n. 26 e 27 del 21 marzo 2023, devono assolvere ad un ruolo di verifica particolarmente rilevante e delicato. Tale ruolo, che assume particolare importanza nella fase di sperimentazione delle innovazioni introdotte dalle Riforme, si aggiunge e si integra con le ulteriori competenze istituzionali già loro assegnate. È opportuno, infatti, che il Comitato verifichi l’adeguatezza organizzativa delle strutture INPS amministrative e sanitarie competenti, l’articolazione dei luoghi per lo svolgimento della valutazione di base – a garanzia della prossimità per gli utenti – e le tariffe e gli onorari richiesti per la predisposizione del certificato medico introduttivo. Il Comitato è anche chiamato a contribuire e partecipare alla filiera e ai tavoli delle politiche sociali e della disabilità/non autosufficienza.

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Sul piano organizzativo, la verifica riguarda la dotazione delle professionalità sociosanitarie e amministrative, confrontata con il fabbisogno effettivo e la dislocazione dei luoghi per la valutazione di base, in termini di numero di ambulatori necessari, confrontata con la precedente struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Un ulteriore profilo di verifica riguarda la dislocazione dei centri medici o delle loro articolazioni. Importanti sono le distanze che le persone anziane devono percorrere a partire dal punto del bacino di riferimento più decentrato. Sotto il profilo dell’esigibilità delle tutele, il Comitato verifica i tempi per la convocazione a visita, i tempi amministrativi, il controllo delle giacenze e il rispetto dei tempi massimi previsti dalla norma per la convocazione a visita delle categorie tutelate. Per le persone in età scolastica, la verifica riguarda in particolare i tempi rispetto ai vincoli per le esenzioni e i supporti alle persone con disabilità nella scuola; per le persone in età lavorativa, i flussi rispetto alle prestazioni previdenziali; per le persone non autosufficienti, le modalità adottate per evitare ulteriori disagi.

Il monitoraggio amministrativo e le procedure di tutela Completa il quadro delle verifiche di competenza del Comitato l’attenzione ai tempi amministrativi, con particolare riguardo alla presenza del modello AP70 per la comunicazione all’INPS dei dati socioeconomici utili all’erogazione della prestazione. L’elevato numero di certificati introduttivi presi in carico ma privi della comunicazione dei dati socioeconomici (il c.d. AP70), -circa il 15% del totale – evidenzia ancora una volta l’importanza del ruolo che hanno i Patronati nell’assicurare garanzia di esigibilità dei diritti, oggi fortemente ridimensionato dalle previsioni delle norme attuative della Riforma della disabilità. Questo fenomeno rappresenta sicuramente un dato preoccupante: se il medico invia il certificato introduttivo ma il cittadino non compila l’AP 70, la prestazione economica si blocca e la persona rimane priva di concreta tutela, pur avendone diritto. Il mancato completamento di questo secondo step socioeconomico evidenzia una forte barriera nell’accesso ai diritti, per il cui superamento possono contribuire le Parti Sociali anche attraverso la diffusione di informazione tra i cittadini. A solo titolo esemplificativo, si riportano le situazioni registrate al 30 giugno 2026 relativamente alle province della prima sperimentazione che hanno maturato un percorso di oltre un anno e mezzo e quelle relative alla seconda sperimentazione che ha investito ulteriori province, sia pure per un periodo inferiore. Vale la pena sottolineare che nell’88,6% dei casi, l’AP70 è stato presentato avvalendosi di un Patronato. Nonostante la legge neghi loro un ruolo nel nuovo procedimento di richiesta di accertamento medico sanitario, l’intero sistema dei Patronati continua a rappresentare un presidio fondamentale per la consulenza, l’assistenza e la tutela ai cittadini. Oltre a ciò, nella chiave della tutela della esigibilità dei diritti, la competenza del Comitato riguarda anche il monitoraggio del numero di richieste di autotutela presentate dai richiedenti e del numero di richieste di ATPO (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio) presentate, con il relativo esito. Come è emerso dalla fase di sperimentazione dell’innovazione normativa, è opportuno che il Comitato, in sintesi, svolga le seguenti verifiche che riguardano: • l’adeguatezza organizzativa delle strutture amministrative e sociosanitarie dell’INPS competenti; • l’articolazione dei luoghi per lo svolgimento della valutazione di base a garanzia della prossimità; • la partecipazione alla filiera/tavoli delle politiche sociali e della Disabilità/Non autosufficienza;

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• le tariffe e gli onorari richiesti per la predisposizione del certificato medico introduttivo e le intese per il loro contenimento. In particolare, il monitoraggio dell’adeguatezza organizzativa riguarda: • la dotazione delle professionalità sociosanitarie; • la dotazione delle professionalità amministrative; • la dislocazione dei luoghi per la valutazione di base e il numero di ambulatori necessari; • il confronto con la precedente struttura SSN • la dislocazione dei centri medici o delle articolazioni degli stessi verificando le distanze da percorrere dal punto del bacino di riferimento più decentrato. Relativamente all’esigibilità delle tutele le verifiche riguardano: • i tempi per la convocazione a visita; • i tempi amministrativi; • il controllo delle giacenze; • il rispetto dei tempi massimi per la convocazione a visita delle categorie previste dalla norma: 1. per le persone in età scolastica: i tempi rispetto ai vincoli per le esenzioni e i supporti alle persone con disabilità nella scuola. 2. per le persone in età lavorativa: la eventuale contestualità rispetto alle domande di prestazioni pensionistiche per invalidità da lavoro: 3. per le persone non autosufficienti: • le modalità di convocazione a visita che evitino ulteriori disagi; • i tempi amministrativi con particolare attenzione alla presenza del modello AP70 per la comunicazione all’INPS dei dati socioeconomici utili per l’erogazione della prestazione; • il numero di richieste di autotutela presentate dai richiedenti; • il numero di richieste di ATPO- Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (precontenzioso giudiziario) presentate ed esito delle stesse.

Nuovi scenari Informazione diffusa e correIa Il nuovo contesto apre scenari importan>

nei confron8 degli anziani e delle loro famiglie

Orientamento e accompagnamento verso l’assistenza dei Patrona8 a par8re dal cer8ficato medico

Vigilanza

Promozione

sulla ripresa dell’a)vità delle ASL in ciascun territorio

di re8 di collaborazione collegare le esigenze delle persone con l’a)vità dei diversi aYori

Informazione, formazione e sensibilizzazione nei confron8 dei medici cer8ficatori

12 maggio2026

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Contenzioso Anche la disabilità, con gli aspetti peculiari che la distinguono, è materia per la quale l’utente può promuovere contenzioso e/o richiesta di riesame. Il tema del contenzioso va considerato quale strumento di tutela dei diritti. In termini generali, gli utenti INPS, a tutela dei loro diritti, possono avvalersi dei seguenti strumenti.

Contenzioso amministrativo Il ricorso amministrativo nei confronti dell’INPS è un mezzo di impugnazione dei provvedimenti emessi dall’Istituto, messo in atto attraverso un’istanza diretta del cittadino o di chi lo rappresenta (ad esempio Patronato), ad un organismo terzo, i Comitati, volta ad ottenere l’annullamento o la riforma del provvedimento. I ricorsi amministrativi all’INPS sono disciplinati dalla Legge n.88 del 1989, sulla base della quale, con gli arricchimenti conseguenti alla evoluzione organizzativa ed alla prassi consolidata, è stato adottato il «Regolamento in materia dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS»37.

Autotutela L’art. 21nonies della Legge n. 241 del 1990 disciplina l’annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi, prevedendo che l’Amministrazione Pubblica possa rimuovere un proprio atto valutando l’interesse pubblico e la tutela del legittimo affidamento del destinatario. Qualora non condivida la decisione dell’INPS, anche il cittadino, personalmente o tramite i Patronati, può avvalersi dell’istituto dell’autotutela, presentando specifica istanza all’INPS di revisione della precedente decisione sulla base di elementi e dati, già messi a disposizione e che non erano stati adeguatamente considerati al momento dell’emissione del primo provvedimento. Sebbene l’avvio del procedimento di autotutela non sospenda il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi, in particolare quelli giudiziari, l’utilizzo di questo istituto e la sua più trasparente regolamentazione possono concorrere a realizzare più facilmente l’obiettivo di accelerare i tempi di revisione dei provvedimenti emessi dall’Istituto e di prevenire il ricorso alla Magistratura. Nel 202338, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, nel quale si ribadisce che, in ogni fase della procedura di definizione del ricorso e fino a quando quest’ultimo non viene inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato, l’Istituto stesso può procedere in autotutela. In particolare, in relazione alla disabilità, questi strumenti presentano aspetti di peculiarità.

Deliberazione del C.d.A. n.8/2023 e Circolare INPS n.48/2023

Deliberazione del CdA n. 9/2023 e Circolare INPS n. 47/2023

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Il contenzioso nell’invalidità civile e nella disabilità Il cittadino che si vede negata una prestazione richiesta all’INPS, ha la possibilità di avviare un’azione giudiziaria entro sei mesi, a pena di decadenza, dalla notifica del verbale sanitario/certificato polifunzionale finale o del provvedimento di rigetto, a prescindere dal fatto che la contestazione riguardi un aspetto sanitario o socioeconomico. Con il messaggio Hermes n. 26427 del 2005, l’INPS ha stabilito che, contro il diniego delle provvidenze economiche per motivi non sanitari, il cittadino può presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica del verbale, tenendo presente il termine di decadenza di 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario/certificato polifunzionale finale negativo o del provvedimento di rigetto. Nel 2011, il Legislatore39 è nuovamente intervenuto sul tema del contenzioso in materia di invalidità civile e inabilità pensionabile40, introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’accertamento tecnico preventivo (ATPO)41 che, al fine di deflazionare il contenzioso e contenere la durata dei processi in materia previdenziale, stabilisce che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità42, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso presso il Tribunale competente per residenza, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto che intende far valere. In ogni caso, rimane valida la possibilità di avvalersi dell’autotutela (per motivi sanitari, la richiesta va inviata con PEC alla

Commissione

Medica

Superiore

Coordinamento

Generale

Medico

Legale

(coordinamentogenerale.medicolegale@postacert.inps.gov.it), con la quale il cittadino – richiedendo all’Istituto di riesaminare il verbale sanitario/certificato polifunzionale finale e di correggere eventuali errori materiali e valutativi – può ottenere una revisione della decisione, anticipata rispetto ai tempi del percorso giudiziario.

Il ruolo dei Comitati nel contenzioso Il monitoraggio dell’andamento del fenomeno del contenzioso amministrativo e giudiziario dell’Istituto continua ad essere oggetto di interesse da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Il richiamo all’importante ruolo dei Comitati territoriali, quali soggetti terzi e autonomi garanti del riconoscimento e della tutela dei diritti di cittadini e di aziende, nonché alle loro peculiari funzioni, incentrate, tra le altre, anche sulla gestione del contenzioso amministrativo, continua a rappresentare una prerogativa trainante. I Comitati, infatti, con la loro azione di supporto alle funzioni di indirizzo e vigilanza del CIV, rappresentano il necessario collegamento tra l’attività dell’Istituto a livello territoriale e la comunità locale nelle sue diverse espressioni e articolazioni. Le Relazioni Programmatiche del CIV hanno costantemente ribadito, tra l’altro, la necessità di sostenere il processo di miglioramento della gestione del contenzioso al fine di rendere più efficienti tutti i processi che possono favorire una riduzione dei tempi ed un minor ricorso al contenzioso giudiziario con la conseguente riduzione della spesa, sia nella fase amministrativa che in quella giudiziaria. 39

Decreto-legge n. 98/2011, art. 38, c. 1, lett. B, convertito in Legge n.111/2011

Ex Legge n.222/1984

Art. 445 bis Codice Procedura Civile

Disciplinati dalla Legge n.222/1984

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A scopo conoscitivo si riportano i dati 2025 dell’attività nel contenzioso giudiziario ordinario e nell’ATPO che risultano utili per verificare l’obiettivo delle Relazioni Programmatiche del CIV.

Contenzioso giudiziario ordinario invalidità civile -2025 GIUDIZI INIZIATI

Materia del Contenzioso

DA INPS

DA UTENTI

TOTALE

Invalidi Civili Area Amm.va

3.254

3.254

Invalidi Civili Area Legale

664

18.159

18.823

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Coordinamento Generale Legale

Contenzioso ATPO Invalidità Civile- 2025 Materia del Contenzioso

GIUDIZI INIZIATI DA INPS

DA UTENTI

TOTALE

ATP - Invalidità Civile

184.370

184.370

Tribunale - I grado Invalidità Civile

3.254

3.254

Totale funzionari

187.624

187.624

Invalidità Civile - Area Legale

664

18.159

18.823

664

205.783

206.447

TOTALE

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Coordinamento Generale Legale

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Gli “insegnamenti delle sperimentazioni” Le sperimentazioni avviate e, in particolare, quelle più consolidate che ci offrono l’opportunità di osservare l’andamento di un lungo periodo, evidenziano almeno tre articolazioni della risposta ai bisogni dell’utenza in relazione alle modalità adottate dalle strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale. Le province di prima sperimentazione hanno coinvolto 3 regioni del nord, 3 regioni del centro, 2 del sud e 1 delle isole; tra queste, una provincia del centro e 2 del sud, avevano già sottoscritto Convenzioni per l’Invalidità Civile (CIC) assegnando il compito di valutazione sanitaria interamente all’INPS. Gli incontri di ascolto hanno evidenziato realtà fortemente condizionate dalla preesistente situazione. 1. Tendenzialmente, le 3 province in CIC hanno migliorato o consolidato gli aspetti positivi del modello “in Convenzione”, fatti salvi alcuni elementi di peculiarità legati alla discontinuità delle visite agli atti e alla riorganizzazione degli ambulatori territoriali. 2. Nelle province non in Convenzione si è registrato un basso livello di collaborazione e cooperazione da parte delle strutture sociosanitarie del Sistema Sanitario territoriale che, nella quasi generalità dei casi, hanno rapidamente chiuso gli ambulatori territoriali e ricollocato in altre attività le dotazioni organiche, soprattutto quelle dei medici. 3. Particolarmente rilevante è risultata nella sperimentazione la sostanziale inesistenza del servizio per la elaborazione del Progetto di Vita o del Piano Assistenziale Individualizzato, tanto da portare ad emendare la normativa in maniera sostanziale, cristallizzando questo aspetto che è, in realtà, tra quelli più rilevanti e innovativi introdotti dalla riforma. 4. Gli esiti positivi delle sperimentazioni si sono registrati soprattutto laddove la situazione logistica e organizzativa del SSN si presentava, in precedenza, fortemente inadeguata rispetto ai volumi e alle tipologie delle domande. Ancor prima di analizzare nel dettaglio gli esiti delle sperimentazioni, in termini generali si possono evidenziare: • le difficoltà di reperimento dei medici, in particolare per alcune specializzazioni; • l’incidenza negativa sul processo del mancato ruolo dei Patronati all’interno delle nuove norme in materia di disabilità; • le difficoltà incontrate dai medici di medicina generale e comunque dai medici accreditati per la produzione del certificato medico introduttivo avente valore di domanda. In questo contesto, particolarmente gravosa per i medici certificatori è risultata la predisposizione della parte anagrafica del richiedente, soprattutto in presenza di cittadini stranieri regolarizzati da documentazione temporanea (permessi di soggiorno, ecc.); • la mancata previsione normativa delle visite agli atti, che, oltre a generare un sovraccarico nella programmazione delle visite, ha prodotto, in particolare a carico degli anziani più fragili, disagi e significativi

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sforzi e oneri per il trasferimento negli ambulatori INPS, in particolare quando questi sono stati collocati unicamente nei capoluoghi di provincia; • la creazione, in relazione al maggior impegno dei medici certificatori e all’incremento degli onorari, delle barriere di carattere economico per l’avvio del procedimento; • le difficoltà di dialogo del sistema informatico tra gli applicativi di gestione delle diverse modalità pre e post riforma.

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Proposte di indirizzi del CIV La delibera del CIV n. 4 del 2026 ha tenuto conto di quanto già deliberato il 16 dicembre 2024 (Del. n. 23) e della ulteriore deliberazione n. 3 del 15 aprile 2025 che ha impegnato gli Organi di Vertice - relativamente alla Riforma in materia di disabilità ed analogamente alla Riforma della non autosufficienza - ad elaborare un programma triennale. Inoltre, ha tenuto conto della deliberazione CIV n.18 del 18 dicembre 2025, concernente “Indirizzi sulla base della sperimentazione della “Riforma sulla disabilità e non autosufficienza”, che ha impegnato gli Organi dell’Istituto a definire con la massima urgenza i piani e le attività di cui all’Elaborato “Osservazioni e indirizzi sulla base della prima sperimentazione della Riforma sulla disabilità e non-autosufficienza” allegato in appendice. Inoltre, ha acquisito quanto emerso dal confronto del 28 ottobre 2025 sulla base del focus sulla disabilità e non autosufficienza nel percorso delle Riforme. Ai fini degli indirizzi, per gli aspetti organizzativi così rilevanti, un contributo importante è giunto dall’Ordine del giorno del CIV n. 1 del 28 aprile 2026 in merito al “Nuovo modello di servizio dell’Istituto”. La recente deliberazione del CIV rimarca come la mancata contestualità nell’avvio delle riforme della disabilità e della non-autosufficienza abbia ricadute negative sulla programmazione delle attività da parte dell’Istituto e di tutti gli altri Enti coinvolti, nonché sull’accesso al servizio e alla presa in carico da parte dell’utenza. In relazione a ciò, il CIV ha: • Impegnato gli Organi dell’Istituto: -

in relazione al ruolo dell’INPS nell’innovativo percorso collegiale di valutazione multidimensionale delle persone con disabilità e/o non autosufficienza con il conseguente rilascio del certificato finale utile per l’accesso all’insieme delle prestazioni previste dalla legge a prescindere dal soggetto erogatore, a strutturare e sviluppare la funzione di coordinamento e di presa in carico complessiva e integrata dei soggetti interessati;

ad elaborare linee per il ridisegno delle modalità organizzative e delle relazioni tra Strutture per la realizzazione dei compiti e delle funzioni connesse all’esito del certificato definitivo conseguente all’accertamento sanitario;

a costruire una forte correlazione tra i compiti assegnati alle singole strutture relativamente alla disabilità e alla non autosufficienza, al sostegno ai caregivers, al riconoscimento di congedi e permessi a favore delle persone disabili e di quelle che li assistono;

a promuovere nel territorio Tavoli di coordinamento tra i soggetti istituzionali (Comuni, Servizio Sanitario, ecc.), l’articolato mondo del Terzo Settore e delle Parti Sociali e dei Patronati, contribuendo, in tal modo, alla valorizzazione ed attuazione del “Progetto di vita” e/o del “Piano assistenziale individualizzato”;

a riconoscere ai Comitati Territoriali la funzione di verifica, monitoraggio e proposizione delle linee di articolazione nel territorio degli ambiti e dei luoghi per lo svolgimento delle attività dell’Istituto;

a richiedere al Ministero vigilante l’urgente costituzione di un tavolo di lavoro per un confronto sulle esigenze di chiarimento e implementazioni normative emerse dal monitoraggio e dall’osservazione diretta delle sperimentazioni;

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a proporre e rafforzare il processo di semplificazione prevedendo che nel certificato introduttivo, per i soggetti in età lavorativa, possa essere richiesta anche la valutazione sanitaria utile per le prestazioni di invalidità e inabilità al lavoro, senza che ciò abbia valore di domanda pensionistica, prevedendo un’adeguata informazione da parte dell’istituto;

a proporre al Legislatore, in accordo con le rappresentanze degli Enti coinvolti, di prevedere le adeguate risorse economiche per realizzare il Progetto di vita, il Piano assistenziale individualizzato e la gestione di tutte le attività sociali e sanitarie finalizzate all’attuazione degli aspetti più qualificanti delle riforme in materia di disabilità e di non autosufficienza.

• Proporre le correzioni normative e procedimentali dei limiti e delle criticità emersi dalle sperimentazioni e, in particolare: -

predisporre un nuovo percorso identificando le modalità per assicurare la copertura del fabbisogno di figure mediche e di altre professionalità sanitarie. A tal fine, rimuovere gli elementi ostativi che non hanno permesso di acquisire nel mercato del lavoro sanitario sufficienti professionalità. Definire, altresì, politiche per le risorse umane per valorizzare la qualità e la disponibilità del personale sanitario nel governo flessibile della implementazione dei nuovi compiti assegnati all’Istituto;

completare, sulla base degli specifici fabbisogni, il progetto straordinario di investimenti per la realizzazione degli ambulatori medici;

verificare con il Ministero dell’Università e con il Ministero della Salute la possibilità di convenzionare con l’INPS percorsi di specializzazione in medicina legale previdenziale e medicina legale sociale;

prevedere la possibilità di avvalersi di forme innovative di «telemedicina», in particolare per facilitare sia la formazione delle Commissioni mediche che l’effettuazione delle visite a distanza, reintroducendo anche la possibilità di effettuare le “visite agli atti”;

permettere di acquisire i dati socioeconomici del richiedente in un momento precedente o contestuale all’invio del certificato medico introduttivo;

recuperare il ruolo dei Patronati per realizzare pienamente la presa in carico del cittadino tramite la completa tutela in coerenza con la funzione riconosciuta costituzionalmente;

proporre al Legislatore di considerare, almeno per le persone a basso reddito/situazione economica equivalente, il rimborso o il ristoro degli onorari corrisposti per la redazione del certificato medico introduttivo.

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Piccola guida al monitoraggio territoriale È opportuno che Il monitoraggio territoriale riguardi: -

i volumi di attività del processo di valutazione di base ed in particolare di quelli riferiti: o

alla generalità dell’utenza;

ultra/70 non segnalati come non autosufficienti;

ai soggetti minori;

ai soggetti interessati dalle tre patologie sperimentali;

ai soggetti malati oncologici;

i volumi dei certificati polifunzionali finali emessi;

i volumi ed i tempi dell’avvio del “progetto di vita”;

i tempi per la valutazione di base;

i tempi per la emissione dei certificati polifunzionali finali;

i tempi della erogazione delle prestazioni INPS.

I dati sono desumibili, attraverso il direttore di Sede, dagli archivi INPS aggiornati su base mensile.

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Tabella 1 Direzione Provinciale di ……dati a …./2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa generale CML o sua

1)Certificati Medici

2)Certificati

3)Certificati Medici

4)Certificati

articolazione

Introduttivi

Polifunzionali Finali

Introduttivi da

Polifunzionali

Pervenuti

emessi

lavorare

Finali emessi con AP70

2a VA

2b %

Legenda: 3= 1 -2 a 2 b= 2 a x100 / 1 4 b=4 a x 100 / 1

3a VA

3b %

4a VA 4b %

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Tabella 2 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa a favore di ultra 70enni segnalati autosufficienti CML o sua articolazione

1)Certificati Medici Introduttivi Pervenuti

2)Certificati Medici Introduttivi

3)Certificati Polifunzionali Finali

4)Certificati Medici Introduttivi

pervenuti

emessi con AP70

pervenuti

> 70enni segnalati autosufficienti

> 70enni segnalati autosufficienti

> 70enni segnalati autosufficienti da lavorare

2b %

3a VA

Legenda: 2 b =2 a x 100 /1 3 b= 3 a x 100 / 2 a 4= 2 a-3 a

3b %

4a VA

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Tabella 3 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa a favore di ultra 70enni segnalati come non autosufficienti CML o sua

1)Certificati

articolazione Medici Introduttivi pervenuti

2)Certificati Medici

3)Certificati

4)Certificati Medici

Introduttivi

Polifunzionali Finali

Introduttivi

Pervenuti > 70enni segnalati

emessi con AP70 > 70enni segnalati

> 70enni segnalati come non

come non

come non

autosufficienti da

autosufficienti

autosufficienti

lavorare

2 a VA

3 a VA

4 a VA

Legenda: 2 b =2 a x 100 /1 3 b= 3 a x 100 / 2 a 4= 2 a-3 a

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Tabella 4 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa a favore di soggetti minori CML o sua articolazione

1)Certificati Medici

2)Certificati Medici Introduttivi Pervenuti

3)Certificati Polifunzionali Finali

4)Certificati Medici Introduttivi

Introduttivi

soggetti minori

emessi

soggetti minori

soggetti minori

da lavorare

3 a VA

4 a VA

pervenuti

2 a VA

Legenda: 2 b =2 a x 100 /1 3 b= 3a x 100 / 2 a 4= 2 a-3 a

3 b%

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Tabella 5 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa a favore delle tre patologie sperimentazione CML o sua articolazione

1)Certificati Medici

2)Certificati Medici Introduttivi

3)Certificati Polifunzionali Finali

4)Certificati Medici Introduttivi

Introduttivi

pervenuti 3

emessi 3 patologie

3 patologie

pervenuti

patologie

sperimentazione

sperimentazione da lavorare

3a VA

4a VA

sperimentazione

2a VA

2b %

Legenda: 2 b =2 a x 100 /1 3 b= 3 a x 100 / 2 a 4= 2 a-3 a

4b %

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Tabella 6 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa a favore dei malati oncologici CML o sua

1)Certificati

articolazione Medici

Introduttivi

2)Certificati Medici

3)Certificati

4)Certificati Medici

Introduttivi pervenuti

Polifunzionali Finali

Introduttivi

oncologici

lavorare

malati oncologici

pervenuti

2 a VA

2b %

emessi malati

3 a VA

Legenda: 2 b =2 a x 100 /1 3 b= 3 a x 100 / 2 a 4= 2 a-3 a

malati oncologici da

4 a VA

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Tabella 7 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa – Fase concessoria - generale CML

1)CMI

2) CPF

3)CPF

pervenuti

emessi

lavorati in

4)CPF

fase

emessi senza

concessoria

prestazioni

5) CPF con

trasformazione in AS

6)Necessità di AP70

7)AP70

presentati

Legenda: 2b= 2 a x100 / 1; 3b= 3 a x 100/ 2 a; 4b= 4 a x 100 / 3 a; 5b = 5 a x 100 / 3 a; 6= 2 a-4 a -5 a 7b = 7 a x 100 / 6; 8 a = 6 a-7a; 8 b = 8 a x 100 / 6 a; 9b= 8 a x 100 / 7 a

8) In

attesa di AP70

8a VA

9) AP70

presentati da Patronati

9a VA

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visita- quantità Generale Soggetti minori

3 Patologie Oncologici < 70enni > 70enni aut >70enni NA

quantità

Generale

Soggetti minori

3 Patologie

Oncologici

< 70enni

>70enni aut

>70enni NA

articolazione

2) convocati a

1)CMI pervenuti

0-15

16-30

31-45 46-60

61-75

per la valutazione diritti utenti: tempi valutazione di base Dalla data di invio dei CMI alla data di convocazione a visita – in giorni

Direzione Provinciale di ……dati a……/2026

CML o sua

Tabella 8

76-90

91-105

121

106120

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Tabella 9 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione diritti utenti: tempi di emissione Certificato Polifunzionale Finale Dalla data di convocazione a visita alla data di invio del CPF emesso– in giorni CML o sua

1)CMI

2) CPF

articolazione

pervenuti-

emessi-

quantità

quantità

Generale

Generale

Soggetti

Soggetti

minori

minori

3 Patologie

3 Patologie

Oncologici

Oncologici

< 70enni

< 70enni

>70enni aut

> 70enni aut

>70enni NA

>70enni NA

015

16-

31-

46-

61-

76-

91-

105

106-120

121

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Tabella 10 Direzione Provinciale di ……dati a……/2026 per la valutazione diritti utenti: Emissione Certificato Polifunzionale Finale- Tempi concessori INPS Dalla data Certificato Polifunzionale Finale emesso alla liquidazione prestazione INPS- in giorni CML o sua

1)CMI pervenuti

2) liquidazione

articolazione

quantità

prestazione INPS-

015

quantità

Generale

Generale

Soggetti minori

Soggetti minori

3 Patologie

3 Patologie

Oncologici

Oncologici

< 70enni

< 70enni

>70enni aut

> 70enni aut

>70enni NA

>70enni NA

1630

3145

4660

61-

76-

91-

106-

105

120

121

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ALLEGATO 1 Le strutture INPS per l’accertamento medico legale Ambulatori medici Si riporta la ricognizione dei “cantieri” avviati e degli spazi così determinati per accogliere le necessarie Commissioni mediche con l’analisi della rete degli ambulatori nelle singole Regioni e nelle Province e nelle strutture subprovinciali.

Ø ABRUZZO Provincia

L'Aquila

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

Sulmona

Via G. Sardi, 23, 67039, Sulmona

Avezzano

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 67051, Avezzano (AQ) Corso Federico II, 68, 67100, L'Aquila (AQ)

L'Aquila

Teramo

Teramo

Corso San Giorgio, Teramo

Chieti

Chieti

Via Domenico Spezioli, 12, 66100, Chieti (CH)

Pescara

Pescara

Via R. Paolucci, 35, 65121, Pescara (PE)

Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø BASILICATA Provincia

Potenza Matera Totale

regione

Sede di

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

Via Pretoria, 263

Matera

Piazza Mulino

Policoro

competenza

visite esistenti

Potenza

Melfi

Lagonegro

per visite da

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

100

Pagina 104 del PDF

Ø CALABRIA Sede di

Provincia Catanzaro Cosenza Crotone Reggio

Calabria Vibo

Valentia

Strutture per

competenza

visite esistenti

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato /

realizzare

ampliamento

Catanzaro

Lamezia Terme

Cosenza

Via Miceli, Cosenza

Cor/Rossano

Via Acqua di Vale 11, Rossano

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Via Murmura, Vibo Valentia

Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø CAMPANIA Sede di

Provincia

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

Avellino

Avellino

Benevento

Benevento

Agenzia di Telese Terme

Caserta

Caserta

Agenzia di Aversa, viale degli Artisti, 3/C

Nocera Interiore

DP - Salerno

AC - Battipaglia

Agenzia di Sapri

realizzare

ampliamento

DP - Avellino Agenzia di Ariano Irpino, piazza Mazzini DP - Caserta Nuovi locali presso l'Agenzia di Piedimonte Matese

Salerno

Salerno

Totale regione

AC – Nocera Inferiore

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø EMILIA-ROMAGNA Provincia

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

Bologna

Casalecchio

Via Isonzo, 14

Imola

Via Selice, 84b

Forlì –

Forlì

Viale della Libertà, 48

Cesena

Cesena

Viale Giovanni Bovio, 425

Ferrara

Ferrara

Viale Cavour, 164

Piacenza

Piacenza

Piazza Cavalli, 62

Reggio Emilia

Via della Previdenza Sociale, 6

Modena

Rimini

Via Macanno, 25

Novafeltria

Via Marecchia, 26 Viale Bassetti, 10

Bologna

Reggio Emilia

Modena Rimini Parma Ravenna Totale

regione

Via Montebello, 9 CML di proprietà INPS

In Corso di

Valutazione

Parma

Ravenna

Faenza

Via Mengolina, 10

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

101

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Ø FRIULI VENEZIA GIULIA Sede di

Provincia

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

Gorizia

Gorizia

Piazza Vittoria, 1

Trieste

Trieste

Via del Farneto, 3

Udine

Udine

Piazza XX Settembre, 20

Pordenone

Pordenone

Piazzetta del Portello, 8

Totale regione

realizzare

ampliamento

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø LAZIO Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Via Cinthia

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Viterbo

Viterbo

Rieti

Rieti

Provincia

Latina Frosinone

realizzare

ampliamento

Ubicazione spazio individuato

Latina

Via C. Battisti

Frosinone

Piazza Gramsci

Cassino

Totale

regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø LIGURIA Provincia La Spezia Genova

Sede di

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

La Spezia

Viale Mazzini, 63, La Spezia

Genova

Piazza della Vittoria, 6r, Genova

Sestri Levante

Piazza Mauri, 1, Sestri Levante

Savona

Savona

Piazza Marconi, 6, Savona

Imperia

Imperia

Via Siffredi, 10, Imperia

Totale

regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø LOMBARDIA Nuove strutture

Totale

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Bergamo

Bergamo

Via Angelo Maj, 2

Brescia

Brescia

Via Benedetto Croce, 32 Via Enrico Pessina, 8

Provincia

per visite da realizzare

strutture per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

ampliamento

Como

Como

Cremona

Cremona

Piazza Cadorna, 1

Lecco

Lecco

Corso Carlo Alberto, 38

Lodi

Lodi

Via Besana, 4

Mantova

Mantova

Viale Fiume, 5

Monza

Monza

Via Morandi, 1

Pavia

Pavia

Via Marelli Piazza Ercole Marelli, 12

Sondrio

Sondrio

Via XXV Aprile, 5

Varese

Varese

Via Manzoni, 22

Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

102

Pagina 106 del PDF

Ø MARCHE Provincia

Ancona

Sede di

competenza

visite esistenti

Via Ruggeri, 1

Via Raffaello Sanzio, 44

Jesi

Via Gallodoro, 70bis

Fabriano

Via Alcide De Gasperi, 50

Via Rismondo, 1

Via Asiago, Ascoli

Ascoli Piceno

P.zza Padre M. Kolbe Via Pompeiana, 156

Fermo

Macerata

Via Dante, 8

Camerino

Via Venanzio Varano

P.zza S. Sergio Papa

INAIL ASL - Azienda Ospedaliera

Civitanova

Marche (Prov.) Civitanova

Urbino

Ubicazione spazio individuato

Marche (Def.)

Pesaro

ampliamento

Del Tronto

Macerata

per visite dopo

realizzare

San Benedetto Fermo

Totale strutture

per visite da

Ancona

Ascoli

Nuove strutture

Senigallia

Ascoli Piceno

Piceno

Strutture per

Recanati

Pesaro

Via Gramsci, 6/10

Fano

V.le XII settembre, 90 Comune di Urbino

Urbino (Prov.) Urbino (Def.)

Totale

regione

gen-27 0

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø MOLISE Provincia Campobasso Isernia Totale

regione

Sede di

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

Campobasso

Termoli

Via Egadi, 4

Isernia

Via XXIV Maggio, 251

Agnone

Via G. Marconi, 22

Via Zurlo, 11

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

103

Pagina 107 del PDF

Ø PIEMONTE Provincia Alessandria

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

realizzare

ampliamento

Ubicazione spazio individuato

Alessandria

Via Morbelli, 34

Casale M. To

Via Paolo Desana, 19 Via F.lli Rosselli

Asti

Asti

Biella

Biella

Via Tripoli, 14

Cuneo

Cuneo

Corso Santorre di Santarosa, 15

Novara

Corso della Vittoria, 8

TO Nord

Corso Giulio Cesare, 290

Via Nizza, 362/10

Collegno

Ivrea

Via Circonvallazione, 54/C

Pinerolo

Via Kennedy, 5

Rivarolo

Corso Indipendenza, 53

Vercelli

P.za Zumaglini, 10

Gravellona

C.so Marconi

Novara

TO Lingotto Torino

Vercelli Verbano Cusio

Ossola Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø PUGLIA Provincia Bari Barletta Andria Trani

Sede di

competenza

Foggia

Foggia

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

Acquaviva Delle Fonti

realizzare

Andria Brindisi

Taranto

visite esistenti

Bari

Brindisi

Lecce

Strutture per

ampliamento 0

Via Oberdan

ASL- Azienda Ospedaliera a Barletta

P.zza Vittoria

Comune di Fasano Corso Madonna della Libertà

Lecce

Viale Marche, Lecce

Tricase

Via Romolo Murri

Maglie

Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Casarano

Via Agnesi

Taranto

Via del Golfo di Taranto

Grottaglie

Via Portella della Ginestra

Castellaneta

Via Sandro Pertini

Manduria

Via A. Bruno

Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø SARDEGNA Provincia

Sede di

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da realizzare

per visite dopo

ampliamento e

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

Cagliari

Cagliari

Viale Regina Margherita - Ex Gpa

Oristano

Oristano

Via Dorando Petri, 9 - Oristano

Iglesias

Via Crocifisso,117 - Iglesias

Sassari

Sassari

Via Rockefeller, 68 - Sassari

Olbia

Olbia

Via Caduti Sul Lavoro - Olbia

Nuoro

Nuoro

Via La Marmora, 177 - Nuoro

Sud Sardegna

Totale

regione

104

Pagina 108 del PDF

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø SICILIA Sede di

Provincia

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato Via Picone, 20-30

competenza

visite esistenti

Agrigento

Sciacca

Via Pompei

Caltanissetta

Caltanissetta

Via Senatore Alessi, 10

Catania

Catania

Via XX Settembre, 39

Enna

Enna

Viale Armando Diaz, 23

Messina

Messina

Via Armeria, 1

Via Laurana, 57 - 59

Via Laurana, 57 - 59

Agrigento

Palermo

Palermo

realizzare

ampliamento

Palermo

Ragusa

Ragusa

Via L. Da Vinci, 25

Siracusa

Siracusa

Corso Gelone, 90

Trapani

Trapani

Via Scontrino, 28

Totale regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø TOSCANA Provincia Grosseto Firenze

Sede di

Strutture per

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

competenza

visite esistenti

Grosseto

Via Trento, 44 (palazzine A e sede PT)

Firenze

Via Trento, 44

Agenzia INPS - Sesto Fiorentino (Piano Terra)

Sesto

Fiorentino Livorno

Via Tacca, 1

Piombino

Via Marco Polo, 3/5

Pisa

Pisa

Piazza Guerrazzi, 17

Lucca

Lucca

Piazza Martiri della Libertà, 65 Via Lippo Memmi, 2

Livorno

Siena

Siena

Pistoia

Pistoia

Viale Adua, 123

Arezzo

Arezzo

Via Signorelli, 22

Carrara

Via Don Minzoni, 1

Prato

Via Valentini, 1/B

Massa

Carrara Prato Totale

regione

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

Ø UMBRIA Provincia

Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

Perugia

Via Canali, 5

Terni

Via Bramante, 45

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Città Di Perugia Terni Totale

regione

Castello

per visite da

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato Via Sacco e Vanzetti, 2

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

105

Pagina 109 del PDF

Ø VENETO Nuove strutture

Totale strutture

realizzare

ampliamento

Via Diziani

Via Scrovegni

Rovigo

Piazza F.lli Cervi, 5

Treviso

Via Bolzano, 10

San Donà

Via Trento

Venezia

Venezia

Via Don Tosatto

ASL – Azienda Ospedaliera

Verona

Via Cesare Battisti

Vicenza

Via Torino

Corso SS F. e Fortunato

Sede di

Strutture per

competenza

visite esistenti

Belluno

Belluno

Padova

Padova

Rovigo Treviso

Provincia

Venezia

per visite da

(Mestre) Verona Vicenza Totale

regione

Vicenza 10

per visite dopo

Ubicazione spazio individuato

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Patrimonio

In generale, il piano degli investimenti patrimoniali ed, in particolare, il percorso in atto per dotare le Sedi provinciali e le Agenzie “storicamente consolidate” (per la configurazione geografica del territorio), dovrà essere arricchito dalla valutazione della opportunità di dotarsi di ambulatori. Il nuovo piano patrimoniale dovrà avere particolare attenzione alle 11 regioni che, in questa fase, per la mancanza significativa di medici, non hanno ritenuto di progettare la rete di prossimità.

106

Pagina 110 del PDF

N.PERSONE DA

NUOVE STRUTTUR REGIONI

E ATTUALI PER VISITE

STRUTTUR

TOTALE

N.PERSONE DA

E DA

STRUTTUR

VISITARE

REALIZZAR E PER

E PER

GIORNALMENT

VISITE

VISITARE

N.COMMISSIO NI UTILI

GIORNALMENTE SENZA LE VISITE >70 ANNI NON

AUTOSUFFICIEN

VISITE

N.COMMISSIONI SENZA LA VISITE DEI >70 ANNI NON

MEDICI AL 12.05.202 6

AUTOSUFFICIEN TI

Abruzzo

158

Basilicata

Calabria

297

207

Campania

737

523

204

541

331

114

Lazio

732

470

283

Liguria

185

107

1.024

121

600

Marche

170

101

Molise

Piemonte

494

331

Puglia

594

390

122

Sardegna

176

117

Sicilia

635

419

166

Toscana

370

229

Umbria

117

Veneto

468

238

Altro

Totale

139

190

6.923

824

4.350

516

1.445*

Emilia Romagna Friuli

Venezia Giulia

Lombardi a

*NB Al netto degli esodi al 31.12.2026

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale

L’analisi evidenzia la necessità di spazi per le Commissioni, sia quando compete all’INPS la valutazione della generalità dei richiedenti che, in relazione al correlato minor numero di Commissioni, nel caso di strutturale gestione dell’accertamento sanitario degli ultrasettantenni non autosufficienti da parte dei servizi sanitari territoriali. L’aggiornamento periodico di questi dati permette al Comitato di svolgere la sua funzione di verifica della congruità organizzativa.

107

Pagina 111 del PDF

ALLEGATO 2 Il ruolo dei Patronati e delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità I Patronati Con l’avvio della sperimentazione prevista dal Decreto Legislativo n.62 del 2024 è possibile formulare alcune prime considerazioni sul nuovo procedimento di valutazione di base della condizione di disabilità. Il punto di osservazione qui proposta è quella degli enti di Patronato, soggetti che (per storia, normativa e giurisprudenza) rappresentano un presidio insostituibile di garanzia per l’effettività dei diritti sociali, la cui esclusione dalla fase iniziale del procedimento merita un’attenta riflessione. Fondamento del sistema dei Patronati è l’articolo 38 della Costituzione, che recita: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontari […]. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Un ruolo dunque, quello dei Patronati, riconosciuto costituzionalmente, che è stato confermato nel 2000 dalla Consulta, con la sentenza numero 42, che ha rigettato il referendum abrogativo che mirava a sopprimere la disciplina dei Patronati. Nella motivazione, la Corte Costituzionale ha ribadito che questi enti, pur configurandosi come soggetti privati, svolgono funzioni di pubblica utilità, strettamente connesse all’attuazione dell’articolo 38 della Costituzione. Tale disposizione prevede che alle lavoratrici e ai lavoratori siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati” in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La distinzione sottolineata dalla Corte tra “prevedere” e “assicurare” assume un significato decisivo: non basta il riconoscimento astratto dei diritti, occorre garantirne l’effettiva fruizione. È in questo spazio che si colloca la funzione dei Patronati, intesi come attori di cittadinanza capaci di accompagnare i cittadini nella conoscenza, nell’attivazione e nell’esercizio dei diritti. La loro attività si configura dunque come presidio di democrazia sostanziale, in linea con l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Soltanto un anno dopo, nel 2001, questa visione è stata rilanciata dalla Legge 152, che ha ridefinito natura, funzioni e modalità operative dei Patronati, in una stagione di profonde trasformazioni del welfare (si pensi alla Legge quadro n.328 del 2000 e alla riforma del Titolo V). La Legge ha infatti riconosciuto i Patronati come persone giuridiche di diritto privato che svolgono funzioni di pubblica utilità, superando definitivamente le ambiguità sulla loro natura giuridica; ha ampliato i settori di intervento oltre la previdenza, includendo ambiti come l’assistenza socio-sanitaria, il mercato del lavoro, la previdenza complementare, la fiscalità sociale e persino la tutela dei diritti dei cittadini stranieri; ha ancorato la loro funzione ai

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principi costituzionali di solidarietà (art. 2), uguaglianza sostanziale (art. 3), tutela della salute (art. 32), protezione della maternità e dell’infanzia (art. 31) e, soprattutto, alla garanzia dei diritti sociali prevista dal già citato articolo 38. Una riforma, quella del 2001, che ha ufficialmente trasformato un ruolo storico di “supplenza” (nato agli inizi del Novecento per sostenere i lavoratori nei confronti delle istituzioni previdenziali) in un moderno ruolo di difensore civico sociale, capace di orientare cittadine e cittadini in un sistema normativo e amministrativo sempre più complesso. Tale ruolo è stato riconosciuto di primaria importanza prima della sperimentazione introdotta dalla Riforma della disabilità. Infatti, il procedimento ordinario di accertamento dell’invalidità civile, ridefinito dalla Legge n. 102 del 2009, ancora in atto nei territori non coinvolti dalla sperimentazione, si fonda su un equilibrio strutturato dell’intero processo e ha mostrato nel tempo importanti elementi di efficienza, grazie al fondamentale supporto degli enti di Patronato quali “presidio di prossimità” e punto indiscusso di riferimento per migliaia di persone. Si tratta di un modello che prevede, fin dall’avvio del procedimento amministrativo attraverso il patrocinio della domanda, la trasmissione all’Istituto di tutti i dati necessari per l’accertamento sanitario e per l’erogazione di eventuali prestazioni economiche, garantendo così il pieno accesso alle tutele previste per le persone affette da disabilità. In questa fase iniziale l’Ente di Patronato, in qualità di consulente qualificato e fiduciario che consente di personalizzare e di fornire risposte adeguate in base ai bisogni di ogni singola persona e dei famigliari, fornisce consulenza, non solo in merito all’invalidità civile che, com’è noto, interviene prevalentemente in ambito assistenziale, ma anche in più ambiti quali: • ambito pensionistico (legato alla condizione contributiva) -

pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità (settore privato);

inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa oppure inabilità assoluta o permanente a proficuo lavoro (settore pubblico);

pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all’80% (settore privato);

maggiorazioni contributive legate alla condizione invalidante;

pensione anticipata per invalidità superiore al 74% (lavoratori precoci, APE sociale, opzione donna);

pensione anticipata caregiver (lavoratori precoci, APE sociale, opzione donna);

• ambito lavorativo (legato alla tipologia contrattuale dell’attività svolta) -

idoneità alle mansioni e accomodamento ragionevole;

conservazione del posto di lavoro;

periodo di comporto in caso di malattia;

collocamento mirato in base agli obblighi di assunzione;

permessi e congedi riconosciuti alla persona disabile o ai famigliari;

periodi di aspettativa non retribuita;

• ambito infortunistico e tecnopatico -

in presenza di nesso di causa tra la patologia lamentata e l’attività lavorativa svolta, sia questa di natura subordinata o di lavoro autonomo;

• ambito fiscale e socioassistenziale -

agevolazioni fiscali per il settore auto (esenzione bollo, detrazioni Irpef e Iva agevolata);

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detrazioni d’imposta riconosciute alla persona disabile o ai famigliari;

esenzione dal ticket;

contrassegno per il parcheggio dei disabili;

richieste amministratori di sostegno

I Patronati, dunque, non si sono limitati a trasmettere le istanze, ma hanno offerto consulenza a 360 gradi: dall’ambito pensionistico a quello lavorativo, dall’infortunistico al socioassistenziale, fungendo da sportello integrato dei diritti. I dati riportati dal Rendiconto Sociale del CIV dell’INPS confermano la centralità della funzione del Patronato: nel 2024, l’85,3% delle domande di invalidità civile trasmesse sono state presentate tramite gli enti di Patronato, incrementando di quasi un punto percentuale l’incidenza dell’anno precedente (nel 2023 84,6%). Il nuovo sistema, in sperimentazione dal gennaio 2025 in nove province, cui si sono aggiunte altre undici dal 30 settembre e altre quaranta da marzo 2026, ha introdotto un modello diverso: il procedimento non viene più avviato dal Patronato che, come sopra evidenziato, garantisce l’attivazione e l’esercizio dei diritti, è stato affidato esclusivamente ai medici accreditati, chiamati a trasmettere un certificato medico introduttivo, con valenza di domanda, più complesso rispetto al passato. Tale modifica, pensata per semplificare l’iter, presenta diverse problematiche e mette in evidenza le difficoltà dei medici certificatori, prevalentemente di medicina generale, nella redazione del certificato medico introduttivo, che richiede dai 45 ai 60 minuti (circa il doppio del tempo necessario per la redazione del certificato rispetto alla versione ante riforma). Ciò ha determinato due tipi di comportamenti: da un lato una sorta di riluttanza da parte dei medici di base nell’integrare questo genere di assistenza con l’attività ordinaria (è bene ricordare che hanno mediamente in cura dai 1.500 ai 1.800 pazienti con ben altre priorità) e dall’altro un innalzamento del costo del certificato stesso (in alcune province è quasi triplicato) non regolato dalla riforma e lasciato alla scelta del singolo professionista sanitario. Alla luce di questo scenario, emerge il rischio che la Riforma, pur animata da finalità di semplificazione, determini in realtà un arretramento nell’effettività dei diritti sociali. L’assenza del filtro qualificato rappresentato dai Patronati rischia di tradursi in un incremento delle disuguaglianze: chi dispone di maggiori competenze o risorse economiche riesce ad affrontare le nuove procedure, mentre i soggetti più fragili si trovano esclusi o penalizzati. Una situazione, questa, che appare in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale garantito dall’articolo 118 della Costituzione, che valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro organizzazioni nella cura degli interessi generali. Ripristinare la possibilità di presentare la domanda amministrativa tramite Patronato, anche nel nuovo modello, significherebbe non solo recuperare efficienza e capillarità, ma soprattutto riaffermare il principio, richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 2000, secondo cui i Patronati rappresentano una componente imprescindibile per garantire che i diritti sociali non restino dichiarazioni astratte, ma si traducano in prestazioni concrete e tempestive per le persone con disabilità.

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Le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità Anche il mondo associativo è una risorsa strategica per la Riforma della disabilità: offre competenze, prossimità e capacità innovativa indispensabili per tradurre i principi di diritto in pratiche quotidiane. Per sfruttare appieno questo potenziale è necessario riconoscerne formalmente il ruolo, dotarlo di risorse stabili, promuovere reti e rafforzare la partecipazione diretta delle persone con disabilità nei processi decisionali. Solo così la Riforma potrà essere realmente inclusiva, sostenibile e orientata ai bisogni veri dei cittadini. Di seguito una sintesi delle funzioni principali, dei benefici che apporta, delle criticità incontrate e di proposte operative per valorizzarne il contributo. Ruoli e funzioni principali: • Rappresentanza e advocacy: le associazioni portano la voce delle persone con disabilità nelle sedi decisionali, promuovono diritti, chiedono leggi e politiche più inclusive e vigili sulle loro applicazioni. • Co-progettazione e co-decisione: partecipano alla definizione di piani individuali, politiche locali e programmi di welfare, contribuendo con conoscenza diretta dei bisogni. • Erogazione di servizi e sperimentazione: molte associazioni gestiscono servizi domiciliari, centri diurni, progetti di vita indipendente, tirocini e percorsi formativi; spesso sperimentano modelli innovativi replicabili. • Empowerment e auto-rappresentanza: promuovono l’autonomia delle persone con disabilità attraverso gruppi di auto-aiuto, formazione, percorsi di leadership e partecipazione diretta. • Informazione, orientamento e supporto legale: offrono consulenza sulle prestazioni, diritti, accesso ai servizi e, quando necessario, supporto legale. • Sensibilizzazione e cambiamento culturale: campagne pubbliche, eventi, attività nelle scuole e formazione alla cittadinanza per ridurre stigma e barriere culturali. • Monitoraggio e controllo sociale: raccolgono segnalazioni, valutano l’impatto delle politiche e possono svolgere funzioni di watchdog nei confronti delle amministrazioni. Valore aggiunto per la Riforma: • Prossimità ai bisogni reali e conoscenza diretta del territorio. • Capacità di sperimentare soluzioni flessibili e a basso costo. • Facilità nel costruire reti tra pubblico, privato sociale e imprese. • Incremento della partecipazione democratica e della legittimità delle scelte politiche. • Migliore presa in carico multidisciplinare grazie a approcci integrati. Criticità e ostacoli: • Finanziamenti instabili e spesso troppo legati a progetti a breve termine. • Sovraccarico di funzioni formali senza adeguato riconoscimento e risorse. • Eccessiva frammentazione tra associazioni, con scarsa capacità di coordinamento su scala regionale/nazionale. • Dipendenza da volontariato non sempre sostenibile per servizi professionali. • Rischio di scarsa rappresentatività se le organizzazioni non coinvolgono effettivamente le persone con disabilità nelle posizioni decisionali. • Difficoltà di accesso a dati e strumenti digitali per monitoraggio e valutazione.

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Proposte operative per valorizzare il ruolo associativo: • Includere le associazioni strutturate e le organizzazioni di persone con disabilità (DPO) come soggetti obbligatori nelle consultazioni e nelle co-progettazioni a livello nazionale e regionale. • Stabilizzare i finanziamenti con contratti pluriennali e linee di finanziamento specifiche per attività di governance, monitoraggio e servizi innovativi. • Promuovere reti e consorzi per aggregare competenze, ottimizzare risorse e favorire la replicabilità delle buone pratiche. • Investire in capacity building: formazione manageriale, progettazione europea, monitoraggio e valutazione d’impatto. • Favorire l’accesso alle tecnologie e alle piattaforme digitali per migliorare l’organizzazione, la trasparenza e la raccolta dati. • Garantire pari rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver negli organi direttivi delle associazioni e nei tavoli istituzionali. • Sostenere la sperimentazione di servizi di vita indipendente e co-housing gestiti dal terzo settore con criteri di valutazione condivisi. • Introdurre meccanismi di partenariato pubblico-privato-sociale con clausole di qualità, trasparenza e responsabilità sociale. Esempi operativi efficaci: • Progetti di transizione scuola-lavoro condotti in rete scuola-associazioni-imprese. • Sportelli informativi territoriali gestiti da associazioni per orientamento ai servizi e ai diritti. • Laboratori di co-progettazione con persone con disabilità per la riqualificazione urbana e l’accessibilità.

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ALLEGATO 3 L’esperienza Home Care Premium (HCP) e Long Term Care (LTC) Il Welfare Aziendale nel settore pubblico, esteso ad INPS dalla esperienza INPDAP, già dal 1996, è orientata a creare valore pubblico e benessere per la collettività, non solo rispetto al tradizionale ruolo affidato dal Legislatore all’INPS di erogatore di prestazioni previdenziali e sociali, ma anche attraverso alcuni servizi attivati, nel corso del tempo, nell’ambito dei Fondi mutualistici a favore dei giovani (gli studenti) e degli anziani. Tra questi interventi di welfare, le prestazioni erogate dal Fondo Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) e destinati ai dipendenti pubblici e ai loro familiari, rappresentano una parte molto significativa. Il Fondo Credito43 raccoglie attualmente una platea di circa 4 milioni di iscritti, originariamente costituiti dai soli dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e successivamente arricchiti anche dai pensionati e dai dipendenti degli Enti pubblici non economici44, mentre la platea dei beneficiari (iscritti, familiari, ecc.) del Progetto HCP è pari a 4.455.429. Giovani (0-14)

Grandi Anziani

Totale

970

107.233

Regione

Adulti (15-64)

Anziani (65-80)

Abruzzo

71.633

34.630

Basilicata

31.091

18.223

490

49.804

Calabria

109.917

61.644

1.726

173.287

Campania

300.527

149.447

5.406

455.380

Emilia-Romagna

212.488

87.359

1.800

301.647

Friuli V.G.

76.636

30.297

849

107.783

Lazio

331.904

159.791

8.359

500.055

Liguria

83.852

41.876

1.226

126.954

Lombardia

381.694

154.437

3.392

539.523

Marche

76.231

34.682

992

111.905

Molise

16.948

9.523

219

26.691

Piemonte

197.206

84.898

1.700

283.804

Puglia

214.027

96.233

3.283

313.543

Sardegna

101.344

49.638

2.143

153.125

Sicilia

279.694

136.953

4.975

421.622

Toscana

185.362

85.730

3.247

274.339

Trentino Alto Adige

90.842

25.866

475

117.183

Umbria

46.998

23.215

736

70.949

Valle d'Aosta

11.016

3.539

14.629

Veneto

216.709

87.335

1.929

305.973

Totale complessivo

3.036.119

1.375.316

43.991

4.455.429

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale- D.C. Credito Welfare, e Strutture sociali

Istituito nel 1996 con la Legge n. 662

Legge 203 del 2024

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Il fondo non comporta oneri per la fiscalità generale in quanto è totalmente autofinanziato e dotato di autonomia patrimoniale ed economico finanziaria: è alimentato, principalmente, dal prelievo obbligatorio sulle voci fisse e continuative delle retribuzioni pari allo 0,35%, per quanto riguarda i dipendenti pubblici in servizio iscritti a fini previdenziali ad una della Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap), e da quello pari allo 0,15% del trattamento pensionistico per quanto riguarda i pensionati ex dipendenti pubblici aderenti volontariamente45.

Home Care Premium (HCP) Di particolare rilievo è il progetto Home Care Premium finalizzato alla valorizzazione dell’assistenza domiciliare tramite l’erogazione di contributi per la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. In sostanza, il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili (prestazione prevalente), commisurati al grado di disabilità certificato46, allo stato di bisogno sociale e al valore ISEE, in favore di persone con disabilità non autosufficienti per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare/lavoratore domestico. La Gestione assicura, inoltre, i servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati da professionisti accreditati con l’Istituto, attraverso la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) ovvero degli Enti convenzionati che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona. Il gettito contributivo annuo della Gestione, estrapolato dai dati del consuntivo anno 2025, risulta pari a 515 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 100milioni di proventi della gestione patrimoniale, in gran parte derivanti dagli interessi riscossi dalla concessione di prestiti e mutui, ed, in parte, destinati alla fiscalità generale quale contributo al Fondo Nazionale della spending review. L’avanzo economico nel 2025 risulta particolarmente elevato anche in relazione ai cambiamenti dei criteri adottati nel bando 1° luglio 2025/30 giugno 2028 che hanno generato disguidi e ritardi nei pagamenti e, forse, quindi, crediti da riconoscere ai beneficiari. Il risultato del bilancio certificato della gestione 2025 risulta pari a 265milioni di euro, maggiore di circa 100 milioni rispetto all’andamento degli anni precedenti. Un risultato costantemente positivo evidenzia un possibile spazio per rivedere la quantità di risorse destinate al Progetto HCP in relazione alla crescita delle domande e all’invecchiamento della platea di riferimento, oltre all’articolazione della platea stessa. Con riferimento al bando HCP 2025 – 2028 sono state presentate 45.737 domande di prestazioni e delle stesse ne sono state accolte 33.741(che corrispondono a n. 42.925 prestazioni erogate- ogni beneficiario può essere titolare di più prestazioni).

Altre fonti di finanziamento sono rappresentate dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, dagli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi, dal contributo per spese di amministrazione, dal premio compensativo dei rischi

delle operazioni di credito e dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario. 46

Gravissimo, grave e medio

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Dati relativi al Bando HCP 2025/2028 inferiore a 18 anni

tra i 18 e i 65 anni

Tra i 66 e i 69 anni

valore

valore

valore

assoluto

assoluto

assoluto

oltre i 70 anni valore

assoluto

Totale prestaz. reg.

Totale reg./naz.

valore

valore

1.625

3,78

572

1,33

2.586

6,02

6.943

16,26

assoluto

ABRUZZO Beneficiari di Prevalente

118

437

585

Beneficiari di Integrativa

239

712

1.040

Beneficiari di Prevalente

168

202

Beneficiari di Integrativa

288

370

Beneficiari di Prevalente

220

824

1.129

44,0

Beneficiari di Integrativa

266

1082

1.457

56,0

Beneficiari di Prevalente

103

500

2322

3.021

44,0

Beneficiari di Integrativa

166

664

125

2967

3.922

Beneficiari di Prevalente

284

351

38,0

Beneficiari di Integrativa

139

389

584

62,0

Beneficiari di Prevalente

35,0

Beneficiari di Integrativa

100%

65,0

Beneficiari di Prevalente

338

932

1.375

77,0

Beneficiari di Integrativa

229

618

1423

2.332

63,0

Beneficiari di Prevalente

100

115

Beneficiari di Integrativa

156

227

Beneficiari di Prevalente

182

253

35,0

Beneficiari di Integrativa

145

283

467

65,0

Beneficiari di Prevalente

155

681

896

Beneficiari di Integrativa

116

324

1031

1.497

Beneficiari di Prevalente

121

181

Beneficiari di Integrativa

246

351

Beneficiari di Prevalente

216

297

Beneficiari di Integrativa

185

468

753

Beneficiari di Prevalente

107

406

550

Beneficiari di Integrativa

182

654

915

Beneficiari di Prevalente

387

123

3166

3.699

Beneficiari di Integrativa

234

964

194

4671

6.063

Beneficiari di Prevalente

226

1060

1.350

Beneficiari di Integrativa

322

1419

1.871

Beneficiari di Prevalente

118

900

1.057

Beneficiari di Integrativa

101

324

1313

1.766

Beneficiari di Prevalente

Beneficiari di Integrativa

Beneficiari di Prevalente

985

1.127

Beneficiari di Integrativa

221

1362

1.677

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

935

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D'AOSTA Beneficiari di Prevalente

assoluto

116

2,18

0,13

3.707

8,64

342

0,79

720

1,67

2.393

5,57

532

1,24

1.050

2,45

1.465

3,40

9.762

22,73

3.221

7,50

2.823

6,56

0,05

2.804

6,53

0,04

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Beneficiari di Integrativa

Beneficiari di Prevalente

386

495

Beneficiari di Integrativa

188

584

858

Beneficiari di Prevalente

478

2,86

2.615

15,64

430

2,57

13.196

78,92

16.719

Beneficiari di Integrativa

1.460

5,56

4.983

19,01

672

2,56

19.091

72,84

26.206

VENETO

Totale complessivo

1.352

3,14

42.925

100

Fonte: Elaborazione Segreteria del CIV su dati forniti dalla Direzione Generale- D.C. Credito, Welfare, e Strutture sociali

Da questi dati emerge che tra i beneficiari (delle domande accolte), il 39% si riferisce alla prestazione prevalente (per acquisto servizi di lavoro domestico), mentre il 61% a quella integrativa (per acquisto di servizi di assistenza alla persona erogati da professionisti accreditati con l’Istituto, ecc.). Ai progetti a favore delle persone non autosufficienti sono state destinati 209.180.772,06 euro pari a circa il 33% delle risorse disponibili della gestione (dati 2025). Risulta importante analizzare i beneficiari delle domande accolte in relazione alla fascia di età. In particolare, a livello nazione, i beneficiari di prestazione prevalente risultano pari, per fasce di età, a 16.719 (il 39% del totale delle prestazioni); questo dato per fasce di età risulta così articolato: 2,86% pari a 478 a favore di minori di18 anni; 15,64% pari a 2.615 a favore di persone tra 18 e 65 anni (in età lavorativa); 2,57% pari a 430 persone tra 66 e 69 anni; 78,92% pari a 13.196 persone con oltre 70 anni. Analizzando i dati di carattere regionale, emergono elementi peculiari in relazione alla composizione socioeconomica delle diverse regioni. Rinviando ad un lavoro che potrà essere svolto, a livello territoriale, dai Comitati, a solo titolo esemplificativo, evidenziamo che, tra le regioni del Nord, quella con il più alto numero di beneficiari di prestazioni prevalenti, risulta essere il Veneto, mentre al Centro e al Sud risultano essere, rispettivamente Lazio e Campania; per le Isole la Sardegna. Svolgendo la stessa analisi con riferimento ai beneficiari di prestazioni integrative, i dati nazionali per fascia di età sono così sintetizzabili: 5,56% pari a 1.460 a favore di minori di18 anni; 19,01% pari a 4.983 a favore di persone tra 18 e 65 anni (in età lavorativa); 2,56% pari a 672 a favore di persone tra 66 e 69 anni; 72,84% pari a 19.091 a favore di persone con oltre i 70 anni. L’analisi a livello regionale mostra che tra le regioni del Nord, quella con il più alto numero di beneficiari di prestazioni integrative, risulta essere il Veneto, mentre al Centro e al Sud risultano essere, rispettivamente Lazio e Campania; per le Isole la Sardegna.

Long Term Care (LTC) Per la stessa platea di soggetti, l’INPS prevede, attraverso il bando Long Term Care (LTC) il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo per il ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali o strutture specializzate accreditate che prestano

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servizi assistenziali. Anche in questo caso, l’entità del contributo è rapportata al grado di disabilità, al valore dell’ISEE e all’età anagrafica. Per entrambi i progetti (HCP e LTC), come evidenziato dal CIV nella delibera n. 5 del 28 maggio 2026, è importante, quindi, che, nell’esercizio del loro ruolo di verifica e monitoraggio, i Comitati Territoriali siano orientati a: • rilevare la rispondenza tra le politiche di Welfare integrative gestite dal Fondo e i mutamenti che si registrano nella composizione e nei bisogni dell’utenza; • adeguare i criteri di accesso al Progetto HCP con le evoluzioni normative ed, in particolare, con quelle previste dalle Riforme della disabilità e a favore degli anziani non autosufficienti; • alla luce dei risultati economici positivi conseguiti dalla Gestione, promuovere, in raccordo con il CIV, una rivisitazione dell’esperienza legata al progetto per destinare ulteriori risorse alle prestazioni e ampliare la platea dei beneficiari, in particolare laddove il numero di domande accolte ma non coperte dalle risorse risulta significativo; • promuovere l’informazione e i canali di comunicazione rivolti all’utenza, in particolare rispetto alle prestazioni erogate dal Progetto HCP e LTC e alle modalità di accesso ai servizi; • verificare e segnalare al CIV le discrasie nella erogazione delle risorse economiche agli aventi diritto, in particolare per quelle realtà dove la fornitura di prestazioni sociosanitarie non è garantita da strutture convenzionate.

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APPENDICE Riferimenti Normativi • legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; • legge 28 marzo 1968 n.406 recante «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili»; • legge 2 aprile 1968, n. 482 recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»; • legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; • decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509 recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»; • legge 22 dicembre 2021 n. 227 recante «Delega al Governo in materia di disabilità»; • decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»; • decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 in vigore dal 30 giugno 2024 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; • decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024. n. 106, che a partire dal 1° gennaio 2025 ha avviato la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal sopracitato decreto legislativo n. 62 nelle seguenti nove province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; • decreto 12 novembre 2024, n. 197 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità “ Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individualizzato personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio” che contiene tutti gli aspetti tecnici che riguardano la metodologia valutativa con la quale si approccia alla sperimentazione e le ulteriori specificità connesse all’accertamento della condizione di disabilità; • legge 21 febbraio 2025, n. 15 che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 202/2024 (decreto Milleproroghe) ha previsto l’estensione territoriale della sperimentazione che dal 30 settembre 2025 coinvolge le seguenti nuove province: Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento, Alessandria, Lecce, Isernia, Genova, Macerata e la provincia di Aosta; • legge n. 15/2025 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, che estende la fase di sperimentazione da 12 a 24 mesi, posticipa al 1° gennaio 2027 l'entrata a regime delle nuove procedure sull’intero il territorio nazionale e prevede l’aumento del numero delle patologie oggetto di sperimentazione; • decreto Interministeriale n.94 del 10 aprile 2025 in vigore dal 12 luglio 2025, che definisce i nuovi criteri per l'accertamento della disabilità relativi a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla; • decreto-legge n.19/2026 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” e che introduce importanti novità e semplificazioni in materia di disabilità, accelerando l'attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo n. 62/2024. Prevede

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l’estensione della sperimentazione in data 1° marzo 2026 di ulteriori 40 province nonché interventi normativi di adeguamento: - dal 1° gennaio 2027 estensione su tutto il territorio nazionale; - nel caso non sia disponibile un medico specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini, può essere nominato presidente delle commissioni medicolegali INPS, anche un medico con almeno un anno di esperienza in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; -

la stessa disposizione riguarda anche le commissioni dei minori, in cui, almeno uno dei medici della commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona; nelle commissioni dei minori, inoltre, è prevista la possibilità che ii medico specialista possa partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso video-collegamento; è prevista la presentazione dell'istanza per l'elaborazione del progetto di vita da parte dei cittadini agli Enti competenti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislative 3 maggio 2024, n. 62 attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilita utilizzando lo specifico servizio messo a loro disposizione dall'INPS, nelle modalità da quest'ultimo stabilite con apposito provvedimento; l'Istituto viene abilitato a stipulare apposite convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza

• La legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, converte il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026), operando in sinergia e integrata dalle misure della

Legge di Bilancio 2026 e del decreto-legge PNRR. interviene su vari termini normativi, inclusi aspetti legati a

disabilità e welfare; • Legge 20 aprile 2026, n. 50 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Prevede, altresì, che: non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto e alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18”.Pertanto, la citata disposizione implica che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, agli anziani

ultrasettantenni affetti da una patologia cronica e ingravescente di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024 si applica la tutela prevista dalle norme sull’accertamento della disabilità previgenti alla riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Messaggi Hermes • Messaggio Hermes n. 4014 del 28.11.2024: specifiche sulla nuova procedura di compilazione del nuovo certificato medico introduttivo; • Messaggio Hermes n. 4364 del 19.12.2024: istruzioni operative per l’abilitazione dei medici certificatori alla trasmissione del nuovo certificato introduttivo; • Messaggio Hermes n. 647 del 20.02.2025: erogazione dei percorsi formativi FAD per il personale medico interno ed esterno;

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• Messaggio Hermes n. 764 del 2.03.2025: condivisione dei tre tutorial sulla compilazione del nuovo certificato medico introduttivo; • Messaggio Hermes n. 950 del 18.03.2025: semplificazione invio dati socioeconomici da parte dei cittadini o tramite gli Istituti di Patronato e le Associazioni di categoria • Messaggio Hermes n. 983 del 20.03.2025: introduzione della domanda di accertamento medico-legale, ai sensi della L. n.12 marzo 1999, n. 68, per le sedi sperimentali; • Messaggio Hermes n. 1766 del 4.06.2025: riconoscimento delle prestazioni per i maggiorenni già titolari di indennità di frequenza nelle sedi sperimentali; • Messaggio Hermes n. 1980 del 23.06.2025: rilascio del certificato medico integrativo; • Messaggio Hermes n. 2216 del 10.07.2025: decreto interministeriale 10 aprile 2025, n. 94. Istruzioni operative • Messaggio Hermes n. 3428 del 13.11.2025: rilascio di nuove funzionalità della procedura NIC (Gestione valutazione su atti, modifica medico redattore); • Messaggio Hermes n. 635 del 23.02.2026: decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità • Messaggio Hermes n. 637 del 23.02.2026: prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione; • Messaggio Hermes n. 639 del 23.02.2026: indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure; • Messaggio Hermes n. 656 del 24.02.2026: circa il blocco dell’acquisizione del consenso per l’elaborazione del progetto di vita in sede di visita da parte delle unità di valutazione di base; • Messaggio Hermes n. 713 del 27.02.2026: nuovo schema di selezione per gli operatori sociali mediante pubblicazione bandi regionali; • Messaggio Hermes n. 884 del 13.03.2026: approvazione delibera n.32 (11.03.2026) per la nuova proroga Extra ACN al 30 settembre per le sedi sperimentali; • Messaggio Hermes n. 990 del 20.03.2026: riapertura temporanea, per le 40 sedi della III fase sperimentale, della procedura per l’acquisizione delle domande amministrative; • Messaggio Hermes n. 1.064 del 25.03.2026: terza fase della sperimentazione della Riforma della disabilità Approfondimento sull’utilizzo della procedura di calendarizzazione delle visite UVB; • Messaggio Hermes n. 1377 del 23.04.2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane. Articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026; • Messaggio Hermes n. 2524 del 30 luglio Sottoscrizione digitale automatizzata delle convocazioni a visita per •

disabilità- richieste ed emissione certificati di firma automatica per i responsabili dei Centri medico legali. Messaggio Hermes n. 1387 del 24.04.2026 Procedura Nuova Invalidità Civile Gestione Valutazione di Base – NIC (D.L. 62/2024). Rilascio di nuove funzionalità;

• Messaggio Hermes n. 1665 del 19.05.26 Comunicato stampa: Disabilità, Fava: “con procedure più semplici e una PA più umana”: • Messaggio Hermes n. 1975 del 12.06.26 Trasformazione degli “Assegni ordinari di invalidità” liquidati nel sistema “contributivo puro” in pensioni di vecchiaia. Aggiornamento delle procedure; • Messaggio Hermes n. 2117 del 25.06.26 Prestazione Universale – Assegno di Assistenza – D.lgs. n. 29 del 15/03/2024 Riforma Anziani (artt. da 34 a 36) – Rilascio nuove funzionalità per la gestione degli indebiti e dei ratei eredi; • Messaggio Hermes n. 2470 del 24.07.26 Riforma della Disabilità (d.lgs. 62/2024). Procedura NIC – Nuova Invalidità Civile: nuovi rilasci;

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• Messaggio Hermes n. 2524 del 30.07.26 Sottoscrizione digitale automatizzata delle convocazioni a visita per disabilità- richieste ed emissione certificati di firma automatica per i responsabili dei Centri medico legali; • Messaggio Hermes n. 2534 del 31.07.26 Inaugurato a Bergamo il nuovo Centro Medico Legale con focus sulla riforma della disabilità. 27 luglio 2026; • Messaggio Hermes n. 2536 del 3.08.26 Rilascio della nuova versione procedura “Certificato medico - mod. SS3” (invalidità/inabilità previdenziali) in AGO e gestioni sostitutive AGO; • Messaggio Hermes n. 2542 del 3.08.26 Lavorazione centrale per il ricalcolo delle prestazioni economiche di invalidità civile a seguito della comunicazione dei periodi di ricovero a titolo gratuito anno 2025 – flusso telematico Ministero della Salute; • Messaggio Hermes n. 2550 del 4.08.26 Rilascio del servizio telematico per la presentazione delle istanze per l'elaborazione del progetto di vita ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 62/2024, nell'ambito del Sistema Informativo Salute Disabilità e Anziani (SISDA); • Messaggio Hermes n. 2551del 4.08.26 Rilascio del servizio di consultazione delle istanze per l’elaborazione del progetto di vita e indicazioni operative per la profilazione degli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) nell’ambito del Sistema Informativo Salute, Disabilità e Anziani (SISDA).

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Deliberazioni CIV Con deliberazione n.23 del 16 dicembre 2024 “prestazioni di invalidità civile- Riforma sulla disabilità” il CIV delibera: • di impegnare gli Organi di gestione a porre particolare attenzione alla gestione delle prestazioni di invalidità civile in un’ottica di rafforzamento e proattività dei servizi per il cittadino con disabilità per agevolarne l’accesso alle prestazioni, al fine di: -

rendere omogeneo, anche tramite l’adozione di uno specifico regolamento, l’iter dell’accertamento in tutte le realtà territoriali, con l’obiettivo di superare le attuali difformità, favorendo l’uniformità dei criteri valutativi, migliorando i tempi di definizione del procedimento e di risposta all’utente, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all’articolo 9, comma 5 lettere a), b), c) del decreto legislativo 62/2024;

gestire con particolare attenzione la sperimentazione, soprattutto nelle province non in CIC, in cui, a causa delle domande di accertamento sanitarie presentate a ridosso del 31 dicembre 2024, si verificherà la contemporanea presenza di differenti processi di lavorazione;

sensibilizzare tutti gli attori coinvolti in merito alle innovazioni previste, in particolare rispetto al certificato medico introduttivo in sostituzione della domanda amministrativa, al questionario WHODAS e alla previsione di una contrazione del numero di visite agli atti;

recuperare il ruolo dei Patronati, per realizzare pienamente la presa in carico del cittadino, tramite l’orientamento, l'assistenza e quindi la completa tutela dello stesso, in coerenza con la funzione riconosciuta dalla Corte costituzionale;

valorizzare il ruolo delle Associazioni di categoria accreditate per la tutela delle persone con disabilità nell’ambito delle competenze previste dalle norme;

monitorare il corretto utilizzo dei nuovi sistemi di valutazione da parte dell’Unità di Valutazione di Base (UVB) e dei fenomeni legati alla sperimentazione per eventuali tempestivi adeguamenti;

realizzare campagne di comunicazione specifiche a livello nazionale e territoriale per favorire un elevato coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders in merito al nuovo processo di riconoscimento della disabilità;

coinvolgere, in particolare, i Comitati provinciali e regionali, quali sensori sul territorio, sia per la costruzione di un efficace sistema di monitoraggio della sperimentazione e sia per supportare l’Istituto nella diffusione della conoscenza della Riforma e delle sue complessità;

rafforzare la cooperazione tra le strutture nazionali, regionali e provinciali dell’INPS con i corrispondenti livelli, delle Parti sociali, delle Associazioni di categoria accreditate, delle Associazioni del terzo settore, dei Patronati e con le Istituzioni locali, per la realizzazione degli obiettivi del decreto legislativo 62/2024;

sviluppare interlocuzioni costanti con gli ordini dei medici per il coinvolgimento e la formazione degli iscritti sui contenuti della Riforma con particolare riguardo ai medici di famiglia, ai medici legali che svolgono la loro attività all’interno dei Patronati e ai medici in rappresentanza delle associazioni di categoria, già adeguatamente preparati per le specifiche tematiche;

incrementare l'organico, in particolare dei medici, in considerazione dell’assolvimento degli ulteriori adempimenti sopra esposti;

prevedere, se necessario, eventuali modifiche al modello organizzativo territoriale;

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informare periodicamente il CIV sul funzionamento del nuovo processo al fine di poter individuare le eventuali criticità applicative della Riforma per valutare, da una parte, la tenuta del modello organizzativo dell’Istituto e, dall’altra, per condividere proposte sui necessari aggiustamenti da apportare all’iter di riconoscimento della condizione di disabilità, in modo da agevolare quanto più possibile l’accesso dei cittadini alle relative prestazioni.

Con deliberazione n. 3 del 15 aprile 2025 “Riforma in materia di disabilità e non autosufficienza” con il CIV delibera di impegnare gli Organi di Vertice a: • elaborare un programma gestionale triennale sulle politiche della disabilità definendo: - la stima delle persone che si prevede possano richiedere, nel prossimo triennio, la valutazione sanitaria e la erogazione di prestazioni da parte dell’INPS, con relativa distribuzione territoriale di tali potenziali utenti; - il modello organizzativo territoriale adeguato a rispondere sia a livello logistico che di gestione dell’utenza alle peculiari caratteristiche delle prestazioni conseguenti alle valutazioni sociosanitarie delle persone fragili e degli anziani; - la stima del fabbisogno di strutture ambulatoriali attrezzate per le valutazioni sociosanitarie e la loro dislocazione territoriale per garantire ai cittadini un servizio di prossimità; - la stima del fabbisogno di risorse professionali a vocazione amministrativa e relazionale oltre che di profilo sanitario; - le attività propedeutiche, da gestire con il coinvolgimento diretto dei rispettivi Comitati territoriali INPS, all’avvio delle future sperimentazioni da gestire nei territori, con particolare riferimento alla attività di coordinamento e coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni professionali e di categoria, delle parti sociali, dei patronati; • adottare analoghe e correlate iniziative in funzione della gestione del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33> contenente la riforma della non autosufficienza.; • costruire un osservatorio permanente sulla gestione delle riforme della disabilità e della non-autosufficienza che metta a disposizione, a livello nazionale del CIV e a livello territoriale dei Comitati provinciali e regionali, i seguenti dati: - il numero di certificati introduttivi, con la scansione cronologica di ricevimento e l’indicazione della area di appartenenza dei medici certificatori; - il numero di Ap 70 inviate prima del certificato introduttivo e di quelli inviati dopo il certificato medico con l’indicazione se siano generati online dall’utente o dal cargiver o attraverso un Ente di Patronato; - il numero di commissioni di valutazione costituite nei diversi ambiti territoriali e il numero di ore disponibili per ciascuna commissione per le valutazioni sanitarie; - il tempo di attesa medio per le valutazioni sanitarie nei singoli territori provinciali; - il tempo successivo alla valutazione sanitaria per gli adempimenti amministrativi e per la comunicazione all’utenza; - gli esiti delle valutazioni con una periodicità da definire per consentire la comparazione tra le diverse sedi e Commissioni;

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• promuovere le iniziative necessarie nei confronti del Governo e del Parlamento per garantire il coinvolgimento degli Enti di patronato nella gestione della parte amministrativa del procedimento, al fine di semplificare l’attività dei medici certificatori e favorire la presa in carico delle persone, anche in rapporto alla multidimensionalità delle loro problematiche; •

promuovere e sollecitare interventi normativi finalizzati a contenere i costi delle certificazioni a carico dei cittadini;

• procedere con celerità all’espletamento dei concorsi già previsti per tutte le figure professionali necessarie, verificando il reale fabbisogno aggiuntivo che potrebbe emergere; • promuovere tempestivamente tutte le iniziative propedeutiche all’avvio delle nuove sperimentazioni, avendo cura di coinvolgere gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, i Patronati, le Associazioni di rappresentanza, i Comitati territoriali e predisporre ogni utile iniziativa al fine di definire soluzioni logistiche e di formazione dirette al personale dedicato. Con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2025 “Indirizzi sulla base della sperimentazione della Riforma sulla disabilità e non-autosufficienza” il CIV delibera: • di approvare l’Elaborato “Osservazione e indirizzi sulla base della prima sperimentazione della Riforma sulla disabilità e non-autosufficienza” allegato alla presente e che costituisce parte integrante della presente delibera (sotto riportato); • di impegnare gli Organi dell’Istituto a definire con la massima urgenza i piani e avviare le attività di cui all’Elaborato e di promuovere la necessaria relazione con il Legislatore. ELABORATO “OSSERVAZIONI E INDIRIZZI SULLA BASE DELLA PRIMA SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA SULLA DISABILITÀ E NON-AUTOSUFFICIENZA” Con le deliberazioni n. 23/2024 e n. 3/2025, il CIV ha elaborato precisi indirizzi in merito ai riflessi dei decreti legislativi n. 29/2024 e n. 62/2024 con particolare attenzione alla tutela dei cittadini fragili. In particolare, il CIV ha evidenziato: • la necessità di un programma pluriennale di identificazione delle sedi delle commissioni per la valutazione di base e delle dotazioni organiche conseguenti; • di proporre al Legislatore la correzione delle cause delle criticità emerse in sede di prima sperimentazione, ed in particolare: -

la valorizzazione del ruolo dei Patronati e il loro coinvolgimento nell’intero procedimento;

la reintroduzione della visita agli atti;

il contenimento del costo dei certificati introduttivi.

Sulla base di tali indicazioni, il CIV, in occasione dei Rendiconti territoriali, in particolare nelle sedi di prima sperimentazione (dall’1.1.2025) ed in alcune di quelle di avviamento della seconda sperimentazione (dal 30.9.2025), ha svolto incontri di analisi e confronto coinvolgendo i Comitati, le Direzioni Territoriali ed i rispettivi CML, oltreché i Patronati. PRIME OSSERVAZIONI EMERSE NEGLI INCONTRI TERRITORIALI A TUTTO DICEMBRE 2025 Sulla base di tale attività, sono emerse le seguenti osservazioni ed i conseguenti indirizzi:

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• in via generalizzata, seppur in maniera molto differenziata, si registra un notevole ritardo nei tempi di convocazione a visita, se confrontata con l’attività svolta direttamente dal Servizio Sanitario Regionale; • in alcune realtà, l’inadeguatezza degli organici sanitari e della collocazione degli ambulatori medici ha generato una “giacenza” di certificati introduttivi inevasi in continua crescita; • permangono ancora alcune disfunzioni relativamente alla piena funzionalità delle procedure da parte di alcune figure mediche; • risulta ancora incerto, nella quasi totalità dei casi, il rapporto con le Strutture Sanitarie Territoriali, in merito alla relazione e alla gestione del “progetto di vita”; • la relazione con l’Ordine dei Medici, in quasi tutte le realtà territoriali, ha permesso di migliorare la qualità dei certificati introduttivi e di promuovere iniziative di contenimento dei costi degli stessi. In alcune realtà, si registrano ancora resistenze nell’attuazione piena della Riforma da parte dei medici di medicina generale; • risulta positivo il ruolo di promozione da parte dei Patronati con la messa a disposizione dei propri ambulatori, di percorsi di certificazione a tariffa agevolata; • la complessità del certificato medico introduttivo e il tempo necessario per la sua compilazione hanno reso evidente il vantaggio che deriverebbe dalla contestuale (o precedente) messa a disposizione dei dati socioeconomici dei richiedenti attraverso il modello AP70, inviato all’INPS da parte dei Patronati. Ribadendo gli indirizzi delle precedenti delibere n. 23/2024 e n. 3/2025 e traendo spunto da quelli della recente delibera n. 13/2025 “Le direttrici strategiche relative alla funzione, all’organizzazione e alle attività dell’INPS”, il CIV ritiene: • necessario e urgente predisporre, sulla base degli specifici fabbisogni, un progetto straordinario di investimenti per la realizzazione degli ambulatori medici nonché per la determinazione del fabbisogno di organici; • necessario superare i vincoli nella composizione delle Commissioni mediche, per permettere, nel condizionato mercato del lavoro, di formare un numero di Commissioni sufficiente per rispondere in tempi ragionevoli al volume delle istanze presentate; • prevedere la possibilità di avvalersi di forme innovative di “telemedicina” che facilitino sia la composizione delle Commissioni mediche che l’effettuazione di visite a distanza; • creare un report periodico per il CIV e i Comitati territoriali che dia conto, in maniera articolata per Regioni e Province: a) del numero di istanze presentate, suddivise per minori, adulti in età lavorativa e ultra67enni; b) del numero di ultra70enni che hanno presentato istanza; c) del numero di istanze transitate in fase concessoria suddivise per minori, adulti in età lavorativa e ultra67enni; d) del numero di istanze presentate da persone che possono accedere alle prestazioni previdenziali di invalidità/inabilità pensionabile; e) del numero di richiedenti la Prestazione Universale e del numero degli effettivi beneficiari; f) del numero di richiedenti il progetto di vita; g) dei tempi di attesa per la visita medica per la valutazione di base; h) dei tempi di svolgimento del percorso sanitario e di quello amministrativo; i) dei tempi di definizione con il rilascio del certificato unico;

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j) in occasione della conclusione del percorso di reclutamento, il numero di vincitori del concorso e la loro distribuzione regionale e territoriale; • permettere di acquisire i dati socioeconomici del richiedente in un momento precedente o contestuale all’invio del certificato medico introduttivo; • promuovere in ogni realtà la costituzione di un tavolo permanente che riunisca l’Istituto, le strutture territoriali del Servizio Sanitario Regionale, le Organizzazioni di rappresentanza, i Patronati, le Residenze Sociosanitarie e Assistenziali per gli Anziani e per le persone disabili, le associazioni del volontariato che si occupano di servizi alle persone con fragilità, per promuovere collaborazione nell’ottica della presa in carico che presiede la riforma. Con deliberazione n. 4 del 28 maggio 2026 “Indirizzi per l’organizzazione e la gestione del ruolo dell’INPS nella Riforma della disabilità e nella riforma a favore delle persone anziane sulla base della sperimentazione della Riforma sulla disabilità e non-autosufficienza” il CIV delibera di: • Impegnare gli Organi dell’Istituto: -

in relazione all’attribuzione all’INPS nell’innovativo percorso collegiale di valutazione multidimensionale delle persone con disabilità e/o non autosufficienza con il conseguente rilascio del certificato finale utile per l’accesso all’insieme delle prestazioni previste dalla legge a prescindere dal soggetto erogatore, a contribuire a strutturare e sviluppare la funzione di coordinamento e di presa in carico complessiva e integrata dei soggetti interessati;

ad elaborare linee per il ridisegno delle modalità organizzative e delle relazioni tra Strutture per la realizzazione dei compiti e delle funzioni connesse all’esito del certificato definitivo conseguente all’accertamento sanitario, così come già delineato dalle delibere del CIV n. 34/2023 e n.13/2025, dalla presente delibera, oltreché dall’Ordine del giorno n. 1/2026 del CIV relativo al “Nuovo Modello di Servizio dell’Istituto”;

a costruire una forte correlazione tra le diverse Strutture a cui sono assegnati i compiti relativi alla disabilità e alla non autosufficienza, al sostegno ai caregivers, al riconoscimento di congedi e permessi a favore delle persone con disabilità e di quelle che li assistono;

a promuovere nel territorio Tavoli di coordinamento tra i soggetti istituzionali (Comuni, Ambiti Territoriali Sociali, Servizio Sanitario, ecc.), l’articolato mondo del Terzo Settore e delle Parti Sociali e dei Patronati, contribuendo, in tal modo, alla valorizzazione ed attuazione del “Progetto di vita” e/o del “Piano assistenziale individualizzato”;

a riconoscere ai Comitati Territoriali la funzione di verifica, monitoraggio e proposizione relativa all’articolazione nel territorio degli ambulatori per lo svolgimento delle attività in materia di competenza dell’Istituto;

a richiedere al l Ministero vigilante l’urgente costituzione di un tavolo di lavoro con gli Organi dell’Istituto per un confronto sulle esigenze di interpretazione e implementazione normativa emerse dal monitoraggio e dall’osservazione diretta delle sperimentazioni;

a proporre e rafforzare il processo di semplificazione, prevedendo che nel certificato introduttivo, per i soggetti in età lavorativa, possa essere richiesta anche la valutazione sanitaria utile per le prestazioni di invalidità e inabilità di carattere previdenziale senza che ciò abbia valore di domanda pensionistica, prevedendo, altresì, un’adeguata informazione da parte dell’Istituto;

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a proporre al Legislatore, in accordo con le rappresentanze degli Enti coinvolti, di prevedere le adeguate risorse economiche per realizzare il Progetto di vita, il Piano assistenziale individualizzato e la gestione di tutte le attività sociali e sanitarie finalizzate all’attuazione degli aspetti più qualificanti delle riforme in materia di disabilità e di non autosufficienza. Proporre le correzioni normative e procedimentali necessarie per superare le criticità emerse dalle

sperimentazioni ed in particolare: -

predisporre un nuovo percorso identificando le modalità per assicurare la copertura del fabbisogno di figure mediche e delle altre professionalità sanitarie. A tal fine, rimuovere gli elementi ostativi che non hanno permesso di acquisire, nel mercato del lavoro sanitario, sufficienti professionalità. Definire, altresì, politiche per le risorse umane per valorizzare la qualità e la disponibilità del personale sanitario nel governo flessibile della implementazione dei nuovi compiti assegnati all’Istituto;

completare, sulla base degli specifici fabbisogni, il progetto straordinario di investimenti per la realizzazione degli ambulatori medici;

verificare con il Ministero dell’Università e con il Ministero della Salute la possibilità di convenzionare con l’INPS percorsi di specializzazione in medicina legale previdenziale e medicina legale sociale;

prevedere la possibilità di avvalersi di forme innovative di «telemedicina», in particolare per facilitare sia la formazione delle Commissioni mediche che l’effettuazione delle visite a distanza, reintroducendo anche la possibilità di effettuare le “visite agli atti”;

permettere di acquisire i dati socioeconomici del richiedente in un momento precedente o contestuale all’invio del certificato medico introduttivo;

recuperare il ruolo dei Patronati per realizzare pienamente la presa in carico del cittadino tramite la completa tutela in coerenza con la funzione riconosciuta costituzionalmente;

proporre al Legislatore di considerare, almeno per le persone a basso reddito/situazione economica equivalente, il rimborso o il ristoro degli onorari corrisposti per la redazione del certificato medico introduttivo.

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La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti è anche formazione Il CIV, in collaborazione con la Direzione Centrale Formazione e Accademia INPS, assicura periodicamente percorsi formativi rivolti ai componenti dei Comitati Territoriali INPS. E’ sempre possibile consultare on line “La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti” attraverso il QRcode. Permanentemente, i contenuti di questo quaderno sono aggiornati e revisionati tenendo conto della evoluzione normativa e regolamentare e di quanto l’esperienza formativa e la pratica dei Comitati consegnano al CIV. Inoltre, attraverso la Segreteria del CIV, che mantiene i rapporti con i Comitati, è possibile programmare percorsi di formazione. Il materiale didattico della formazione svolta dal CIV è consultabile sulla pagina Intranet del CIV alla voce “Attività e materiale formativo”. Alla pagina dedicata si accede dalla Intranet selezionando la voce “Istituto” à ”Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza” à “Attività e materiale formativo”.

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CIV Consiglio Indirizzo e Vigilanza

La tutela delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti Il ruolo dei Comitati Territoriali

Gigi Bacchetta  ·  ECCOCI!  ·  siamoeccoci.it